Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve. Vorrei porvi un quesito sulle pulizie condominiali, visto che un condòmino si offre di farle lui. Vorrei conoscere il tariffario di queste pulizie. Mi potete aiutare? Grazie in anticipo.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Tariffario?

Non esistono tariffari....tutta libera trattativa.

In ogni caso occhio a tutti gli adempimenti anche se è un "condòmino" che si offre
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Vorrei conoscere il tariffario di queste pulizie.
ma lui ha chiesto quanto vorrebbe oppure aspetta che sia il condominio che gli fa una offerta?
Condivido il pensiero di @Dimaraz anche perché costerebbe di meno e sareste a posto dal punto di vista contabile,assicurativo, assistenziale. Altrimenti non vi rimane che ricorrere ai vaucher che in questi ultimi tempi vanno molto di moda.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
tanto per avere una idea.
Ho trovato il C.C.N.L. delle imprese di pulimento che però è del 2011.
Chi pulisce le scale è inquadrato al 1° livello, il più basso.
Secondo tale contratto la Reribuzione base (Retribuzione Tabellare + Indennità di contingenza) di un 1° Livello è di 1.117,49 €/mese x 15 (14 mensilità + TFR) = 16.762,35 €/anno.
In un anno ci sono 272 gg lavorativi (6 giorni la settimana); ogni giorno si lavora 6,5 ore centesimali per un totale di 1.768 hC/anno.
Quindi 16.762,35:1.768= 9,48 €/hC
questo, secondo me, è quello che dovreste offrigli al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi, delle tasse e della ritenuta d'acconto, al netto di IVA.
Oltre a ciò dovrete provvedere all'acquisto degli attrezzi (scope, spazzoloni stracci, secchi, guanti ecc...) e dei prodotti di consumo (detergenti e saponi) per la pulizia.
Comunque a questo proposito c'é una interessante sentenza della Cassazione, la n.°10347/2016, se la pulizia del condominio debba essere considerata un lavoro subordinato oppure un appalto in www.quotidianodelcondominio.it .
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Ma il condomino è titolare di una ditta di pulizie ?
In caso contrario, prima di affidare l'incarico al condomino, valuterei anche i rischi cui si esporrebbe il condominio sia nel caso in cui si verificassero "piccoli" incidenti sul lavoro sia in merito alla responsabilità nei confronti di terzi (l'assicurazione ovviamente non interverrebbe nel ristoro degli stessi),
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
tanto per avere una idea.
Ho trovato il C.C.N.L. delle imprese di pulimento che però è del 2011.
Chi pulisce le scale è inquadrato al 1° livello, il più basso.
Secondo tale contratto la Reribuzione base (Retribuzione Tabellare + Indennità di contingenza) di un 1° Livello è di 1.117,49 €/mese x 15 (14 mensilità + TFR) = 16.762,35 €/anno.
In un anno ci sono 272 gg lavorativi (6 giorni la settimana); ogni giorno si lavora 6,5 ore centesimali per un totale di 1.768 hC/anno.
Quindi 16.762,35:1.768= 9,48 €/hC
questo, secondo me, è quello che dovreste offrigli al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi, delle tasse e della ritenuta d'acconto, al netto di IVA.
Oltre a ciò dovrete provvedere all'acquisto degli attrezzi (scope, spazzoloni stracci, secchi, guanti ecc...) e dei prodotti di consumo (detergenti e saponi) per la pulizia.
Comunque a questo proposito c'é una interessante sentenza della Cassazione, la n.°10347/2016, se la pulizia del condominio debba essere considerata un lavoro subordinato oppure un appalto in www.quotidianodelcondominio.it .
Ma forse hug non intendeva un lavoratore a tempo pieno, ma invece uno che lavora solo qualche ora a settimana.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma forse hug non intendeva un lavoratore a tempo pieno, ma invece uno che lavora solo qualche ora a settimana.
il fatto che una persona lavori qualche ora la settimana non esclude che per il calcolo della paga oraria ci si riferisca al costo della paga oraria di un lavoratore dipendente che svolge le stesse mansioni.
D'altrocanto il mio calcolo ha dato come risultato circa 9,50 €/h, considerando la fatica che si fa a pulire le scale tu ci andresti a lavorare per quella somma? o addirittura per meno (da come sembra di aver capito dal tuo intervento)?
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Per quanto attiene alla disciplina contrattuale, il contratto di pulizia di un condominio può essere considerato un contratto di appalto(prestazione di un servizio reso attraverso un'attività organizzata e dietro la corresponsione di un prezzo, art. 1655 c.c.), o un contratto di prestazione di servizi, ossia con lavoro prevalentemente proprio e prevalente su quello di altre persone e macchinari. Per distinguere i due contratti, la Corte di Cassazione ha precisato che “il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa” (Cass. 21 maggio 2010 n. 12519). Premesso ciò, il rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una collettività di condomini o coinquilini di un medesimo stabile diviso in appartamenti o unità immobiliari non rientra nel rapporto domestico (in tal senso Cass. civ. n.1235/1979). Generalmente le mansioni di pulizia delle parti comuni e giardinaggio vengono date in appalto a ditte o persone che hanno una propria partita IVA per non dissimulare un rapporto di lavoro subordinato. In ogni caso l'assunzione del lavoratore rientra nelle attribuzioni proprie dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 cod. civ. La delibera potrebbe pertanto essere intesa come integrante la costituzione di un vincolo contrattuale (d'opera, ex art. 2222 cod. civ.) tra il condominio e l'inquilino, senza alcun vincolo di subordinazione.
Sull'argomento in esame si è espresso recentemente la Cass. Civile Sez. Lavoro civ., sent. 19.5.2016, n. 10347 in merito all'esatta qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro. Nel caso in esame, la corte ha precisato che: “nel primo periodo tra Tizia e la Cooperativa originaria proprietaria dell'edificio prima della costituzione del condominio, era qualificabile un rapporto di appalto (mancava la prova della subordinazione, non risultando un vincolo di orario di lavoro, un assoggettamento ad eterodirezione della prestazione lavorativa né una sua infungibilità soggettiva atteso che la ricorrente veniva a volte coadiuvata dal marito e dai figli); nel secondo periodo Tra Tizia e il costituito condominio, era possibile qualificare il rapporto come subordinazione (erano presenti tutti gli indici di assoggettamento)”.
Alla luce delle considerazioni svolte fino a questo punto, quindi, il servizio di pulizia, come qualsiasi altro servizio condominiale, ben potrebbe essere regolato dal Regolamento di condominio, che non può essere in contrasto con le leggi nazionali. Pertanto esistono soltanto due soluzioni al problema:
1) Il condominio assume un lavoratore con regolare apertura di posizione INPS ed INAIL su cui verserà mensilmente ed annualmente quanto dovuto in base allo stipendio che corrisponderà al lavoratore rapportato alle ore lavorate in base al contratto nazionale di lavoro per dipendenti da proprietari di fabbricati.
2) Il condominio affida il servizio di pulizia in appalto ad una ditta abilitata all'uopo, e dovrà accertare che i dipendenti della stessa siano regolarmente iscritti agli enti previdenziali, e paga mensilmente le fatture che la stessa ditta emetterà per detto servizio.
 

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