neriute

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
ho avuto per eredità la quota totale di una proprietà indivisa ( 2 appartamenti, cantina e terreno di pertinenza )della quale ero proprietario per i 5/8 ed ho proceduto al frazionamento in due unità distinte perché la prima intenzione era di donare una delle due parti ad uno dei miei figli.
Per i casi della vita il figlio destinatario ( prima intenzionato ad acquisire una delle due parti con contratto di mantenimento nei confronti di me e mia moglie ) ha pensato bene di andare a convivere con la sua attuale compagna in un altro comune ed ora, non avendo ancora perfezionato l'atto notarile di cessione, mi ritrovo ad avere nello stesso edificio un appartamento in cui abito ed uno a disposizione ed ovviamente sfitto.
Considerando che a breve non ci sarà trasferimento del figlio nell'appartamento a lui destinato ho deciso di attivare un Bed & Breakfast sfruttando le agevolazioni di tale attività in appartamenti dove io ho la residenza ( quindi niente Partita IVA né registri ma solo indicazione del reddito e relativi costi nel quadro redditi diversi).
Ho però il dubbio che avendo proceduto al frazionamento non posso godere delle agevolazioni fiscali, quindi mi rivolgo al pubblico colto di propit.it per capire se devo riunire le due parti o se posso considerare l'appartamento a disposizione come parte integrante della mia abitazione principale.
Grazie ed un cordiale saluto a tutti.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ed ho proceduto al frazionamento in due unità distinte
se il frazionamento è stato perfezionato con la generazione di due nuovi subalterni catastali tu sei proprietario di due appartamenti distinti. Uno dei quali è prima casa l'altro no. Forse dovresti donare la proprietà del secondo appartamento a tua moglie e far gestire, nominalmente, tutta la faccenda da lei. Non consiglio di donare l'appartamento a tuo figlio perché quando te ne andrai se non farai un testamento che compensi all'altro figlio (o figli) il valore della donazione corri il rischio che i fratelli litighino tra loro e il beneficiario della donazione sarà soggetto a collazione e riduzione della donazione.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Sul sito: Come aprire un B&B - Le leggi sul Bed and Breakfast
Ho trovato questo: "Di norma viene richiesto anche che il titolare del B&B abbia la residenza (o il domicilio durante il periodo di apertura del B&B) presso la struttura. Alcune Regioni consentono però la residenza anche in altri immobili vicini alla struttura ed è comunque sempre richiesta la reperibilità."
 

giusi911

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Proprietario Casa
se gli appartamenti sono solo due di cui uno occupato dal proprietario, non converrebbe affittare quello sfitto come casa vacanza piuttosto che un b&b?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
se gli appartamenti sono solo due di cui uno occupato dal proprietario, non converrebbe affittare quello sfitto come casa vacanza piuttosto che un b&b?
La casa vacanze riesci ad affittarla nel periodo estivo, a meno che non vengano da te persone in transito verso i paesi dell'est. Il periodo invernale non credo che tiri. A meno che non sia la bora, forse peggio del nostro maestrale.
 

giusi911

Membro Attivo
Proprietario Casa
La casa vacanze riesci ad affittarla nel periodo estivo, a meno che non vengano da te persone in transito verso i paesi dell'est. Il periodo invernale non credo che tiri. A meno che non sia la bora, forse peggio del nostro maestrale.

credo che dipenda molto dalla posizione...comunque le do pienamente ragione, in effetti le case vacanze sono più gettonate in estate. il b&b per il "vacanziere" è decisamente meno impegnativo e più "abbordabile" rispetto una casa vacanza, che come minimo (almeno qui da me) richiede un periodo minimo di permanenza di almeno tre giorni.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
se non farai un testamento che compensi all'altro figlio (o figli) il valore della donazione corri il rischio che i fratelli litighino tra loro e il beneficiario della donazione sarà soggetto a collazione e riduzione della donazione
Chi ti legge può essere indotto a ritenere, erroneamente, che la collazione esista solamente nella successione legittima. E che l'azione di riduzione della donazione sia possibile solamente nella successione legittima.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
@Nemesis : ok mi correggo dovevo scrivere:"dovrai fare un testamento che compensi l'altro figlio (o figli)......"
La collazione e riduzione della donazione può essere chiesta da un erede legittimario (coniuge superstite e figli (ed in mancanza di questi ultimi, ascendenti, se ancora viventi) nei confronti di un' altro chiamato all'eredità, in caso di successione testamentaria, e/o nei confronti di un coerede, nel caso di successione legittima, se il legittimario ritiene che la donazione fatta dal de cuius, quando questo era in vita, abbia leso il valore della sua quota legittima.
Spero che scritto così vada bene.
 

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