massimoca

Nuovo Iscritto
RESTA L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE entro le 48 ore dalla consegna dell'immobile ( quindi, non dalla stipula del contratto) per i contratti di locazione per i quali non si sia optato (o non sia possibile di optare) per la cedolare secca, oltre che per i contratti di affitto o di comodato relativi a beni immobili.
mi risulta che detta obbligatorietà viene a mancare per tutti i contratti che sono registrati.
E' intervenuto di nuovo il legislatore, che, con un decreto del maggio scorso, ha stabilito che l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato è assorbito dalla registrazione del contratto di cessione dell’immobile.
In tal modo, quindi, anche per le cessioni di unità immobiliari, il venditore è esonerato dalla presentazione della comunicazione in oggetto, alla stregua di quanto era già stato stabilito per la locazione di immobili.Massimo:fiore:
 

massimoca

Nuovo Iscritto
non capisco la tua perplessità.
Non si sta parlando di cessione di fabbricato? La cessione di fabbricato avviene anche in tema di locazione, o no?Massimo:fiore:
 

pinoerre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno!
una risposta più articolata è visibile sul sito della Polizia di Stato di Bologna, relativamente a "Cessione di fabbricato", dove il termine "Cessione" intende la vendita dell'immobile o il suo dare, temporaneamente, in locazione, comodato, ecc.
:ok:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
La Polizia di Bologna correttamente intende per cessione di fabbricato anche cessione per locazione o per qualunque altro titolo (ad es. comodato).
 

pinoerre

Membro Attivo
Proprietario Casa
In sintesi, la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, relativamente alla "cessione" dell'immobile va eseguita SEMPRE, salvo che nel caso di
- registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare (art. 5, comma 1, lettera d D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106)
- locazione in regime di "cedolare secca sugli affitti" (art. 3, comma 3, D.Lgs. 14.3.2011 n. 23)-

Inoltre, in tema di regime di "cedolare secca sugli affitti", l'esonero dalla comunicazione di cui sopra NON si applica al caso di locazioni di unita' immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e professioni.
:ok:
 

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