Pino3

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Il verbale delle assemblee condominiali deve essere letto ed approvato alla fine della riunione? C'è una norma che lo prevede o è solo una buona prassi?

Grazie!
 

luciano1949

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Al termine di una assemblea condominiale si dovrebbe leggere il verbale o la bozza dello stesso e se viene approvato, lo stesso deve portare la firma del segretario e del presidente dell'assemblea, poi il verbale può essere trascritto riassumendolo senza però modificare i contenuti, quando la copia viene poi distribuita a tutti i condomini deve essere, nei contenuti, precisa alle decisioni finali prese articolo per articolo, un esempio, se la discussione sul colore della facciata ha avuto interventi numerosi e contrastanti, non è necessario ripeterli nel verbale consegnato ma solo il numero dei votanti e la maggioranza che ha deciso il colore, il verbale originale deve sempre essere conservato con cura con tutte le altre assemblee precedenti, di certo non si dovrebbe chiudere una assemblea senza rileggere il manoscritto steso durante la discussione dei vari punti.
 

Luigi Criscuolo

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nel condominio dove abito, prima di passare ad esaminare il punto successivo dell' odg, il segretario legge quanto ha dettato il Presidente a proposito del punto deliberato. Le correzioni si fanno seduta stante ed eventualmente c'è la possibilità di inserire precisazioni. La copia del verbale è unica; vengono spedite delle fotocopie via raccomandata a/r agli assenti mentre ai presenti fisicamente e per delega la copia del verbale viene messa in casella.
 

luciano1949

Membro Attivo
Proprietario Casa
nel condominio dove abito, prima di passare ad esaminare il punto successivo dell' odg, il segretario legge quanto ha dettato il Presidente a proposito del punto deliberato. Le correzioni si fanno seduta stante ed eventualmente c'è la possibilità di inserire precisazioni. La copia del verbale è unica; vengono spedite delle fotocopie via raccomandata a/r agli assenti mentre ai presenti fisicamente e per delega la copia del verbale viene messa in casella.

Ogni amministratore e ogni condominio adotta un procedimento che "sta bene a tutti", importante che alla fine si arrivi alla soluzione che sia io che @Luigi Criscuolo abbiamo precisato, una copia che sia lo specchio dell'originale, a volte gli originali sono pieni di cancellature e correzioni, quindi molti amministratori, ricevono dal segretario l'originale e la copia dattiloscritta, che, corretta nella formulazione e dall'ortografia, viene presentata al condomino con tutti i punti salienti, capibili e precisi, ma è sempre possibile richiedere le fotocopie dell'originale che viene cmq custodito e verbalizzato nei registri condominiali, e che resta l'unico documento che in una ipotetica bega legale dovrà essere consegnato al giudice.
 

Marinarita

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Entro quale limite di tempo l'amministratore è obbligato a far avere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria ai condomini:domanda:
 

luciano1949

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Non esiste un limite di tempo, quello è dato dall'educazione e dalla correttezza dell'amministratore, generalmente il tempo di fotocopiare e spedire/mettere nelle cassette postali le copie, importante è sapere che dal momento del ricevimento del verbale, parte il tempo per eventuali contestazioni, ma solo da chi era assente all'assemblea e che riceve il verbale tramite Raccomandata RR, che è di trenta giorni, chi invece era presente in assemblea ha trenta giorni dalla chiusura della stessa per contestare eventuali errori di trascrizione, ma non potrà contestare le decisioni assunte con voto maggioritario, salvo dovute eccezzioni ma saremmo in un post dedicato.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Entro quale limite di tempo l'amministratore è obbligato a far avere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria ai condomini:domanda:
bella domanda... credo che non ci sia.
In effetti, avendo cambiato amministratore, nell'ultima assemblea abbiamo ricevuto con la convocazione le copie del verbale della assemblea tenuta con il vecchio amministratore.
Comunque ai fini pratici se durante l'assemblea vengono approvate delibere annullabili il diritto di chiedere l'annullamento è di 30 giorni per i presenti che hanno votato contro o si sono astenuti, mentre per gli assenti i 30 giorni decorrono dal ricevimento del verbale (quindi ci vuole una raccomandata a/r).
Dal giorno in cui il condomino ha ricevuto il verbale (quindi nel caso d'assenza dal domicilio, dal giorno di deposito del plico presso l'ufficio postale e di comunicazione di ciò a mezzo cartolina inserita nella cassetta delle lettere del destinatario) inizia a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.
Quindi se l'amministratore da attuazione ad una delibera annullabile senza che siano trascorsi i 30 giorni dal ricevimento del verbale per gli assenti, rischia che, a fronte di un mancato invio del verbale, chi non ha ricevuto il verbale chieda l'annullamento della delibera e, se questa prevedeva dei lavori, la sospensione dei medesimi.
Questo chi ha fatto il corso per amministratore lo sa; quindi di solito nel giro di due/tre settimana provvede all'invio delle copie delle delibere.
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Caro Luigi, bravissimo:affermazione: ho posto la domanda per verificare se....in materia condominio sei preparato....bravissimo:affermazione: Non arrabbiarti con me Luigi stavo solo scherzando: in verità non mi ricordavo se c'era un termine fisso, in quanto ricordavo entro i famosi 30 giorni pena l'annullabilità dell'approvazione della delibera:applauso:
 

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