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Non la quota disponibile, ma se lede la quota di riserva che per legge spetta, appunto, ai legittimari.nel caso in cui la donazione leda la quota disponibile del de cuius
Intendo nel caso di lesione di legittima.
Art. 563 c.c. cita solo il legittimario come soggetto che può chiedere la restituzione al terzo acquirente.mi sembra di aver capito se un creditore di un erede legittimario può sostituirsi al legittimario medesimo e chiedere la restituzione del bene ad un terzo che nel frattempo ha acquistato il bene medesimo che un coerede del debitore ha avuto in donazione, nel caso in cui la donazione leda la quota disponibile del de cuius.
Secondo me l'azione può essere esercitata solo dal legittimario, o dai suoi figli per rappresentazione, se è stato leso nella sua quota legittima.
scusa leggi bene l'art. da te citatoLo stesso articolo riguarda la restituzione di beni di provenienza donativa, ma una sentenza del 2001 pare abbia esteso anche ai beni derivati da disposizione testamentaria.
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