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Volevo una vostra opinione.

I cassonetti in mezzo all'area di manovra, seppur circondata da fioriere, compromette il decodo architettonico dello stabile?

Grazie
 

Alessia Buschi

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Professionista
Per quanto riguarda il decoro architettonico di un fabbricato, è l'assemblea a stabilire se sia stato alterato o meno.

Solo l'assemblea è unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico.
Tribunale Torino, Sez. 3 Civile, Sentenza del 09/01/2008, n. 167

Al tribunale è precluso ogni intervento, essendo l'assemblea l'unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico, né potendosi il tribunale sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex articolo 1137 del codice civile è confinato ai profili di strettissima legittimità e non di merito delle vicende condominiali.
 

Alessia Buschi

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Professionista
Perdonami, ma questi "cassonetti abbelliti dalle fioriere", sono del Comune o del condominio, il quale a turno provederà a gettare i rifiuti nei cassonetti del comune?

Perchè se sono del Comune, mi pare strano che vengano posizionati in un area privata condominiale, devono corrispondere alle normative vigenti e in particolare dell'art.68 del D.P.R. 495/92 ed essere ubicati in strada.

Se sono privati, cercate di posizionarli in un altro spazio, perchè comunque, da come ho capito anche nel precedente topic, vengono posizionati di fronte ai garage limitando lo spazio di manovra e questo in un certo senso limita l'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102.

Il condòmino che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà di recintarlo anche con la struttura di un box, sempre che non gliene facciano divieto l’atto di acquisto o il regolamento di natura contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell’edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell’autorimessa (Cass. 25-5-1991, n. 5933).
 

Alessia Buschi

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Professionista
La possibilità di posizionare cassonetti lungo la strada è contemplata dal vigente Codice della Strada in quanto l'art. 25 comma 3° prescrive che devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
"Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti art.68 del D.P.R. 495/92.

1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.

2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm² comunque frazionabili. Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma 9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.

3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20×20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1600 cm. In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.

4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.

5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2."
 
U

User_29045

Ospite
Non so come usa da Voi, ma nel mio garage condominiale c'è un condomino che ha detto che non vuole neanche che vengano posizionati BANALI CESTINI DEI RIFIUTI perché sono un pericolo d'incendio: quando c'è un cestino dei rifiuti (per gettare carta, involucri delle merendine, fazzolettini di carta e così via), prima o poi arriva sempre un ciambotto che ci butta una sigaretta accesa (vero!!).
 
U

User_29045

Ospite
arianna26 ha perfettamente ragione sul concetto di intralcio: qualora il posizionamento dei cassonetti introduca difficoltà di manovra ANCHE PER UN SOLO CONDOMINO, essi vanno fatti rimuovere.
 

ergobbo

Membro Attivo
Per quanto riguarda il decoro architettonico di un fabbricato, è l'assemblea a stabilire se sia stato alterato o meno.

Solo l'assemblea è unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico.
Tribunale Torino, Sez. 3 Civile, Sentenza del 09/01/2008, n. 167

Al tribunale è precluso ogni intervento, essendo l'assemblea l'unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico, né potendosi il tribunale sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex articolo 1137 del codice civile è confinato ai profili di strettissima legittimità e non di merito delle vicende condominiali.


Giustissimo, ma ciò non toglie che anche solo UN condominio dissenziente possa portare la questione davanti al giudice.:-o
 

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