U

User_54145

Ospite
Buongiorno a tutti,

Premessa: nel nostro condominio abita una coppia, dove la moglie rappresenta la nuda proprietà, mentre il marito è usufruttuario. La grande maggioranza di noi condomini, apprezza molto questo signore perché è tecnicamente molto competente, cordiale e sempre presente alle assemblee con proposte e soluzioni interessanti.

Domanda: abbiamo chiesto a questo signore di fare il consigliere, e lui accetterebbe, ma l'amministratore ha detto che per farlo occorre essere proprietari. Avrà anche ragione, non lo so, ma se la maggioranza lo accetta come consigliere, non può farlo?

Grazie per la vostra attenzione.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
ma l'amministratore ha detto che per farlo occorre essere proprietari.
Occorre essere condomini.

Secondo l’art. 1130 bis c.c. “ L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.”
L’usufruttuario è condomino, quindi può essere nominato consigliere.
 
U

User_54145

Ospite
Grazie 1000 Franci63 per l'utilissima risposta con il relativo riferimento al C.C.
Un'ultima domanda, per mettere la ciliegina sulla torta, :), esiste un riferimento C.C, sentenze di Cassazione o altro dove si riporta che "L’usufruttuario è condomino "?

Grazie ancora,
Ivan
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Nessun articolo specifico, ma come l'usufruttuario può partecipare alle riunioni di condominio e votare per l'ordinaria amministrazione, e pagare le relative spese, così può essere consigliere.
Poi il ruolo di consigliere non è così importante, cioè consiglia ma non decide; quindi non capisco le remore dell'amministratore.

l’art. 67, terzo e quarto comma, disposizioni di attuazione del codice civile, si occupa di ripartire la competenza, tra proprietario ed usufruttuario, a partecipare all’assemblea di condominio.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario
”.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non lo è.
Quindi non può essere consigliere.

Vero che all' Art. 1130bis distingue fra condòmino e "titolare di diritti reali"...ma non sono di questo avviso (e come pure tanti altri giuristi concordano).
Infatti in altri articoli troviamo che a proprietario ed usufruttuario competono svariati diritti e obblighi comuni incluso il diritto di voto su tutte le questioni "ordinarie".

Ai sensi dell' Art. 67 DACC l'usufruttuario è persino chiamato a rispondere solidalmente con il nudo proprietario anche per le spese straordinarie.
Da qui ne discende la possibilità di impugnare anche le delibere per le quali non ha diritto di voto.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Vero che all' Art. 1130bis distingue fra condòmino e "titolare di diritti reali"
Per quanto riguarda l'argomento in discussione, quella norma recita:
L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini...
L'usufruttuario, anche se titolare di un diritto reale, non è un condomino.
in altri articoli troviamo che a proprietario ed usufruttuario competono svariati diritti
Irrilevante.
 

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