NeverSayNever

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
Scrivo dalla Campania
Ho una piccola abitazione in affitto da pochi mesi (4+4, regolarmente registrato) , ad una giovane coppia. Entrambi lavorano in una pizzeria, chiusa da 20 gg causa ordinanza.
Come immaginavo, i ragazzi oggi mi dicono di non poter pagare il mese prossimo, e di non avere idea di se e quando riprenderanno a lavorare.
Esiste una norma che li autorizza a restare in casa mia senza pagare il pigione, causa "forza maggiore"?
Io sono disposta a farli andare via subito e a restituire la caparra, facendo finta che mi abbiano dato il preavviso di 3 mesi previsto nel contratto.
Ma loro sostengono che hanno il diritto di restare....
Se non pagassero, dopo quanto tempo posso far partire procedura di sfratto?
Grazie find ora per i Vs preziosi e puntuali consigli.
Daniela
W l'🇮🇹!!
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ho una piccola abitazione in affitto da pochi mesi (4+4, regolarmente registrato) , ad una giovane coppia. Entrambi lavorano in una pizzeria, chiusa da 20 gg causa ordinanza.
Come immaginavo, i ragazzi oggi mi dicono di non poter pagare il mese prossimo, e di non avere idea di se e quando riprenderanno a lavorare.
In questo momento è difficile prendere una decisione, specie se il conduttore e la sua famiglia si trovano in un momento di difficoltà, specie se si sono sono sempre dimostrati affidabili.
Purtroppo le leggi non hanno un cuore!
 
U

User_29045

Ospite
Artt. 5 e 55 della legge n. 392/1978.

Porto il link per comodità di tutti:


Copio solo gli articoli 5 e 55 interessati, senza apportare alcuna modifica personale.

5. Inadempimento del conduttore.

Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

===

55. Termine per il pagamento dei canoni scaduti.

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
 

NeverSayNever

Membro Attivo
Proprietario Casa
Porto il link per comodità di tutti:


Copio solo gli articoli 5 e 55 interessati, senza apportare alcuna modifica personale.

5. Inadempimento del conduttore.

Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

===

55. Termine per il pagamento dei canoni scaduti.

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Grazie @possessore e @Nemesis.
Dunque, capisco che valgono le regole usuali e nulla di nuovo è previsto.
Dunque, come dice @Gianco, resta una mia decisione di coscienza e non, come dicono loro, un "diritto".
Tempi duri per tutti.... 🇮🇹
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Sicuramente resta il problema di coscienza. Ma non solo.
poiché i canoni non riscossi sono tassati anche se non percepiti, in assenza di un provvedimento legislativo ad hoc mi chiedo se sia possibile iniziare la procedura di sfratto, ottenere la delibera, ma sospendere o non sollecitare l’esecuzione.
Almeno si eviterebbe la beffa sommata al danno.
La soluzione auspicabile sarebbe la detassazione, ma temo non praticabile senza verifiche. In troppi ne approfitterebbero fittiziamente
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
sospendere o non sollecitare l’esecuzione.
Il recente decreto "Cura Italia" ha disposto la sospensione dell'esecuzione degli sfratti (abitativi e non) fino al 30 giugno.

La soluzione auspicabile sarebbe la detassazione
Non mi risulta che per ora sia stata prevista.
Però mi pare logico che per ottenere la detassazione dei canoni non riscossi occorra che il mancato incasso sia accertato con una procedura analoga a quella dello sfratto per morosità.
Procedura che dia al conduttore la possibilità di sanare l'inadempimento e, se non paga, al giudice di "accertare e convalidare" la persistenza del debito.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
i canoni non riscossi sono tassati anche se non percepiti
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
Dunque, avevo letto e conoscevo questa novità ma non mi è chiaro l’aspetto procedurale e gli adempimenti necessari. Cosa si intende legalmente? Non mi pare basti la richiesta del locatore. Quindi quando si verifica l’intimazione?
 

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