ccc1956

Nuovo Iscritto
infatti vanno pagate dal venditore le spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente.
:sorrisone::???:
scrivere tutto ben specificato sulla proposta/preliminare.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti, le spese arretrate (alla data del rogito) saranno a carico del venditore, però l'amministratore non ha la facoltà di richiederle al ex e preferisce rivalersi sul nuovo condomino che per effetto dell'art. 63 Disp. Att. cc è obbligato (in solido) a versarle con diritto di rivalsa sul precedente (il venditore)
Ossia nulla di nuovo nella Sentenza che hai accennato;

L'acquirente di un'unità immobiliare, inserita in un condominio risponde solamente delle spese condominiali sorte in epoca successiva all'acquisto, ed ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell'ambulatorietà passiva, come di norma nell'art. 63, att. c.c.- (Cassazione Sez. III n. 1956 del 22/02/2000)
 

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