clemente

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Professionista
L'amministratore non è uno "sceriffo" e non può entrare nelle "beghe personali" fra condòmini.
Non sarà uno sceriffo ma è di certo custode del regolamento di condominio ed in quanto tale è suo preciso dovere farlo osservare, inoltre deve disciplinare l'uso delle cose comuni etc etc Poi quando gli arrivano bollette condominiali con consumi anomali è anche suo dovere accertarne i motivi, non può limitarsi a pagarle.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Non può...agisse di sua iniziativa in tal senso si renderebbe "morosa".
Dimaraz, se ti ricordi, avevamo già parlato dell'autoriduzione del canone o delle
spese (se garantite dalla responsabilità del locatore)...In virtù di una recente sentenza della Cassazione che assolve il locatario contestatore danneggiato
quando l'uso pieno dell'alloggio in qualche modo viene meno. Noi tutti sappiamo bene cosa succede al povero locatore quando il locatario senza motivo comincia a
non pagare...A tale ragione piena abbiamo a volte consigliato di preferire un
compromesso ricattatorio...Nel nostro caso il locatore ha comunque torto e non è detto che, in caso di vertenza, il giudice non ricorra alla compensazione o
a non applicare la sanzione della morosità. Poi. se è vero che lo stesso
locatore ha smesso di abitarci per i motivi postati e non lo avesse fatto presente
al momento del contratto, questo aggraverebbe la sua responsabilità fino
ad ipotizzare una richiesta di danni...Cosa ne dici??? qpq.
 

RosaSole

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Dimaraz, se ti ricordi, avevamo già parlato dell'autoriduzione del canone o delle
spese (se garantite dalla responsabilità del locatore)...In virtù di una recente sentenza della Cassazione che assolve il locatario contestatore danneggiato
quando l'uso pieno dell'alloggio in qualche modo viene meno. Noi tutti sappiamo bene cosa succede al povero locatore quando il locatario senza motivo comincia a
non pagare...A tale ragione piena abbiamo a volte consigliato di preferire un
compromesso ricattatorio...Nel nostro caso il locatore ha comunque torto e non è detto che, in caso di vertenza, il giudice non ricorra alla compensazione o
a non applicare la sanzione della morosità. Poi. se è vero che lo stesso
locatore ha smesso di abitarci per i motivi postati e non lo avesse fatto presente
al momento del contratto, questo aggraverebbe la sua responsabilità fino
ad ipotizzare una richiesta di danni...Cosa ne dici??? qpq.
Ciao, vero è che al momento del contratto non mi è stato detto nulla di tutto ciò che sta accadendomi, durante il percorso man mano che il vicinato ha cominciato a rivolgermi la parola (dopo 1 anno) mi è stato raccontato che l'iter della vicina di pianerottolo lo ha messo in pratica con altri inquilini che mi hanno preceduta, i quali hanno preferito gettare la spugna e andandosene lasciando molte pendenze nei confronti del mio proprietario d'alloggio. Considerando quanto mi è stato detto dal Vice Commissario dei vigili e cioè che rivolgersi ad un legale è solo tempo perso e senza conclusioni con il solo fatto di aver speso soldi inutilmente, io mi chiedo, ma le autorità hanno il potere di difendere i cittadini e mettere a tacere certi individui una volta per tutte ??? Mi sono rivolta anche ai Carabinieri i quali mi hanno confermato che nemmeno loro possono intervenite all'interno delle proprietà private, e allora come ci deve comportare ?????
 

RosaSole

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ciao, vero è che al momento del contratto non mi è stato detto nulla di tutto ciò che sta accadendomi, durante il percorso man mano che il vicinato ha cominciato a rivolgermi la parola (dopo 1 anno) mi è stato raccontato che l'iter della vicina di pianerottolo lo ha messo in pratica con altri inquilini che mi hanno preceduta, i quali hanno preferito gettare la spugna e andandosene lasciando molte pendenze nei confronti del mio proprietario d'alloggio. Considerando quanto mi è stato detto dal Vice Commissario dei vigili e cioè che rivolgersi ad un legale è solo tempo perso e senza conclusioni con il solo fatto di aver speso soldi inutilmente, io mi chiedo, ma le autorità hanno il potere di difendere i cittadini e mettere a tacere certi individui una volta per tutte ??? Mi sono rivolta anche ai Carabinieri i quali mi hanno confermato che nemmeno loro possono intervenite all'interno delle proprietà private, e allora come ci deve comportare ?????
Io sono terrorizzata dal solo pensiero che questo individuo, a giorni viene a soggiornare dalla madre con la famiglia a seguito, premetto che la mia non è paura, ci vuole ben altro per spaventarmi, ma il dover perdere il sonno e dovermi presentare dai miei clienti con l'aria distrutta anche se mi sforzo di nascondere le mie preoccupazioni, tutto ciò mi fa perdere la lucidità con il rischio di scontrarmi con chi non ne ha colpa. chiedo a tutti Voi se sapete darmi un consiglio per risolvere il mio problema. Grazie
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non sarà uno sceriffo ma è di certo custode del regolamento di condominio ed in quanto tale è suo preciso dovere farlo osservare, inoltre deve disciplinare l'uso delle cose comuni etc etc Poi quando gli arrivano bollette condominiali con consumi anomali è anche suo dovere accertarne i motivi, non può limitarsi a pagarle.

Premesso che nel caso specifico l'amministratore non esiste...ma a valore generale:
1)hai scarsa conoscenza delle modalità operative sul RdC e sugli eventuali poteri "sanzionatori" che attribuiscono al mandatario solo l'esecuzione di azioni approvate in assemblea.
2)la "disciplina delel cose comuni" è stabilità in RdC e/o dall'assemblea...e non per libera iniziativa di un amministratore.
3)"bollette anomali"....beh...devono appunto essere tali...e la cosa non è così evidente come vuoi far passare.

Attribuisci "doveri" che non sono scritti in alcuna Legge.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
In virtù di una recente sentenza della Cassazione che assolve il locatario contestatore danneggiato
quando l'uso pieno dell'alloggio in qualche modo viene meno.

Dovrei leggere la sentenza per appurare se la stessa sia equiparabile nei presupposti, ma in ogni caso non è imputabile al locatore l'eventuale "conflittualità" che possa determinarsi fra il suo locatario ed altro condòmino...e nemmeno può essere posta a motivazione una eventuale identica situazione patita in precedenza dal locatore stesso o da altri suoi inquilini.

Anche se è innegabile che certi "lupi non perdano il vizio"... il fatto non può assumere il valore di "dogma".

Ciò detto il locatario può esimersi dal pagamento di quote spese condominiali (sempre questione interna fra inquilino e proprietario) solo qualora il locatore non sia in grado di provare contabilmente le stesse.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Io sono terrorizzata dal solo pensiero che questo individuo, a giorni viene a soggiornare dalla madre con la famiglia a seguito, premetto che la mia non è paura, ci vuole ben altro per spaventarmi, ma il dover perdere il sonno e dovermi presentare dai miei clienti con l'aria distrutta anche se mi sforzo di nascondere le mie preoccupazioni, tutto ciò mi fa perdere la lucidità con il rischio di scontrarmi con chi non ne ha colpa. chiedo a tutti Voi se sapete darmi un consiglio per risolvere il mio problema. Grazie
Questa è la raccomandata alla francese da inviare senza indugi al proprietario.

Oggetto: Danni e proposta di transazione

1) Lei ha taciuto sulle molestie che il vicino di casa arrecò a lei e ai precedenti locatari. Certamente
non avrei firmato il contratto in essere. Già questo mi darebbe il diritto di risolvere il contratto e
la richiesta di danni per via giudiziaria con quel che ne consegue per me e per lei.

2) La sofferenza quotidiana che mi infligge il "malandrino" ha raggiunto un livello insopportabile...

Il mancato ricorso al legale da parte sua mi costringe a farlo in sua vece per cui la mia proposta è
la seguente:

Sospensione dei soli canoni locativi il cui importo servirà a pagare le spese di un processo denuncia
da avviare subito.
Le spese le saranno documentate man mano che l'iter processuale andrà avanti.
Il ripristino con eventuale conguaglio dei canoni inizierà alla chiusura della contesa.

Resto in attesa di riscontro in mancanza del quale sarò costretta ad adire la via legale per quanto
esposto al n.1. Fido che non mi costringerà a tanto e porgo distinti saluti.

segue la firma di Rosa sole. "

Quindi devi scegliere fra questa ipotesi o quella di lasciare l'alloggio comunque sospendendo
i pagamenti dei canoni e delle spese...visto che lui è già abituato ed è cosciente di essere dalla parte del
torto.
Voglio poi aggiungere che il locatore, probabilmente, ricevuta la raccomandata, ti telefonerà
per saggiare de visu il tuo vero intendimento. Sarai gentile, ma ferma nel fatto che hai già ricevuto
danni e che solo il ricorso al legale potrà risarcirti. Gli farai presente che se lui sarà d'accordo sulla
sospensione dei canoni, quando il malandrino riceverà da uno studio legale una raccomandata
con la diffida e ipotesi di denuncia con richiesta di danni...probabilmente il molestatore che
è anche un vigliacco (forte con i deboli...) si darà una calmata. Se non lo farà, tempo 4-5 mesi,
gli arriverà la convocazione dal tribunale...e anche lui dovrà scegliere. avendo qualcosa da perdere.
Infine scegli un avvocato donna...sono più solerti e meno pretenziose dei colleghi uomini...
Spesso sono sposate con doppia entrata...I "maschi" non sempre hanno una moglie portatrice di
reddito e quindi sono portati a spremere anche i meno abbienti, pur sufficienti...ma questo è
fuori topic. Poi, se credi, ci farai sapere...Auguri da Quiproquo.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
1) Lei ha taciuto sulle molestie che il vicino di casa arrecò a lei e ai precedenti locatari. Certamente
non avrei firmato il contratto in essere. Già questo mi darebbe il diritto di risolvere il contratto e
la richiesta di danni per via giudiziaria con quel che ne consegue per me e per lei.

Fossi il Giudice mai accoglierei simile causale e nessun" diritto" è ascrivibile dalla mancata informativa sulle questioni personali patite.

Intentare causa con richiesta danni su simili presupposti sarebbe "lite temeraria".

Immotivate e prive di "supporto codicistico" anche tutte le successive richieste.

@RosaSole può certamente scegliere fra il chiedere una riduzione del canone o un recesso anticipato dalla locazione.
Ma non può "pretendere".
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Posto quanto rinvenuto in merito ad una recente sentenza della Cassazione in tema di Stalking condominiale (fattispecie analoga) :

Il delitto di stalking è configurabile anche se le condotte persecutorie sono poste in essere nell'ambito dei rapporti condominiali.

“Integra il reato di stalking la molestia ripetuta nei confronti dei condomini di un edificio in modo da produrre in essi uno stato d'ansia. Ne consegue che vi è l'esistenza del cosiddetto stalking condominiale ogni qual volta un vicino di casa molestia un altro vicino, o altri vicini, con una serie di azioni volte a: ingenerare in loro un fondato timore per l'incolumità propria o di un familiare; costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini”.Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 in merito al reato di atti persecutori nel condominio.

I fatti di causa. Tizio querelava Caio in quanto, a causa della sua condotta, era stato costretto a mettere in atto quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.
Sulla base di ciò, il Tribunale del riesame romano confermava la condanna di Caio della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso per cassazione.
Brevi cenni del reato di stalking. La norma in esame recita al primo comma che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Secondo la definizione fornita dalla scienza sociologica, più precisamente, lo “stalking” viene definito come il comportamento assillante ed invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali, a mero titolo esemplificativo, telefonate, appostamenti, pedinamenti, comportamenti assillanti ed ossessivi che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica, fino a sfociare in fattispecie di reato.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato di cui all'art. 612bis cod. pen. è essenziale la connessione causale tra la condotta dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione, ed uno dei tre eventi alternativamente tipizzati dalla norma, ovvero:
a) il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;
b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata;
c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking nel condominio. La realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell'area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.

Le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di stalking si realizzano nel condominio, dove gli animi esasperati da rancori pregressi e intolleranze nei rapporti di vicinato possono tradursi e trasmodare in condotte persecutorie.
Dal punto di vista giurisprudenziale, questa fattispecie è stata introdotta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.
In questa sentenza l'imputato veniva condannato per il reato di stalking ai danni dell'intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d'ansia nell'eventualità di incontrare l'aggressore nel condominio, costringendole, conseguentemente a mutare le proprie abitudini di vita, conseguentemente realizzando, secondo il ragionamento della Corte di Legittimità il reato ex art. 612-bis cod. pen.
Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte": le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).
E così è stalking anche "insozzare quasi quotidianamente l'abitazione ed il cortile di proprietà del vicino gettandovi rifiuti di ogni genere", se con tale condotta gli si provoca "un perdurante e grave stato d'ansia e il fondato pericolo per l'incolumità, al punto da costringerlo a trasferirsi altrove per alcuni periodi e rinunciare a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi": in tal senso la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna comminata proprio nei confronti di un soggetto che si era reso responsabile di questi atti, giustamente inquadrati appunto come persecutori tra condomini (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 39933 del 26/09/2013).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. I giudici di piazza Cavour, nella fattispecie in esame, hanno ritenuto provata la credibilità e l'esasperazione del querelante e sgombrando il campo da qualsiasi dubbio in ordine alla presenza di "intenti calunniatori o contrasti economici".
Difatti, alla base delle ripetute querele vi era "una reale esasperazione" derivante dalle condotte del condomino indagato che avevano portato il vicino ad assumere tranquillanti, ad assentarsi dal lavoro, mettendo così in atto quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.
Sul punto in esame, a parere dei giudici, la condotta illecita è coerente con quanto già detto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata” (In tal senso Cass. Penale 14391/2012).
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Caio e per l'effetto ha confermato la pronuncia del Tribunale del Riesame e la condanna al reato di stalking.
 

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