Maria Stella Siori

Nuovo Iscritto
Leggendo sul forum ho appurato che l'installazione di un ascensore ex-novo prevede la ripartizione delle spese in base ai millesimi, invece di quella 50% in base al piano e 50% in base ai millesimi.
Ora come si giustifica, secondo voi, che le tabelle millesimali del mio condominio prevedano lo stesso valore (di millesimi) per alloggi di uguali metri quadri ma a piani diversi?
In base a ciò, se le spese fossero ripartite solo in base ai millesimi, io verrei a pagare la stessa cifra di quella dell'alloggio del piano di sotto.
Pensate che vadano riviste le tabelle millesimali?
Grazie
 

nicoz

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Proprietario Casa
la Suprema Corte – con un indirizzo ormai consolidato, e che si ritiene pienamente condivisibile – ha affermato che in ordine alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione relative all’ascensore destinato all’uso comune di un edificio in condominio, va applicata – in mancanza di una specifica disposizione di legge al riguardo, ed identica essendone la ratio – la regola dettata dall’art. 1124 c.c. per le scale del fabbricato. Tali spese vanno, di conseguenza, ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
ciao;)
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie, la tua risposta mi rincuora. Buona giornata.

Non capisco la tua soddisfazione: applicando il criterio enunciato dalla Suprema Corte pagherai di più :-o
In alcuni siti trovati con Google ho trovato che il criterio indicato (art. 1124 cc) varrebbe per la ricostruzione di un ascensore esistente, mentre per l'installazione di un ascensore ex novo varrebbe l'art. 1123 cc (suddivisione spesa per millesimi di proprietà solo tra chi accetta di utilizzarlo).
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Installazione ascensore ex novo dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'articolo 1123 del Codice civile relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza" (Cassazione, 16 maggio 1991,n.5479). Ai fini della maggioranza richiesta per approvare l'installazione, la dichiarazione dei condomini di non partecipare alle spese non costituisce voto contrario, posto che un condomino può approvare l'innovazione e nel medesimo tempo dichiarare che non partecipa alla spesa e, quindi, all'utilità derivante dalla innovazione stessa a norma dell'articolo 1121 del Codice civile. Peraltro, qualora i condomini del piano rialzato o del primo piano non intendano partecipare alla spesa, sarà necessario che il nuovo ascensore sia munito di chiave o di una apertura a carta magnetica a ogni singolo piano. In ogni caso, in presenza di condomini che non intendono trarre vantaggio dall'innovazione (articolo 1121 del Codice civile), viene a costituirsi una comunione parziale o condominio parziale tra i soli condomini che hanno pagato l'installazione del nuovo ascensore, che sono quindi gli unici proprietari del nuovo ascensore. Ciò significa che, ove in futuro intendessero partecipare ai vantaggi del nuovo ascensore, i dissenzienti e i loro aventi causa potranno entrare nella comunione, pagando la quota del valore dell'impianto e partecipando alle spese erogate per la manutenzione ragguagliata al valore attuale della moneta, a evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno installato l'impianto (Cassazione 18 agosto 1993,n.8746).ciao;)
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Misurando "a palmi" la tua situazione direi che per te la situazione è indifferente. Pagando con il 50% + 50% saresti nella condizione di "in media res stat virtus" ossia di indifferenza fra un massimo ed un minimo. Condizione che, stando a qual che dici, in ordine ai millesimi di proprietà, si applicherebbe a tutti i condomini che hanno proprietà millesimale uguale.
 

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