gandoo17

Membro Attivo
Proprietario Casa
Leggo che Ollj ha rettificato la risposta iniziale, sulla base delle integrazioni postate da Gandoo.

Credo si possa dire che anche la sola corte possa a volte intendersi in condominio, qualora questa comunione risultasse "non divisibile" tra i comunisti. Mi pare che questa caratteristica di indivisibilità contraddistingua la differenza tra comunione e condominio.

Immagino che in questa cascina, non esistano altri accessi indipendenti: e risultare non possibile frazionare la corte.

Certo taglia la testa al toro l'esistenza di servizi comuni.

Confermo che non esistono ingressi differenti e i servizi sono in comune
 
O

Ollj

Ospite
sola corte possa a volte intendersi in condominio, qualora questa comunione risultasse "non divisibile" tra i comunisti.
La non divisibilità non è elemento di discrimine tra condominio e mera comunione. Un bene può essere in comunione pro indiviso proprio perché non divisibile, con la coseguenza che vi sarà proprietà in % (e non su base millesimale).
Ciò che rileva è che per la tipologia costruttiva e la definizione del contesto abitativo, si comprovi la costituzione di quella speciale forma di comunione che è il Condominio.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Legge male.
Non ho rettificato alcunché.
Ho previsto un'alternativa in ipotesi di subordine:

Solite questioni semantiche....
.... e fa male chi perde tempo a scrivere se male o bene.
Molto meglio le altre risposte ricche di contenuti

Cosa ho letto?
Una prima risposta, senza appello.
NO. La sola "corte" (se intendi uno spiazzo) non può esser considerata "condominio"
La seconda risposta:
Tale tipologia urbanistica configura a mio avviso ipotesi di condominio orizzontale, ex art.1117 bis

Direi che più che alternativa o ipotesi in subordine, sia opinione diversa, per altro a fronte delle integrazioni fornite da gandoo.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La non divisibilità non è elemento di discrimine tra condominio e mera comunione.
Interessante. Avevo letto la sommaria distinzione da qualche parte: aveva il pregio di essere abbastanza chiara. Prendo volentieri atto della sua precisazione.
Ciò che rileva è che per la tipologia costruttiva e la definizione del contesto abitativo, si comprovi la costituzione di quella speciale forma di comunione che è il Condominio.
Si potrebbe allora approfondire cosa distingua la tipologia costruttiva e il contesto abitativo? E' una domanda, non polemica.
In sostanza quali sono i fattori distintivi che determinano una comunione speciale (condominio) rispetto alla comunione ordinaria?
.
 
O

Ollj

Ospite
Cosa ho letto?
Una prima risposta, senza appello
Perseveri pure.
La prima risposta è conforme al quesito posto:
se fosse possibile vedere una corte come se fosse un condominio, e di conseguenza poter mettere un'amministratore condominiale.
Ergo il mio intervento non fu rettifica alla prima risposta, ma soluzione prospettata al nuovo quesito posto:
Fognatura in comune
Ingresso in comune ----> un unico accesso che porta allo spiazzo
Nessuna illuminazione dello spiazzo ----> Una delle cose che vorrei mettere
Case tutte attaccate una all'altra, hanno ingressi separati, ma sono attaccate
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Direi che più che alternativa o ipotesi in subordine, sia opinione diversa, per altro a fronte delle integrazioni fornite da gandoo.

Nessuna opinone "diversa"...e solo chi si ostina a voler mischiare capre e cavoli a fare errate deduzioni.

Nella domanda iniziale non si faceva chiara esposizione, dopo la precisazione di @gandoo17 :

La corte di cui parlo, è uno "spiazzo" intorno a cui sono costruite delle case, la situazione è la seguente.

Intorno allo spiazzo ci sono :

* 1 Casa indipendente
* 1 Palazzina di 3 piani ( 6 appartamenti) + 4 depositini
* altri 6 appartamenti collegati uno all'altro come avveniva nelle vecchie corti lombarde ( penso anche in altri posti, ma non sono sicuro)


entrambi abbiamo riconosciuto l'esitenza sia del Condominio (salvo la Palazzina appartenga ad un solo proprietario idem per gli altri 6 appartamenti collegati uno all'altro) che la configurabilità di Supercondominio (impianti e altre parti in comune fra tutti gli edifici).

Quando poi si cita "semantica" senza sapere che il Codice Civile ha 2 distinte sezioni per Comunione e Condominio dove si rileva che solo il secondo può "contenere" al suo interno la prima...e che solo per il secondo si rimanda alle norme della prima qualora non ve ne siano di specifiche...si ha il senso del valore di chi parla.
Come detto misurato, pesato...e risultato mancante.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non siate ridicoli. A volte penso vi permettiate certe risposte nella convinzione non vi leggano altri se non il malcapitato che interagisce con le vostre permalose e suscettibili personalità.

Al post di Olli #16 dovrei far notare che
-io stesso avevo lasciato intendere che la più soppesata sua risposta era frutto di una preventiva richiesta di chiarimento sulle condizioni della corte.
Direi che più che alternativa o ipotesi in subordine, sia opinione diversa, per altro a fronte delle integrazioni fornite da gandoo.
-non c'è stato alcun nuovo quesito di gandoo, bensì un chiarimento alla sua richiesta di ulteriori informazioni: bene ha fatto ad approfondire.

Mi pare che lo stesso DImaraz confermi:
Nella domanda iniziale non si faceva chiara esposizione, dopo la precisazione di @gandoo17 :

Gratuite quindi le altre sgradevoli considerazioni. Che non saranno certo sufficienti a farmi desistere dal rilevare risposte non concordi.
a fare errate deduzioni.
Meglio chiedere precisazioni prima di rispondere, non ti sembra?

Quando poi si cita "semantica" senza sapere che il Codice Civile ha 2 distinte sezioni per Comunione e Condominio dove si rileva che solo il secondo può "contenere" al suo interno la prima...e che solo per il secondo si rimanda alle norme della prima qualora non ve ne siano di specifiche...si ha il senso del valore di chi parla.
Questi sproloqui potevi proprio risparmiarteli: sono la dimostrazione della tua pochezza come persona e come interlocutore.
La mia domanda non riguardava COME trattare la Comunione, e COME trattare il Condominio, notoriamente contemplati dal codice civile in capitoli successivi.

La domanda era diversa:
Si potrebbe allora approfondire cosa distingua la tipologia costruttiva e il contesto abitativo? E' una domanda, non polemica.
In sostanza quali sono i fattori distintivi che determinano una comunione speciale (condominio) rispetto alla comunione ordinaria?
Non lo chiedo a @Dimaraz, che sembra non distinguere il COME dal COSA.
 

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