adimecasa

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o è obbligatorio consegnare la cessione o non è obbligatorio, poi che sia trasmessa o meno poco importa, quello che conta secondo le nuove normative si consegna o non si consegna per gli europei la cessione fabbricati????????????????????????????:daccordo:
 

mapeit

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Proprietario Casa
Per i cittadini italiani vale quanto riportato sul sito della Polizia di Stato:
Cessione di fabbricato
I cittadini comunitari sono assimilati a quelli italiani (compresi gli Svizzeri).
Per i cittadini stranieri, già prima valeva l'obbligo di usare un altro tipo di comunicazione, la c.d. "Dichiarazione di ospitalità".
Ai sensi dell’art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”. Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, i visti ed i timbri di ingresso.
Per "straniero" si intende esclusivamente "extracomunitario".
http://questure.poliziadistato.it/file/2090_1869.pdf
 

Fausto1940

Membro Attivo
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Fermo restando l'assunto di Mapeit e del quale sposo in toto il contenuto, ricapitolando il tutto alla luce del DL 13-05 2011 n° 70 (G:U: del 14-05-2011):
NON esiste l'obbligo della comunicazione "antiterrorismo" limitatamente alle compravendite immobiliari o altri diritti reali.Leggasi l'art. 5 che al 4° comma recita:" Per semplificare....., la registrazione dei contratti di compravedita aventi per oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art.12....("antiterrorismo").
NON esiste l'obbligo della comunicazione PER I SOLI CONTRATTI di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per i quali si opti per il regime della cedolare secca
RESTA L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE entro le 48 ore dalla consegna dell'immobile ( quindi, non dalla stipula del contratto) per i contratti di locazione per i quali non si sia optato (o non sia possibile di optare) per la cedolare secca, oltre che per i contratti di affitto o di comodato relativi a beni immobili.
 

Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buon giorno Marco; il terzo comma dell'art. 3 si riferisce unicamente all'opzione per la cedolare secca che - se effettuata - rimuove l'obbligo della comunicazione di cessione del fabbricato. Infatti, il periodo ".....la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12......" si riferisce ai contratti di locazione per i quali sia possibile l'accesso alla tassazione per cedolare secca e non anche agli altri contratti di locazione. Tanto è confortato anche dal titolo dell'art.3 "cedolare secca sugli affitti", cui si riferisce l'intero contenuto dell'articolo medesimo.:daccordo::daccordo:
Cordialità.
Fausto
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Vero, ma, come citato al post n° 2, le "fonti" sono molteplici e forniscono interpretazioni più ampie al riguardo...
Piacere di aver scambiato pareri..:daccordo:
+
Avrebbe dovuto essere abolita dal 2004 :
Domanda: E’ vero che la dichiarazione di cessione fabbricato può essere trasmessa anche in via telematica all’Agenzia delle Entrate? Risposta: L’articolo 1, commi 344 e 345 della legge 311/2004, Finanziaria 2005, aveva previsto che il cedente potesse compilare, in formato elettronico, la comunicazione di cessione del fabbricato inoltrandola, con modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate. Senonché, l’articolo 4 del successivo Dl 14 marzo 2005, n. 35 — convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 — ha stabilito che all’articolo 1, comma 344, legge 311/2004 deve essere aggiunto il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma». Premesso quanto sopra la nuova modalità di trasmissione della dichiarazione di cessione fabbricato sarà attiva solo allorché il Ministero dell'Interno e l'Agenzia delle Entrate avranno approvato il modello telematico della comunicazione, per ora ancora non disponibile.
http://questure.poliziadistato.it/Bologna/articolo-6-77-5044-1.htm
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Buon giorno Marco; il terzo comma dell'art. 3 si riferisce unicamente all'opzione per la cedolare secca che - se effettuata - rimuove l'obbligo della comunicazione di cessione del fabbricato. Infatti, il periodo ".....la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12......" si riferisce ai contratti di locazione per i quali sia possibile l'accesso alla tassazione per cedolare secca e non anche agli altri contratti di locazione. Tanto è confortato anche dal titolo dell'art.3 "cedolare secca sugli affitti", cui si riferisce l'intero contenuto dell'articolo medesimo.:daccordo::daccordo:
Cordialità.
Fausto

Evidentemente il legislatore è convinto che i terroristi NON prendono in affitto immobili il cui proprietario aderisca alla cedolare secca!
Scherzi a parte, credo che il legislatore si sia limitato a parlare di abolizione dell'obbligo nel caso della cedolare secca in quanto tale è il settore di intervento del DLGS n. 23, rimandando ad altra occasione l'eliminazione dell'obbligo per i contratti di locazione tout court (ove si opti o meno per la tassazione "cedolare secca").
 

Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
Perchè non si autoelimina il legislatore???? ooooooops!
Rammento la storiella di un burocrate che non sapendo più con chi corrispondere, corrispondeva con se stesso. Finì per licenziarsi!
Marco, se ti riferisci alla questura di Bologna, ho letto quanto è stato scritto ma ho avuto l'impressione che abbiano fatto un po' di confusione circa l'interpretazione dei DL 23 e 70.
riciao a tutti
 

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