basty

Membro Storico
Proprietario Casa
In questo sito trovate molte spiegazioni.
In sostanza il documento che citi non fa altro che rielencare la ormai nota procedura. Per quel che mi riguarda, trovo interessanti i seguenti passi, che confermano le mie perplessità.

1) cosa si intende per autonomia funzionale che i singoli alloggi non devono avere? E quali sono gli interventi edilizi a cui l’Agenzia fa riferimento?
Tutto ciò non è specificato, ma possiamo provare a immaginarlo.


Ma, se una regola la lasciamo alla immaginazione ,.... non possiamo dire gran chè.

2) È chiaro che se i due appartamenti continuano ad avere la propria cucina, non possiamo considerarli come un appartamento unico. Ciascuno dei due potrà essere infatti utilizzato in maniera indipendente.

Detta così, fa cadere le braccia e mette in dubbio anche la affermazione di @criz, che invece mi diceva che la doppia cucina è "vietata" dalle regole catastali.

Unica cosa che con la mia immaginazione considererei chiara, è un intervento edilizio che mette in comunicazione diretta le due unità: con quella connessione è difficile permanga una autonomia funzionale, se per funzionale si intende un utilizzo indipendente.

In sostanza vedo parecchie lacune:
- non è definito cosa si intende per autonomia
- non è definito cosa si intenda per "funzionale"
 

griz

Membro Storico
Professionista
2) È chiaro che se i due appartamenti continuano ad avere la propria cucina, non possiamo considerarli come un appartamento unico. Ciascuno dei due potrà essere infatti utilizzato in maniera indipendente.
Detta così, fa cadere le braccia e mette in dubbio anche la affermazione di @criz, che invece mi diceva che la doppia cucina è "vietata" dalle regole catastali.
a parte che mi pare che ti stia "rotolando" tra le definizioni e norme in cerca di certezze che probabilmente non troverai, mi spieghi perchè al punto sopra evidenzi una regola che ho esposto e poi sostieni che questa metta in dubbio la mia affermazione mentre invece la conferma? :)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Te la spiego subito: il punto 2 è una citazione dell’articolo postato da Gianco . E introduce il tema delle cucine non come norma catastale come hai detto tu (che forse la norma la sapresti ritrovare) ma come “esempio chiaramente condivisibile” per individuare unità funzionalmente indipendenti.
Se tu hai ragione, l’articolista è da prendere con le molle.

Io credo che sia la prassi che vi da ragione: e giustamente vi dovete adeguare. Ma se così, è lasciata troppo alla discrezionalità di chi valuta e facilmente eludibile.
ps: non ho due alloggi da unire .... la mia è pura curiosità,
Conosco invece la tecnica di accatastamento su citata dal momento che ho un garage unico locale che insiste su tre particelle di proprietà esclusiva differente.
60 anni fa è stato accatastato dichiarandolo come comproprietà 1/3 ciascuno: fiscalmente è equivalente, logicamente manca la conformità col titolo. un impiegato catastale recentemente mi ha risposto che va bene anche così.....🤨, ma oggi chi ha venduto ha dovuto rimediare, ed il rimedio è stato peggiore del buco.
Ma sto andando fuori tema. Buona domenica
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La soluzione potrebbe essere: una cucina ed una dispensa, attrezzata.
Il nostro OP non ha bisogno di alcuna soluzione diversa da quella adottata.
Io non devo unire nulla e non ho bisogno di soluzioni.

Volevo conoscere la fonte di certe conclusioni, ma ho solo saputo che il sig. Esposito si trova a disagio solo se qualcun altro cucina in una seconda cucina. Che vada a letto con la sua compagna nella stanza accanto, non sarebbe per lui un problema
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
cosa si intende per autonomia funzionale che i singoli alloggi non devono avere?
Al post #21, deducevo che la definizione di autonomia funzionale, fosse piuttosto vaga, e lasciata ad interpretazioni di prassi.


Poco fa ho invece scoperto un "parallelismo" desunto dalla legge di bilancio 2021:
con l'introduzione del comma 1bis del DL 104/2020 e le novità introdotte dalla L. 178/2020 alla fine del comma 1bis dell'art. 119 si legge:

Ina unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
* impianti per l'approvvigionamento idrico
* Impianti per il gas
* impianti per l'energia elettrica
* impianto di climatizzazione invernale.

Adesso mi sorgono le seguenti domande:

1-Questa definizione è traslabile anche al contesto delle unioni di fatto di cui abbiamo discusso?
2-Come andrà letta tale indicazione in un contesto condominiale, dove spessissimo l'allaccio all'impianto idrico è comune ed esiste un impianto di riscaldamento centralizzato?

Qui mi sa che deve ancora venirci in aiuto il nostro @Nemesis.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ina unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
* impianti per l'approvvigionamento idrico
* Impianti per il gas
* impianti per l'energia elettrica
* impianto di climatizzazione invernale.

Adesso mi sorgono le seguenti domande:

1-Questa definizione è traslabile anche al contesto delle unioni di fatto di cui abbiamo discusso?
2-Come andrà letta tale indicazione in un contesto condominiale, dove spessissimo l'allaccio all'impianto idrico è comune ed esiste un impianto di riscaldamento centralizzato?
L'unità immobiliare formata dalla fusione, precedentemente godeva dei rispettivi allacci agli impianti, ben distinti separati a magari a valle dei rispettivi misuratori, contatori. Successivamente la fusione gli impianti devono dipendere da un unico contatore o allaccio.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
dubito che in catasto, nel caso esaminato, arrivino a valutare questi particolari
L'unità immobiliare formata dalla fusione, precedentemente godeva dei rispettivi allacci agli impianti, ben distinti separati a magari a valle dei rispettivi misuratori, contatori. Successivamente la fusione gli impianti devono dipendere da un unico contatore o allaccio.
Intervenivo successivamente a quanto riportato sotto:
con l'introduzione del comma 1bis del DL 104/2020 e le novità introdotte dalla L. 178/2020 alla fine del comma 1bis dell'art. 119 si legge:

Ina unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
* impianti per l'approvvigionamento idrico
* Impianti per il gas
* impianti per l'energia elettrica
* impianto di climatizzazione invernale
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto