rosselladm

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Buonasera,
a me è capitata la stessa cosa. Mi è stata notificata una cartella di pagamento pochi giorni fa (5/10/2018) per il pagamento delle attribuzioni della rendita presunta per l'anno 2011. L'avviso di accertamento è stato notificato presso l'Albo pretorio del Comune nel quale si trova il fabbricato (oggi regolarmente accatastato) in data 03/05/2012. Il ruolo è stato reso esecutivo in data 12/10/2017. Le mie perplessità sono le seguenti:
- il tributo risulta prescritto?
- perchè l'avviso di accertamento è stato notificato presso l'Albo pretorio del Comune?
- come mi devo comportare? posso fare ricorso ?
grazie
 

basty

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L'attribuzione della rendita catastale non è un tributo: al massimo si riferirà alla IMU, TARI o altro balzello, calcolata su quella rendita successivamente attribuita
 

Nemesis

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L'attribuzione della rendita catastale non è un tributo
Ma il codice T001 si riferisce proprio a tributi: "Tributi speciali catastali - rendita presunta".
Per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta, prevista dall’art. 19, comma
10, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che recita:
Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

Il successivo D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-bis) che :
"Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011".
 

basty

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Tutto chiaro fino ad un certo punto.

Per quanto riguarda certe variazioni di rendita catastale stabilite d'ufficio era stata promulgata una legge (Bassanini?) che prescriveva che la comunicazione fosse esplicitamente indirizzata all'interessato: superando la prassi della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale.


Su questa base avevo vinto un ricorso su una contestazione di versamento insufficiente IMU (o ICI ?) : nessuno mi aveva comunicato la variazione d'ufficio della categoria e rendita conseguente, della mia abitazione, acquistata solo un paio d'anni prima. Mi ero sempre basato sui dati riportati sul rogito.

Questa regola non vale nel caso di attribuzione di rendita presunta?

E quanto alla prescrizione, quando scatterebbe? E per le imposte a ricaduta, da quando ciascun ente può richiedere gli arretrati?
 

rosselladm

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rettifico: quindi il tributo è prescritto. Se è stato notificato presso l'Albo pretorio del Comune in data 03/05/2012 e la cartella di pagamento mi è stata notificata il 27/09/2018 sono trascorsi più di 5 anni. A questo punto posso fare ricorso . Giusto?
 

Gianco

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Tutto chiaro fino ad un certo punto.

Per quanto riguarda certe variazioni di rendita catastale stabilite d'ufficio era stata promulgata una legge (Bassanini?) che prescriveva che la comunicazione fosse esplicitamente indirizzata all'interessato: superando la prassi della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale.
Poiché l'intestazione catastale, catasto terreni, non è probatoria ed è priva di recapito dello o degli intestatari, la norma per renderla pubblica prevede di ovviare esponendo la notifica all'Albo Pretorio comunale, se non erro, per 30 gg. Purtroppo questo prevede la legge, ben sapendo che i cittadini a volte neanche sanno cosa sia l'albo pretorio!
 

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