Sicuramente procederei col pignoramento della pensione (se possibile) o del cc, e col decreto ingiuntivo, tramite un avvocato con gli attributi. Davanti a un giudice, un avvocato membro di un'associazione come UPPI e ASPPI viene in genere ascoltato di più. (Purtroppo, o meglio per fortuna, siamo persone civili, altrimenti, minacciando l'incolumità degli inquilini, il problema sarebbe presto risolto.)E' possibile pignorare la pensione, seppure entro i limiti di legge.
Al decreto ingiuntivo cercheranno magari di fare opposizione, invocando vizi di procedura. A queste opposizioni gli avvocati dell'UPPI sono ben preparati, e fanno in modo di non dare appigli all'inquilino per presentarle.
Attenzione all'articolo 1 bis del Decreto Legge 551/88, secondo cui "Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. Durante il periodo predetto sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata Legge n. 392 del 1978".
Al locatore conviene anche agire d'astuzia, cioè dimostrare un "danno maggiore": metta pure un annuncio, si accordi con amici di amici per vedere l'appartamento, poi lamenterà di aver ricevuto richieste per acquistare l'appartamento, ma l'appartamento è occupato...
L'unico modo onesto per mandarli via è affidarsi a un legale specializzato in questi casi, e rendere loro onerosa la permanenza nell'appartamento. E' bene che l'avvocato rimarchi la presenza della figlia; non sono soli e non vanno in strada o in rsa. Se fossero vecchietti malati, invalidi o indigenti ci si potrebbe mettere la mano sul cuore, ma se hanno salute e mezzi di trovare un altro posto, nessuna pietà.