chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Uffa ai condomini, si purtroppo l'amministratore deve agire subito anche se è antipatica la cosa, e vi propongo un caso che capita a fagiolo.
Al piano terra in un negozio con sottoscala, fa dei lavori di ristrutturazione più l'istallazione di un ascensore, lasciamo stare il perché e per come, un proprietario dell'ultimo piano cita il proprietario del negozio ecc. per danni subiti a causa dei suoi lavori, palazzo di 4 piani fuori terra e cantine, costruzione vecchia in tufo, ora lasciamo stare perché solo l'ultimo piano dice di aver subito danni ma resta il fatto che il giudice impone al proprietario del negozio di pagare i lavori/danni arrecati al'ultimo piano, questi purtroppo vuoi per i lavori di ristrutturazione eseguiti al suo negozio vuoi perché l'attività che doveva partire in quei locali non ha dato i suoi frutti, purtroppo è finito con l'acqua alla gola tanto da vivere nel negozio lui la moglie e una figlia e si è venduto anche la macchina, purtroppo visto l'insolvenza del soggetto, il giudice ha già elevato ingiunzione sul negozio che andrà all'asta con lui dentro che ci vive.
Ora la domanda è: essendo questi insolvente e visto il mercato di vendita che non rende e lui non riuscirà a coprire i lavori neanche con la vendita delle attrezzature e dell'immobile che cosa succede? la ditta che sta eseguendo i lavori aspetterà la vendita dell'immobile? e quando non basteranno i soldi su chi si rifaranno? visto che i lavori sono di cuci e scuci del muro perimetrale/condominiale dell'appartamento nonché della ristrutturazione di tutto l'appartamento privato?
 

symbol60

Membro Attivo
Proprietario Casa
I riferimenti normativi li ha già spiegati Nemesis...

Ah, gia', l' Ex art. 1129, comma 9 c.c., preso dalla discussione mi ero scordato ...

Quanto all'ultimo "stralcio" la Legge parla chiaro e coi tuoi calcoli i "fondi" non c'erano.

E visto che "temavate" tale inadempienza siete corresponsabili assieme all'amministratore.
Su tali premesse, ove fossi il Giudice del caso, darei certamente ragione alla ditta che giustamente va saldata.

Che la ditta vada saldata, non ci piove. Tu dirai che sono duro di comprendonio, ma continuo a non capire cosa intende la legge quando dice che la ditta prima deve rifarsi sul condomino moroso e solo in un secondo momento su quelli che hanno pagato.
Tu dici, invece, che dobbiamo pagare noi anche se quello non paga.

E poi, scusa, corresponsbili di cosa ? quale reato avremmo commesso nel cercare di mettere in sicurezza il palazzo ? Dovevamo non fare niente solo perche' abbiamo un condomino fetente ? e se qualcuno si faceva male ? allora si, che dovevamo essere considerati responsabili !
Noto anche che non hai risposto alla mia domanda, che ti rifaccio non per polemica ma solo per capire:
che vuol dire non si doveva procedere con l'ultimazione ? si interrompono i lavori e non si completa piu' quello che andava fatto ?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
I lavori all'impresa vanno pagati da chi li ha commessi: l'amministratore del condominio rappresentante dello stesso. Poi i condòmini chiameranno in causa il condòmino debitore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Tu dirai che sono duro di comprendonio, ma continuo a non capire cosa intende la legge quando dice che la ditta prima deve rifarsi sul condomino moroso e solo in un secondo momento su quelli che hanno pagato.
Tu dici, invece, che dobbiamo pagare noi anche se quello non paga.

La Legge non può mai scendere nello specifico di tutte le variabili possibili...e spesso vanno interpretate norme che si accavallano e si contrastano (tanto che i Giudici stessi emettono sentenze in contrasto fino a quando non si esprime la Corte di Cassazione a sezioni Unite).

Quindi cercando di spiegare i motivi nel rispetto delle varie norme ti dico che ritengo applicabile l' Art. 63 DACC in tutte quelle casistiche dove non vale quanto imposto dall' Art. 1135 sull'obbligo di precostituzione del fondo per le opere straordinarie.

Ad esempio se si tratta di un creditore sulla base di un contratto di erogazione (acqua, energia elettrica, combustibile) intestato al Condominio allora, si applica l' Art. 63.

Se deve intervenire una impresa per sistemare un muro perimetrale od un cornicione del tetto allora vale l' Art. 1135.

E poi, scusa, corresponsbili di cosa ? quale reato avremmo commesso

I "reati" s'intendono solo in ambito penale.
Voi siete stati "corresponsabili" , in una certa misura visto che avevate il timore conoscendo tal soggetto, di non aver agito in modo da recuperare d questi la sua quota.
 

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