daniel

Nuovo Iscritto
Per usufruire dell’agevolazione IRPEF per l’acquisto di un nuovo box cosa sarà necessario presentare? Dal notaio lo si deve far presente prima della stipula del rogito?
E’ proprio necessario registrare il preliminare di vendita per usufruire dell’agevolazione? Quanto costa registrare un preliminare di vendita? Se questo preliminare è stato già dato alla banca per il frazionamento e accollo del mutuo crea problemi? Vale la pena far registrare il preliminare per ottenere il beneficio?
Grazie in anticipo!
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
tutto dipende da quanto ti costa il box, fai due conti e vedi se c'è convenienza, oppure tralascia a vai direttamente dal notaio senza agevolazioni che forse non vale la pena ciao:daccordo:
 

zeeprime

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per i box si applicano le agevolazioni "prima casa" purchè il box stesso risulti di pertinenza dell'abitazione.
Il notaio deve per forza essere avvertito perchè il box deve essere reso di pertinenza dell'abitazione.
La differenza di costo è il 6% del valore dichiarato (10% - 4%).
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Al box si applicano le stesse aliquote dell'abitazione di cui diviene pertinenza.

Il contratto Preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, su ogni copia va applicata una marca da bollo da 14,62 euro, la registrazione comporta il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 indipendentemente dal prezzo della compravendita, sono inoltre dovute le imposte proporzionali sulle somme pagate a titolo di acconto o di caparra.

Sull'acconto se la compravendita è soggetta ad imposta di registro si applica l'imposta pari al 3% (prima o seconda casa), che potrà essere detratta dall'imposta di registro dovuta al momento del rogito definitivo (ad eccezzione dei 168 euro dell'imposta fissa che non si potranno recuperare). Se la vendita è invece soggetta ad IVA, è obbligatorio emettere fattura per l'importo relativo all'acconto, applicando l'IVA, con la relativa aliquota prevista per la vendita (4% per la prima casa, 10 per la seconda casa, 20% per le case di lusso).

Sulla caparra si applica sempre l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5 %, anche per gli atti soggetti ad IVA anche l'imposta di registro pagata sulla caparra potrà essere detratta da quella dovuta al momento del rogito definitivo (ad eccezione dei 168 Euro di imposta fissa che non si potrà recuperare) ma ovviamente non sarà possibile recuperare l'imposta di registro quando la vendita è soggetta ad IVA.
Nelle vendite soggette ad IVA, dunque l'imposta di registro pagata sulla caparra rappresenta sempre un costo aggiuntivo rispetto all'IVA dovuta sulla compravendita, mentre l'IVA sull'acconto non è altro che un'anticipazione dell'IVA che sarebbe comunque dovuta al momento del rogito.

Nelle compravendite soggette all'imposta di registro, invece, l'imposta proporzionale pagata sull'acconto o sulla caparra rappresenta sempre un anticipo sull'imposta da pagare al rogito.

Per consentire il recupero delle imposte pagate sul compromesso, è necessario consegnare al notaio la documentazione in originale relativa alla sua registrazione e ai pagamenti eseguiti.

La destinazione pertinenziale deve risultare dal preliminare di vendita e, obbligatoriamente, dal rogito. Inoltre il pagamento deve essere effettuato con bonifico, per un importo non inferiore a quello sul quale andranno ad applicarsi le detrazioni. Niente bonifico, niente detrazioni: su questo aspetto non si transige.

Nel caso in cui si andasse direttamente al rogito, per poter usufruire delle detrazioni, il bonifico deve essere fatto il giorno stesso del rogito per poter usufruire delle agevolazioni previste.

Come si registra il preliminare:
eseguire innanzitutto il versamento delle imposte presso una banca o ufficio postale mediante la presentazione in triplice copia dell'apposito modello F 23 su cui vanno riportati i dati dell'acquirente e del venditore indicando come codice tributo il 109T.
Compilare la richiesta di registrazione su apposito modello 69 su cui vanno riportati i dati delle parti e i codici fiscali.
Presentare quindi il modello F23 il modello 69 insieme ai contratti da registrare presso un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate che li restituirà trattenendo un originale.

In caso di ritardo della registrazione (oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione) si applica una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta oltre agli interessi legali.
 

zeeprime

Membro Attivo
Proprietario Casa
Al box si applicano le stesse aliquote dell'abitazione di cui diviene pertinenza.

Secondo il mio notaio parrebbe possibile che un box possa essere di pertinenza di una seconda casa (IVA al 10%), e se si tratta del primo box posseduto sul territorio nazionale, e possibile usufruire dell'aliquota agevolata del 4%.
 

tresi

Nuovo Iscritto
Hai detto benissimo, se si tratta del primo box di pertinenza all'appartamento , c'è l'agevolazione al 4%, mettiamo caso che inerente all'appartamento vorresti acquistare 2 box, il primo paghi l'IVA al 4% perchè è di pertinenza all'appartamento; il 2° box paghi l'IVA al 10°.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Il 4% di IVA si applica solo se la pertinenza è relativa alla PRIMA casa. Sulla seconda, si paga l'aliquota ridotta del 10% (anzi, fate in fretta, perché tra poco potrebbe essere portata all'11%)...
 

zeeprime

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il 4% di IVA si applica solo se la pertinenza è relativa alla PRIMA casa. Sulla seconda, si paga l'aliquota ridotta del 10% (anzi, fate in fretta, perché tra poco potrebbe essere portata all'11%)...

A me hanno detto che ognuno ha diritto per n.1 pertinenza l'IVA agevolata al 4%, non ha nessuna importanza se la pertinenza è assegnata ad una seconda casa.
Hai qualche riferimento normativo ?
Grazie
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
A me hanno detto che ognuno ha diritto per n.1 pertinenza l'IVA agevolata al 4%, non ha nessuna importanza se la pertinenza è assegnata ad una seconda casa.
Hai qualche riferimento normativo ?
Grazie

Eccoti i riferimenti.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2007: occorre applicare la medesima disciplina del bene principale anche in caso di acquisto con atti separati.

Circolare Ministeriale 1/3/2007, n. 12: si afferma che anche nell'ipotesi di atti separati al garage pertinenziale (secondo la nozione dell'art. 817 C.C.) si applica la medesima disciplina prevista per il fabbricato abitativo di riferimento; ciò fermo restante che in relazione a detto bene pertinenziale occorrerà verificare i presupposti d'imposta autonomamente. La relativa cessione, pertanto, sconterà l'IVA (4% per un'unica unità C/2 o C/6 o C/7 se riferita ad una «prima casa», 20% se riguarda un'abitazione di lusso, 10% negli altri casi) se risulterà effettuata da parte dell'impresa costruttrice o di ristrutturazione entro quattro anni dalla fine dei lavori. Oltre tale termine l'operazione è esente.
Nella circolare è precisato, infine, che ove l'unità C2, C/6 o C7, pertinenziale ad una «prima casa» (risultante dall'unico atto ovvero da atti distinti) sia esente da IVA potrà farsi luogo alle agevolazioni «prima casa» previste ai fini dell'imposta di registro.

Spero sia sufficientemente chiaro.
 

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