basty

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Proprietario Casa
Cosa sia ovvio, pare sia in discussione.... lo provano questi interventi.

Che mi piaccia analizzare dialetticamente gli argomenti utilizzati, credo sia ormai a voi noto.
Che l'approccio assertivo mi provochi una acuta irritazione, è pure evidente.
Non essendo qui insediata una corte giudicante, trovo alquanto fuori luogo usare l'indicativo presente, anzichè il condizionale.

Ritorniamo a noi:
......
2/3 a carico di quanti si trovino sotto la verticale ed in funzione degli effettivi millesimi; ciò in conformità a quanto avviene in ipotesi di condominio parziale; ...............
Certo che no e .....
Avere un tetto unico ed un tetto cui si affianca un terrazzo o una pluralità di tetti comporta conseguenze diverse. Ovvio che per il foro in un tetto comune ed unico tutti debbano provvedere: tal foro determina danni indistinti per tutti a prescindere dal punto in cui si trova.

Mi permetto ancora di non condividere la pertinenza degli esempi sopra postati.

Appellarsi al condominio parziale per suffragare la distinzione iniziale, mi sembra potenzialmente pretestuosa al pari di altri cavilli.

Il c.c. prevede certamente la nozione di condominio parziale, ma guarda caso la associa come esemplificazione all'esistenza di più scale, ascensori, corpi_fabbrica.

Qui nessuno ha accennato a più scale: anzi; ha citato come oggetto di considerazione l'androne comune.

Allora preferirei ancora ribadire il mio esempio: non avendo nozione della reale geometria del fabbricato, potrebbe benissimo trattarsi di un corpo fabbrica con una metà del tetto, costituente la copertura dell'appartamento all'ultimo piano, realizzata colla classica falda; l'altra metà non abbia la opposta falda ma sia stata realizzata a tettopiano calpestabile ad uso esclusivo dell'ultimo piano. Corpo fabbrica unico, con una sola scala. Lato Nord a falda, lato sud a tettopiano.

Per me considerare questa situazione un condominio parziale, (Nord e Sud) e conseguentemente la pretesa di divisione spese corrispondente, la giudicherei propria dei soliti "piantagrane a priori".

P.s. quanto al lei:
- a ma piace darlo
- non desidero che gli altri lo diano al sottoscritto

Leciti i desideri ed apprezzata la franchezza:
- io invece amo rispondere con il LEI, a chi ne fa uso nei miei confronti: a volte come segno di rispetto, a volte per mantenere le distanze.

Vista la "libera iniziativa" senza consulto...ora piuttosto che ripartire 1/3 e 2/3...gli riserverei un 50/50!!!
Assolutamente corretta la nota a margine: e se non erro del tutto gratuita e magnanima la concessione dl 50%.
 
O

Ollj

Ospite
Il c.c. prevede certamente la nozione di condominio parziale, ma guarda caso la associa come esemplificazione all'esistenza di più scale, ascensori, corpi_fabbrica.
Lei ha chiesto un parere sulla ratio legis e sul fatto che 1126, sua attuale applicazione giurisprudenziale e rimanenti articoli non paiano correlati. Le ho risposto con l'evidenza dell'art. 1123 il cui principio è la cotribuzione in funzione dell'uso; nel caso di specie, una parzialità e non unità esiste eccome (un terrazzo ed un tetto) ed ecco applicato il principio della contribuzione in funzione dell'uso di ciascuno. Tutto assolutamente logico e per nulla cavilloso.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Assolutamente corretta la nota a margine: e se non erro del tutto gratuita e magnanima la concessione dl 50%.

La "concessione" era desumibile dalle premesse...infatti ho premesso che potevano rispondergli "picche" (che in linguaggio figurato-volgare significa rifiutare).

Ma si vive pur sempre in un Condominio ...e si deve sempre tenere in considerazione l'armonia "sociale".
Farsi un "nemico" non è buon viatico per eventuali situazioni future.

Per il resto ...non capisco tutta questa "retorica" su eventuali "giudizi" espressi o su uso dell'indicativo piuttosto che del condizionale.

Non rilevo elementi "stonati" in quanto espresso.

Qui non siamo di certo in un Tribunale (li analizzano solo il quesito posto)...quindi ci permettiamo anche disquisizioni "collaterali" senza che alcuno abbia a lamentarsene con pretese di censura.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
potrebbe benissimo trattarsi di un corpo fabbrica con una metà del tetto, costituente la copertura dell'appartamento all'ultimo piano, realizzata colla classica falda; l'altra metà non abbia la opposta falda ma sia stata realizzata a tettopiano calpestabile ad uso esclusivo dell'ultimo piano.
Il suo esempio ha un vulnus iniziale di non poco conto: la falda di un tetto e la copertura di un lastrico solare non operano (quanto a problemi manutentivi e rischi di infiltrazioni) allo stesso modo.
Per me considerare questa situazione un condominio parziale, (Nord e Sud) e conseguentemente la pretesa di divisione spese corrispondente, la giudicherei propria dei soliti "piantagrane a priori".
Infatti non è condominio parziale (mai asserito dal sottoscritto) ma situazione di non unicità del manufatto di copertura, cui si deve far fronte con l'applicazione di più norme (tra loro armoniche). Non piantagrane, ma a ciascuno il suo. Diversamente: solo approssimazione foriera di guai.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
la falda di un tetto e la copertura di un lastrico solare non operano (quanto a problemi manutentivi e rischi di infiltrazioni) allo stesso modo.
Messa su considerazioni tecniche, potremmo parlarne.

Infatti non è condominio parziale (mai asserito dal sottoscritto)
Qui potrei dissentire? Qui sotto si legge cosa a prima vista diversa:
Certo che sono correlate.
1/3 a carico dell'usuante per l'indubbio suo vantaggio; 2/3 a carico di quanti si trovino sotto la verticale ed in funzione degli effettivi millesimi; ciò in conformità a quanto avviene in ipotesi di condominio parziale;

Ritornando alle considerazioni tecniche ed a come opera un tetto, le sue componenti e la sua geometria, proviamo ad approfondire, visto che paiono discriminanti?

Ovvio che per il foro in un tetto comune ed unico tutti debbano provvedere: tal foro determina danni indistinti per tutti a prescindere dal punto in cui si trova.

Ora nella mia ipotesi di lavoro accennavo ad una tegola rotta: e se devo immaginare come operi questo foro, arriverei a concludere che si evidenzierà, come prima conseguenza una macchia di umido sulla verticale del foro stesso, quindi esattamente sul soffitto della stanza sottostante. Il danno si concentrerà su quella volta, su quella verticale, lasciando certamente indenne per molto tempo (si spera si intervenga con adeguata tempestività) tutta la parte di edificio posta sul lato opposto, non sulla verticale.
Ma allora da dove scaturisce la licenza di introdurre come discriminante del nostro terrazzo a livello, l'univoco criterio della discriminante " sulla verticale" operata dal giudice di Cassazione 1451/2014? (La frase che segue non è di Ollj, è parte della sentenza.)

va fatta un’ulteriore distinzione fra coloro che hanno e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell’edificio coperta dal lastrico.

I due dispositivi del c.c., non accennano esplicitamente a questa distinzione, ed è fuor di dubbio che sia la tegola numero 3 che il lastrico servono entrambe di copertura solo alla parte sottostante.

Le sentenze si applicano: ma si possono discutere.
 

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