apollo11

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Conduttore
buonasera,vorrei avere un'informazione: il proprietario dell'alloggio locatomi da soli due anni con contratto 4piu' 4,intende vendere l'intero palazzo.so' che non puo' disdettare alla prima scadenza se e' proprietario di altri immobili,ma decorsi i primi 4 anni,portebbe inviare entro 6 mesi disdetta,causa vendita?
e ancora, il nuovo propretario potrebbe chiedere un cospicuo aumento del canone di locazione?
infine,se il vecchio proprietario,nel rogito,vincolasse il nuovo a mantener immutata la locazione pro futuro sarebbe giuridicamente valida ?grazie per l'attenzione
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Può certamente vendere e il nuovo subentra nel contratto che rimane valido e vincolante.

Poi con i tempi che corrono per vendere deve svendere.
 

Hug

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Proprietario Casa
Il nuovo proprietario non può chiedere aumenti di canone diversi da quelli scritti nel contratto di locazione. Il nuovo proprietario subentra al vecchio ma il contratto non cambia.
 

apollo11

Nuovo Iscritto
Conduttore
Grazie per la tempestiva risposta. Quanto al contratto prima della seconda scadenza quadriennale con sei mesi di anticipo potrebbe richiedere una modifica delle condizioni contrattuali,come un aumento del canone?
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sei mesi prima della seconda scadenza il locatore può far sapere al conduttore che vuole chiudere il contratto facendone un altro a nuove condizioni.
Se non lo fa, il contratto viene prorogato con l'aumento Istat (100% o 75%) se non c'è cedolare secca.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Quanto al contratto prima della seconda scadenza quadriennale con sei mesi di anticipo potrebbe richiedere una modifica delle condizioni contrattuali,come un aumento del canone?
Art. 2, comma 1 della legge n. 431/1998:
Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3.
Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
.so' che non puo' disdettare alla prima scadenza se e' proprietario di altri immobili,ma decorsi i primi 4 anni,portebbe inviare entro 6 mesi disdetta,causa vendita?
Alla prima scadenza del contratto, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i motivi elencati nell'art. 3 della legge n. 431/1998.
Quando il locatore intende vendere l'immobile a terzi è solo uno di quei motivi.
 

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