roxen

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il mio problema è questo. ho inviato regolare disdetta ( per esigenze personali) al mio inquilino, 6 mesi prima della scadenza (primi 4 anni) del contratto abitativo. il mio inquilino ha accettato la disdetta e ha lasciato casa rimanendo moroso delle ultime 3 mensilità. volevo sapere, se senza intraprendere nessuna procedura di sfratto o ingiunzione di pagamento, il suo diritto di prelazione poteva essere messo in discussione. il mio obiettivo è fittare regolarmente il mio appartamento ad altro inquilino senza rischiare di vedermi chiedere le 36 mensilità di risarcimento, previste in tali casi.
il contratto è scaduto il 30 giugno, vorrei inviare una raccomandata e chiedere all'inquilino di voler tornare in casa a seguito di cessata esigenza personale (nella speranza che il mio inquilino si trovi bene nel nuovo appartamento fittato!!!!e mi dica di no!!). inoltre se invio la raccomandata quanto tempo ha l'inquilino x dirmi se è disponibile a tornare?? e se nn risponde?? grazie e spero di avere risposta da dei professionisti del settore.
 

navacasa

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Ma la prelazione si esercita in caso di vendita, quindi nel tuo caso non dovrebbero esserci problemi, se ho capito bene tu hai intenzione di riaffittare
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
L. 431/98, art.3 :
comma 5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
:daccordo:
 

arianna26

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Proprietario Casa
L. 431/98, art.3 :
comma 5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
:daccordo:

quindi a roxen basta portare la residenza nella nuova casa per diciamo un mese e poi può riaffittare senza problemi?
 

ada1

Nuovo Iscritto
L. 431/98, art.3 :
comma 5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
Credo che questo si applichi solo al rinnovo dopo il primo quadriennio, cioé, il proprietario puoi disdire il contratto, con i sei mesi di anticipo, anche senza le ragioni specificate nella legge, dal terzo rinnovo in poi.
O sbaglio ?
 

roxen

Nuovo Iscritto
grazie delle risposte ma..sostanzialmente niente di nuovo!!!! ho pensato di eleggere domicilio nell'appartamento in questione per un pò e poi chiedere all'inquilino di ritornare...voi cosa proponete??? e sapete se la legge dice altro al riguardo??
 

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