gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
buongiorno,
non mi risulta sia cambiato con la nuova legge condominiale: per millesimi di proprietà
invece per manutenzione o sostituzione ascensore, metà per millesimi e metà per piano
o sbaglio?
grazie e buona giornata
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Nuovo ascensore in sostituzione di uno esistente?

Millesimi.
Trovo che far passare per manutenzione ordinaria la sostituzione della sola cabina se non di tutto l'impianto "meccanico" non possa classificarsi "manutenzione ordinaria"

Tutto il resto 1/2 a millesimi e 1/2 tabella scale.
 
Ultima modifica:

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
no, nuovo ascensore, non ancora esistente
l'amministratrice dice che con la nuova legge, la nuova installazione dell'ascensore va ripartita metà e metà...a me sembra che vada ripartita per millesimi di proprietà
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
no, nuovo ascensore, non ancora esistente
l'amministratrice dice che con la nuova legge, la nuova installazione dell'ascensore va ripartita metà e metà...a me sembra che vada ripartita per millesimi di proprietà

Se è un impianto ex-novo (innovazione) si ripartisce per millesimi di proprietà (ovviamente solo fra quanti sono favorevoli alla spesa).

La Legge di riforma nulla ha mutato in tal senso...ma assoggettato uso e manutenzione alla tabella della scala (come già giurisprudenza indicava in tal senso).
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
grazie, infatti
invece secondo l'amministratrice il rifermento normativo è l'art. 1 della 1124 CC Nuova Riforma Condominio L. 220
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A cose fatte, senza una decisione preliminare, vale quanto sopra detto, quindi art. 1123, salvo diversa convenzione .

Non è raro però il caso in cui l'assemblea, per far contribuire anche i condòmini dei piani bassi e quindi ridurre la spesa pro capite, adotti anche per l'installazione dell'ascensore la suddivisione metà a millesimi e metà in base all'altezza del piano.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
A cose fatte ???!!!
Non è raro???!!!

Ma certe "uscite" le studi con cura o ti arrivano spontanee?

Una "innovazione" non si decide MAI come ripartirla "a cose fatte"...e ancor meno l'Assemblea potra' modificare i criteri di riparto caricando più costi sui piani inferiori o su chi all'impianto non vuole non vuole partecipare.

Altra cosa CERTA è che i calcoli e i pagamenti delle relative rate si fanno PRIMA di commissionare i lavori.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma certe "uscite" le studi con cura o ti arrivano spontanee?
Tutt'altro che spontanee.
Ho ricopiato pari pari quanto scritto su un testo : Dizionario pratico del condominio" ed. Etas

Del resto sono anche frutto di esperienze vissute, non solo sui libri.

Una "innovazione" non si decide MAI come ripartirla "a cose fatte".
Ma a te, scusa se non mi trattengo dall'usare un tono ironico, non hanno insegnato alle elementari l'uso del condizionale?
Una "innovazione" non si DOVREBBE MAI DECIDERE come ripartirla "a cose fatte"....: il che non è affatto scontato nella realtà.

Che poi molti condòmini negozino il loro assenso alle decisioni, in funzione della sola loro convenienza, succede pure spesso.

..e ancor meno l'Assemblea potra' modificare i criteri di riparto caricando più costi sui piani inferiori o su chi all'impianto non vuole non vuole partecipare.
... e scrivendo questo forse non hai capito: non ci voleva molta scienza. Solo un pò di pratica di come vanno queste cose.

Provo a tradurre:
La ripartizione canonica ex art 1123 (che non ho mai contestato) attribuisce ai primi e secondi piani la medesima quota del 3°, 4°, 5° e 6° piano, a parità di millesimi: cosa che puoi immaginare non li rende felicissimi.
La reazione più frequente è che questi primi piani, come tu stesso ricordi, decidano di non aderire alla innovazione sottraendosi alla spesa: ciò causa un incremento automatico della spesa in carico al 3°, 4°, 5°, 6° pari almeno al 12%. Con problematica gestione successiva per discriminare gli aventi diritto.

Spesso quindi si addiviene ad un compromesso, applicando il criterio del 1124 , che comporta una incremento delle quote in proporzione al piano e quindi all'interesse per il servizio, e alletta anche i potenziali dissenzienti dei piani bassi, che si vedono riconoscere una contribuzione inferiore.

Il tutto perfettamente lecito.
 

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