pellizzoni giuseppe

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Proprietario Casa
buona sera a tutti, vorrei chiedere e sapere come si può determinare il credito d imposta per l anno successivo relativo ai canoni di locazione non percepiti. faccio l atto pratico : il mio inquilino non ha pagato i canoni relativi ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2015. lo sfratto esecutivo è stato eseguito il 28 febbraio 2016!!!!! Ora nella dichiarazione dei redditi ho inserito i mesi dei canoni non percepiti come dice la normativa . Ora mi chiedo come posso determinare il credito d imposta da detrarre nella prossima dichiarazione dei redditi ? oltre ad influire sull IRPEF , influisce anche sulle imposte regionali e comunali , vero ? chiedo lumi , anche xchè è la prima volta che mi capita di eseguire uno sfratto con i costi relativi , C' è sempre una prima volta , grazie 1000
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Se hai già la sentenza del tribunale, non devi fare alcun calcolo di crediti di imposta, in quanto i termini per la dichiarazione dei redditi del 2015 non sono ancora scaduti. SE si trattasse di canoni non percepiti relativi al 2'14, allora dovresti calcolare il credito di imposta.
Per il 2015 devi non dichiarare i 3 mesi non riscossi (gg 365-92):

I locatori di immobili ad uso abitativo che:
  • non hanno incassato i canoni di locazione risultanti dal contratto;
  • sono in possesso di una sentenza di sfratto per morosità (emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione), possono non assoggettare a tassazione l’importo relativo ai canoni non percepiti nel corso del periodo d’imposta. I contribuenti dovranno quindi dichiarare l’immobile assoggettando a tassazione la rendita catastale (rivalutata del 5%) invece del canone di locazione.
Il credito d’imposta per i canoni non percepiti
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
pellizzoni sono redditi di fabbricati commerciali o residenziali?
un affitto di un esercizio commerciale : ristorante pizzeria
Allora la problematica è differente in quanto trattasi di locazione commerciale e pertanto si dovrà dichiarare per il 2015 l'intero canone, percepito + non percepito, e calcolare il credito d'imposta con la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello di risoluzione contrattuale. E' una anomalia tutta italiana, accusata anche di incostituzionalità, per cui dovrai pagare tutte le imposte regolarmente per poi chiedere il rimborso.
La procedura è indicata sommariamente nel seguente articolo.
Canoni di locazione non riscossi: l’impatto in Unico
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
la problematica è differente in quanto trattasi di locazione commerciale
Se il proprietario ha indicato nel contratto di locazione commerciale la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Cod.Civ. e se ne è avvalso a seguito diffida ad adempiere (art. 1454 Cod.Civ.), allora il contratto è risolto. E non è dovuta l'IRPEF sui canoni non percepiti, anche in mancanza della sentenza di convalida dello sfratto.
L'argomento è stato approfondito qui:
https://www.propit.it/threads/esenz...-con-risoluzione-contratto.34425/#post-236890
 

Nemesis

Membro Storico
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trattasi di locazione commerciale e pertanto si dovrà dichiarare per il 2015 l'intero canone, percepito + non percepito, e calcolare il credito d'imposta con la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello di risoluzione contrattuale.
Quale credito d'imposta?
per cui dovrai pagare tutte le imposte regolarmente per poi chiedere il rimborso.
Quale rimborso?
Se il proprietario ha indicato nel contratto di locazione commerciale la clausola risolutiva espressa...
L'OP aveva affermato che è già intervenuto un provvedimento giurisdizionale.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
L'OP aveva affermato che è già intervenuto un provvedimento giurisdizionale.
Nel 2016,. Allora secondo te non esiste in questo caso differenza tra locazione per uso abitativo e uso commerciale ? Si tornerebbe alla risposta che ho dato nel msg. n. 2.
Se è così, tanto meglio per @pellizzoni giuseppe .
Comunque l'articolo che ho allegato col msg. n. 7 pare dire tutt'altro: non parla di "entro il termine di dichiarazione, ma di "esercizio successivo". Evidentemente non era aggiornato.
 
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