E' possibile pignorare la pensione, seppure entro i limiti di legge.
Sicuramente procederei col pignoramento della pensione (se possibile) o del cc, e col decreto ingiuntivo, tramite un avvocato con gli attributi. Davanti a un giudice, un avvocato membro di un'associazione come UPPI e ASPPI viene in genere ascoltato di più. (Purtroppo, o meglio per fortuna, siamo persone civili, altrimenti, minacciando l'incolumità degli inquilini, il problema sarebbe presto risolto.)

Al decreto ingiuntivo cercheranno magari di fare opposizione, invocando vizi di procedura. A queste opposizioni gli avvocati dell'UPPI sono ben preparati, e fanno in modo di non dare appigli all'inquilino per presentarle.

Attenzione all'articolo 1 bis del Decreto Legge 551/88, secondo cui "Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. Durante il periodo predetto sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata Legge n. 392 del 1978".

Al locatore conviene anche agire d'astuzia, cioè dimostrare un "danno maggiore": metta pure un annuncio, si accordi con amici di amici per vedere l'appartamento, poi lamenterà di aver ricevuto richieste per acquistare l'appartamento, ma l'appartamento è occupato...

L'unico modo onesto per mandarli via è affidarsi a un legale specializzato in questi casi, e rendere loro onerosa la permanenza nell'appartamento. E' bene che l'avvocato rimarchi la presenza della figlia; non sono soli e non vanno in strada o in rsa. Se fossero vecchietti malati, invalidi o indigenti ci si potrebbe mettere la mano sul cuore, ma se hanno salute e mezzi di trovare un altro posto, nessuna pietà.
 
E' bene che l'avvocato rimarchi la presenza della figlia; non sono soli e non vanno in strada o in rsa.
Questo è giusto.
Però purtroppo la figlia può sostenere (mentendo) che essendo divorziata/figlia unica/a sua volta senza figli, è lei che deve essere aiutata dai genitori!
Pare che la furbacchiona lavori quasi esclusivamente in nero come colf e a volte come commessa in qualche negozio o al mercato.

In realtà i genitori anziani ci fanno un po' pena perché si sono sempre dimostrati onesti pagando regolarmente, scusandosi in caso di ritardo di pochi giorni. Tengono bene l'appartamento, sono gentili, non hanno mai disturbato i vicini.
Pensiamo che siano soggiogati dalla figlia che li "dirige" a proprio vantaggio.

Comunque sia, queste 3 persone alla fine se ne dovranno andare perché il giudice, pur avendo concesso un termine lungo per il rilascio, ha convalidato lo sfratto.
Pare che la figlia fosse convinta che la legge vieti al locatore di disdire il contratto se gli inquilini sono ultra80enni. Almeno in questo è stata delusa!
 
Pensiamo che siano soggiogati dalla figlia che li "dirige" a proprio vantaggio.
Sì, una figlia arrogante e ignorante che sta cmq facendo il proprio male, perché il cumulo delle indennità di occupazione senza titolo ricadrà alla fine su di lei, che lavora in nero ma non credo sia proprio nullatenente. Un'auto o una moto ce l'avrà, e qualcosa, il più tardi possibile, erediterà. Spero che i genitori, che son brave persone, lo sappiano.

Poverina, credeva che dopo gli ottant'anni il problema della casa fosse risolto: basta diventare inquilini morosi e si morirà lì, indisturbati. Allora sarebbero deficienti quelli che pagano una RSA.
 
credeva che dopo gli ottant'anni il problema della casa fosse risolto:
Pare proprio che pensava quello!

L'ultima volta che il locatore ha incontrato gli inquilini (la figlia non c'era) glielo ha detto chiaramente: gli anziani che non vogliono rischiare di doversi trasferire da una casa all'altra devono pensarci in tempo.
Considerata la loro età, hanno avuto una sessantina di anni di tempo per acquistare un appartamento pagando il mutuo.
Se non l'hanno fatto ora non pretendano di vivere e morire, il più tardi possibile, in una casa non di loro proprietà. Soprattutto senza pagare!
 
Pare proprio che pensava quello!

L'ultima volta che il locatore ha incontrato gli inquilini (la figlia non c'era) glielo ha detto chiaramente: gli anziani che non vogliono rischiare di doversi trasferire da una casa all'altra devono pensarci in tempo.
Considerata la loro età, hanno avuto una sessantina di anni di tempo per acquistare un appartamento pagando il mutuo.
Se non l'hanno fatto ora non pretendano di vivere e morire, il più tardi possibile, in una casa non di loro proprietà. Soprattutto senza pagare!
Appunto! Quando un moroso ha figli minori, di norma dopo lo sfratto il Comune si attiva per presentargli altre soluzioni abitative (case popolari o ERP - edilizia residenziale pubblica). Posto che anche gli anziani son considerati, a quanto pare, categoria fragile, sarebbe forse bene che l'avvocato presentasse al giudice questa possibilità.
Ma è un'arma a doppio taglio, perché spesso le liste sono lunghe: se gli inquilini si mettono in testa di lasciar libero l'appartamento solo quando una casa popolare è disponibile, c'è rischio che si mettano comodi...
 
Mi confermate che, in caso di accettazione dell'eredità, l'erede dovrà rispondere anche del debito da locazione dei genitori?
Sì.
basterebbe mandare una raccomandata A/R ogni 5 anni per non far cadere in prescrizione la somma dovuta?
Sì, tenendo presente che il termine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere da ogni scadenza pattuita (di ciascuna mensilità, se il canone è dovuto mensilmente).
Se nel termine dei predetti cinque anni, ti farai rilasciare un decreto ingiuntivo, la prescrizione diventerà la stessa delle sentenze, ossia di dieci anni.
 
il termine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere da ogni scadenza pattuita (di ciascuna mensilità, se il canone è dovuto mensilmente).
Questo vale anche per l'indennità di occupazione, dello stesso importo del canone, dovuta dagli sfrattati ex art. 1591 Cod.Civ?
Ossia: anche in questo caso la prescrizione decorre dalla scadenza mensile del canone stabilita nel contratto di locazione?
Oppure dalla data di effettivo rilascio?

Lo chiedo perché gli sfrattati pensano di essere obbligati a pagare l'indennità + gli oneri accessori per tutto il periodo di occupazione senza titolo soltanto alla fine, quando lasceranno l'immobile.
Il locatore ritiene debba essere pagata mensilmente, come stabilito per il canone nel contratto risolto.

Fino alla scadenza del contratto i pagamenti sono stati regolari.
 
gli sfrattati pensano di essere obbligati a pagare l'indennità + gli oneri accessori per tutto il periodo di occupazione senza titolo soltanto alla fine, quando lasceranno l'immobile.
Il locatore ritiene debba essere pagata mensilmente, come stabilito per il canone nel contratto risolto.
Il locatore ha ragione, si dovrebbe pagare mese per mese proprio come un canone. Solo che, in pratica, molto spesso è tanto se l'inquilino riesce a pagarla in parte, e al momento di lasciar l'appartamento.
La scusa classica è: devo pagare la nuova cauzione e arredare la casa in cui entro: se pago te, padrone di casa, resto per strada.
 

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