Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed»"
 
@Dimaraz fai il bravo...Chiama Ollj e chiedigli se ha voglia di tradurre in gergo
popolare...Limitato alle sanzioni...Forse manca un verbo di riferimento per capire se...: sì o no...! Io sarei per il no alle sanzioni ma potrebbe anche essere un sì per
l'annullamento delle stesse...Ma chi ce lo dice se non un dottorando in legge???
E quindi...quiproquo.
 
chiedigli se ha voglia di tradurre in gergo popolare...Limitato alle sanzioni...
Secondo me la Corte ha uniformato le sanzioni (solo contravvenzione e non delitto) ed esteso i benifici.

Termine della questione:
Art.181 Codice dei Beni culturali - Sanzioni - Disparità di trattamento.

"il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 - che rinvia all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) - colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori"

Igiudice evidenzia l'illegittimità in quanto, a fronte di comportamenti illeciti pressochè identici, vi è invece contradditorietà tra le sanzioni (quella prevista dal comma a) e comma b) del 181 comma 1 bis e quella più lieve prevista dal 181 comma 1; quindi diverse sanzioni per medesimi illeciti la cui unica differenza consite nella fonte del vincolo: beni paesaggistici vincolati ex lege da un lato e beni vincolati con provvedimento amministrativo dall'altro; differenza di sanzione grave e di non poco conto:
- per i beni vincolati ex lege si ha un semplice reato contravvenzionale, che può essere sanato e che si estingue con la rimessione in pristino dei luoghi prima che sia disposta d'ufficio e comunque prima che intervenga la condanna.
- per i beni vincolati con provvedimento amministrativo si ha un delitto (sanzione da uno a quattro anni) nè sanabile nè esinguibile con la rimessione in pristino dei luoghi.


La Corte così esordisce:
"È noto che la discrezionalità di cui gode il legislatore nel delineare il sistema sanzionatorio penale trova il limite della manifesta irragionevolezza e dell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione"
E su ciò si articolerà tutto il suo ragionamento che la porterà a dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art.181.
Ergo: anche nel caso di illeciti sui beni paesaggistici vincolati con atto amministrativo, e a condizione che gli stessi illeciti non superino le soglie volumetriche indicate, non si potrà mai applicare la fattispecie del delitto con pena da 1 a 4 anni, ma andrà applicata la medesima disciplina prevista per gli illeciti commessi su beni vincolati ex lege (di cui al comma 1 art.181) ossia la la contravvenzione e riconosciuta altresì di conseguenza anche della non punibilità ex art.181, comma 1-ter, (accertamento postumo della compatibilità paesaggistica) e della estinzione del reato ex art. 181, comma 1-quinquies (ravvedimento operoso).
 
Ipse dixit.

Non fosse ancora chiaro traduco in"volgare" : niente pena grave e basta "ripianare/disfare" che si limita al classico "buffatto" stile cresima del vescovo.

Personalmente anandavano equiparate verso l'alto...pubblica gogna e proibizione di qualsiasi futura licenza.
 
Non è stato depenalizzato nulla; sempre reato è,cambia solo il tipo di reato e conseguente sanzione. Il governo se lo vorrà potrà reintrodurre il delitto, ma lo dovrà fare per tutti
 
Ipse dixit.

Non fosse ancora chiaro traduco in"volgare" : niente pena grave e basta "ripianare/disfare" che si limita al classico "buffatto" stile cresima del vescovo.

Personalmente anandavano equiparate verso l'alto...pubblica gogna e proibizione di qualsiasi futura licenza.

E.C.
"buffetto" (invece che buffato)
"andavano" (invece di anandavano)
 
E.C.
"buffetto" (invece che buffato)
"andavano" (invece di anandavano)
L'avevamo capito...che usi il tablet...e poi: noblesse obblige...
e poi: i propisti sono uomini o correttori??? come a suo tempo il carissimo amico
....omissis...che addirittura si era iscritto come "punzecchiatore"...per cui non ne faceva passare una e interveniva col coso poi definito cilindro...Poi stanco è volato
in cielo e siede alla sinistra del Padre, essendo la Destra già occupata in eterno...
Poi si è sdoppiato e si è messo a giocare talvolta barando anche con se stesso...
Aspettiamo la prossima variante..lui è un giocoliere formidabile improvvisatore
sempre proiettato alla vittoria...Prima o dopo ci sorprenderà....parola di quiproquo.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top