Non certo per quanto riguarda il superamento del termine di avveramento della condizione sospensiva, che determina ipso facto che il contratto resta inefficace.
Passato inutilmente quel termine, non ci sono più obblighi reciproci.
Orbene ...è utile mettere i puntini sulle "i" o si perde la retta via:
1-Una proposta d'acquisto "accettata" equivale in tutto e per tutto ad un Preliminare....anche se con clausola "sospensiva" (tanto che tale clausola può essere inserita anche direttamente nello stesso qualora si proceda senza proposta).
2-Anche qualora un Preliminare riporti una data termine entro cui arrivare al Rogito...il superamento della stessa non comporta nullità del Preliminare e per analogia nemmeno della Proposta Accettata.
Neppure la dicitura "entro e non oltre la data del xx/xx/xxxx" è stata ritenuta valida per esprimere un termine "essenziale" tale da determinare la risoluzione del contratto per inadempimento.
Viceversa al superamento della scadenza "semplice" prevista ...una Raccomandata ad adempiere (con le caratteristiche previste all' Art. 1454 del CC) entro il termine perentorio di almeno 15gg. è valida per dichiarare la risoluzione del (pre)-contratto.
3-Indicare come "sospensiva" l'ottenimento di un mutuo e dimenticare di indicare un termine "perentorio" entro il quale produrre l'accettazione od il diniego espone al dilatarsi dei tempi di scadenza. Il compratore potrebbe sempre eccepire che sia in attesa del parere favorevole da parte di altri istituti.
Solo se gli fosse imputabile il "dolo" in tale prolungamento/diniego si potrebbe invocare la risoluzione per inadempienza.
4-Serve attenta forumulazione e conseguente lettura del firmato.
Non si confonda una clausola "sospensiva" con una "risolutiva".
Non si confonda una caparra penitenziale con una caparra confirmatoria...e non si dimentichi che il recesso unilaterale da un contratto può comportare l'addebito di costi anche in assenza delle stesse.
Di quanto sopra esiste univoca giurisprudenza di Cassazione.