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Ollj

Ospite
senonchè vi è da determinare la quota da attribuire all'androne (proprietà di tutti) di cui ben difficilmente ci sarà una valutatazione in "millesimi".
Proporrei di valutare la stessa in base ai mq. rapportandoli alle unità che "soggiaciono" la verticale del lastrico che saranno coinvolte per millesimi
Ottimo.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutto giusto? Forse... Tutti concordi? Forse si, forse no.
Proporrei di valutare la stessa in base ai mq. rapportandoli alle unità che "soggiaciono" la verticale del lastrico che saranno coinvolte per millesimi.

Se ho inteso correttamente la risposta di @Dimaraz, direi che "conferma" la linea di pensiero che porterebbe a calcolare sempre solo la quota in mq che soggiace alla verticale del lastrico.
Se così fosse, e potrebbe così essere, ci troveremmo di fronte ad un caso in cui un generico amministratore non ha elementi e competenze per operare la corretta ripartizione. Sarebbe indispensabile interpellare un "geometra" (in senso etimologico) per calcolare l'esatta superficie sottostante il terrazzo, sia parte comune, sia esclusiva, non rilevando a questo punto i dati millesimali, ma gli esatti rapporti superficiari.


Se invece ci appelliamo questa volta alla esauriente risposta al #2 fornita da @Ollj, ed alle immagini allegate, mi sembrerebbe lecita una diversa conclusione.

1) l'androne, considerato essere parte comune, sottostante il terrazzo, non permetterà di escludere alcun condòmino (credo Ollj intendesse questo con la sua chiusa: quindi anche @anma dovrà partecipare alla ripartizione dei 2/3 di spesa, pro quota. Quale quota?
Io risponderei millesimi, senza ulteriore attributa.
Altri pro quota mq di terrazzo moltiplicati per il coefficiente correttivo usato per il calcolo millesimi diviso per i millesimi attribuiti al suo appartamento ...(?!)

1bis) Analogamente farei di questi 2/3 nei confronti di tutti gli altri: per millesimi o in proporzione alle superfici?

Mi pare chiaro io propenda per considerare solo i millesimi, ma potrebbe essere solo una considerazione approssimata foriera di guai...

Vorrei però riallaccciarmi agli allegati forniti sempre al post #2: la Corte giustiifica la sua conclusione, non tanto riferendosi alla situazione dei "terzi condomini": ma al caso del tutto singolare di un appartamento su "due livelli" con il secondo in corrispondenza conil terrazzo ad uso esclusivo.

caso molto particolare (estensibile in via analogica ad altre situazioni?, dubito) dove è giocoforza prendere in considerazione il fatto che il secondo livello non trae utilità dalla copertura del terrazzo, mentre il primo livello si, al pari delle unità sottostanti.

Qui convengo che per la quota assunta per la ripartizione dei 2/3 incida solo una porzione di alloggio (per il secondo livello.). Nulla si dice al riguardo per il 1/3, che compete al 100% all'usuario del terrazzo, comunque sia disposto l'alloggio.
 
O

Ollj

Ospite
Lo motivò. Quanto adeguatamente è materia del contendere. Non sarebbe la prima volta che altri giudici contestano le motivazioni dei colleghi: oltre tutto investiti di una giurisdizione che qui nessuno ha in esclusiva.
Non generalizzi; rimanga sul pezzo e dimostri dove, a suo dire, tal motivazione sia carente.
 
O

Ollj

Ospite
indispensabile interpellare un "geometra" (in senso etimologico) per calcolare l'esatta superficie sottostante il terrazzo,
Non è necessario. La Giurisprudenza è costante nell'asserire come sia importante aver individuato, anche presuntivamente, il rapporto di proporzionalità
 
O

Ollj

Ospite
Fosse vero quanto da lei asserito, mai sarebbe legittima una convocazione assembleare e conseguente delibera in un Condominio privo di tabella millesimale; così invece non è
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
direi che "conferma" la linea di pensiero che porterebbe a calcolare sempre solo la quota in mq che soggiace alla verticale del lastrico.
Ciò vale per l'androne (mq)...per le altre unità sempre i millesimi farebbero riferimento...ma visto che fin dal principio si è proceduto "alla carlona"...nulla impedisce che i vari coinvolti trovino un modo condiviso anche difforme da quanto previsto nel CC.

Tanto varrebbe sempre e solo per questa occasione.

Se così fosse, e potrebbe così essere, ci troveremmo di fronte ad un caso in cui un generico amministratore non ha elementi e competenze per operare

Suvvia...non serve una laurea per fare un simile calcolo.
La Geometria la insegnano fin dai livelli inferiori.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
la Corte giustiifica la sua conclusione, non tanto riferendosi alla situazione dei "terzi condomini": ma al caso del tutto singolare di un appartamento su "due livelli" con il secondo in corrispondenza conil terrazzo ad uso esclusivo.
Corretto. Tuttavia se prosegue nella lettura del dispositivo le verrà indicato anche il principio legale in base a cui la Corte è giunta ad asserire ciò: principio di legge che si applica a tutte le fattispecie similari.
La Corte non crea diritto, ma indica quali siano le norme da applicarsi.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Vedo purtroppo molte richieste di precisazione....

Poiche apprezziamo l'esercizio di ricerca semantica sulle parole, non vorrei fossi frainteso a mia volta.
Se non è soddisfatto, ...
Guardi che non è la sua cortese risposta ed i suoi corretti riferimenti a lasciarmi insoddisfatto; ho ripetutamente ribadito che non mi soddisfa una sentenza conseguente l'applicazione normativa in punta di diritto, e non di equità.
So bene come il nostro diritto ne sia costretto. Ma può non soddisfarmi. Se vuole posso portare un esempio che chiarisca il mio pensiero.

Cassazione 1451/2014 introduce invece altro: l'elemento dell'onere della spesa in proporzione a quanto sotto la verticale (quando in precedenza si onerava tutto l'immobile, anche per la sua componente non sotto la verticale)
.. appunto. Chi sosteneva il contrario? Ha innovato la interpretazione introducendo il quanto... : i dispositivi del c.c. si limitano alla "parte cui il lastrico serve" senza ulteriore chiarimento: che può voler dire "tutti i condomini sottostanti, oltre ai mq sottostanti. Ripeto: la innovazione operata non mi soddisfa, ed evidentemente non la si riteneva necessaria da tutti i giudici di ordine inferiore alla Cassazione avessero operato in difformità a quanto la Corte ha innovato.
Non generalizzi; rimanga sul pezzo e dimostri dove, a suo dire, tal motivazione sia carente.
Mai cambiato l'oggetto della critica: non ho parlato di carenza, anzi, di innovazioni, o aggiunte , se preferisce, non convincenti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Chi sosteneva il contrario? Ha innovato la interpretazione introducendo il quanto... : i dispositivi del c.c. si limitano alla "parte cui il lastrico serve" senza ulteriore chiarimento

Si vede che non è giornata...ma non trovo in cosa ti stai avvitando.

La eventuale "innovazione" non fa altro che riprendere quanto detta la norma...se ne è fatta solo una più corretta e coerente applicazione.
Esiste il "combinato" di più articoli...e come spiegato da OLLJ i Giudici non legiferano ma si prodigano di comprendere se e cosa applicare.

A volte fanno persino dei dietrofront.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Si vede che non è giornata...ma non trovo in cosa ti stai avvitando.
Forse.

Perchè rispondere a me e non ad @anma? Contate quante risposte avete rivolto al'interessato.

Per la cronaca argomentando su vostre frasi non mi rivolgevo a voi, ma a chi ci legge.
Ha chiesto una conferma: spendete parole chiaramente comprensibili ad una inesperta, come posso essere io. Se ne è soddisfatta ha raggiunto il suo scopo. Se il tarlo del dubbio la ha nel frattempo contagiata,ìavrà almeno acquisito una certa prudenza nel prendere posizione.
 

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