tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Confermo. Chi acquista (attenzione! Per il riferimento temporale fa fede la data dell'atto di trasferimento del tribunale, NON la data di aggiudicazione all'asta) è tenuto al pagamento delle spese dell'annualità in corso e di quella precedente.

Per l'individuazione dell'annualità di riferimento, devi considerare la data prevista dal regolamento condominiale. Pertanto, i conteggi ti dovranno essere fatti con rferimento a tale data.

Per tutte le spese insolute relative a periodi precedenti, queste, ove non sia possibile escutere il precedente condomino (ad es: risulta nullatenente), vanno ripartite tra tutti i condomini, compreso chi acquista, in misura delle tabelle millesimali.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
C'è una sentenza citata nel topic n. 2 che sancisce i debiti condominiali hanno principio di parziarita e non di solidarietà.
Se poi si decide di voler pagare gli arretrati che possono chiedere sono quelli dei 12 mesi antecedenti al rogito.
Ciao salves
 

enenxx

Membro Attivo
Proprietario Casa
Purtroppo il pasticcio sta proprio nella data di chiusura prevista dal condomimio. Negli anni precedenti - sempre sbagliando ?? chiudevano l'esercizio ad Aprile-
- l'anno scorso facendo una chiusa 1 maggio 30 settembre - hanno spostato la data di chiusura degli esercizi al 30 settembre (data previstra tra l'altro dal regolamento condominiale)
per cui mi chiedono l'ultima chiusura e quella precedente pari a 17 mesi...
da quello che ho letto ed anche dalle vostre risposte mi pare di aver capito che mi aspetta anno in corso e l'anno precedente per cui insisterò per voler pagare solo l'ultima chiusura pari a 5 mesi più 7 mesi della chiusura precedente.... IN QUESTO MODO SONO DALLA PARTE DEL GIUSTO SECONDO VOI??

Per tutte le spese insolute relative a periodi precedenti, queste, ove non sia possibile escutere il precedente condomino (ad es: risulta nullatenente), vanno ripartite tra tutti i condomini, compreso chi acquista, in misura delle tabelle millesimali.
Mi sembrava di aver letto da qualche parte che per tutte le spese antecedenti anno in corso ed anno precedente (spettanti a chi subentra) vanno suddivise tra tutti gli altri condomini in base hai millesima escuso il subentrante che si è fatto carico dell'anno precedente ???
E' un'informazione sbagliata?
Comunque questa sera ho l'incontro. Vi farò sapere com'è andata.

ps.... ma sulla questione che in prima battua l'amministratore mi avesse inviato un riepilogo spese complessivo superiore di 50.000,00 euro?? - richiedendomi una quota di ben 3000 euro superiore a quella che risulta dalla somma dei due consuntivi???? lascio perdere per il quieto vivere ho chiedo spiegazioni? Posso avvanzare poi richiesta di cambio amministratore in funzione di questo? Uno così a me non da nessuna fiducia
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
C'è una sentenza citata nel topic n. 2 che sancisce i debiti condominiali hanno principio di parziarita e non di solidarietà.

Bene il principio, ma chi lo spiega ai fornitori che devono essere pagati? Metti che il riscaldamento è centralizzato (il cliente è il condominio, non il singolo utente) e che la morosità pregressa comporta l'interruzione della fornitura di combustibilie. Che si fa, si rimane tutti al freddo d'inverno perché non ci si vuole far carico della spesa? Non credo. Si paga e poi, se del caso, ci si rivale sul condomino (o ex condomino) moroso.

Se poi si decide di voler pagare gli arretrati che possono chiedere sono quelli dei 12 mesi antecedenti al rogito.
Ciao salves

Art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ. Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Quindi, si può arrivare fino a 24 mesi e non solo 12.

La responsabilità tra acquirente e venditore (o esecutato, in questo caso) è solidale. Ciò vuol dire che l’amministratore potrà pretendere le quote condominiali, per l’anno nel quale è avvenuta la vendita e per quello precedente, indifferentemente, sia al venditore (o esecutato) che dall’acquirente.
Pagando, l'acquirente acquisisce titolo per rivalersi, se ne vale la pena, sul venditore (o esecutato).

La norma che prevede la solidarietà (l’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.) è derogabile, ossia la sua applicazione può essere esclusa da un accordo tra le parti (ovviamente, non è il caso di acquisto tramite asta giudiziaria).

ps.... ma sulla questione che in prima battua l'amministratore mi avesse inviato un riepilogo spese complessivo superiore di 50.000,00 euro?? - richiedendomi una quota di ben 3000 euro superiore a quella che risulta dalla somma dei due consuntivi???? lascio perdere per il quieto vivere ho chiedo spiegazioni? Posso avvanzare poi richiesta di cambio amministratore in funzione di questo? Uno così a me non da nessuna fiducia

Tu devi pagare questo anno ed i 12 mesi dell'esercizio precedente (dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011) in base ai millesimi di proprietà.

Cerca di capire se non si tratti solo di un errore o se vi sia stata malafede. Tuttavia, prima di pagare e visti i precedenti, chiedi (è un tuo diritto) di poter prendere visione di tutta la documentazione a supporto delle spese rendicontate. In tal modo potrai verificare la correttezza del rendiconto e, solo allora, pagare quanto ti spetta.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Sono daccordo con te, il tuo discorso è corretto.

Bene il principio, ma chi lo spiega ai fornitori che devono essere pagati? Metti che il riscaldamento è centralizzato (il cliente è il condominio, non il singolo utente) e che la morosità pregressa comporta l'interruzione della fornitura di combustibilie. Che si fa, si rimane tutti al freddo d'inverno perché non ci si vuole far carico della spesa? Non credo. Si paga e poi, se del caso, ci si rivale sul condomino (o ex condomino) moroso.

Secondo me non si deve dare spiegazione ai fornitori in quanto il condominio ha ottemperato alla liquidazione di quanto in morosità c'era, ma all'amministratore ed agli altri condomini, che intanto richiedono una copertura oltre a quanto stabilito dal Cod.Civ. cosa non corretta, e poi i condomini avrebbero dovuto agire al risarcimento contro l'ex condomine moroso in tempi addebiti e non ora che a questo condomine poco possono prendere vista la vendita dell'immobile tramite atto giudiziario.
Allora vista la sentenza, e la possibilità economica soggettiva partendo dal presupposto che tali somme non mi competerebbero, vedrei di conciliare la cosa cioè proporrei di pagare in via del tutto eccezionale in quanto la sentenza darebbe ragione, della sola quota dei 12 mesi antecedenti il mio atto di proprietà e la rateizzazione quanto più confacente alle mie possibilità.
 

Riccardo imag

Nuovo Iscritto
Bene il principio, ma chi lo spiega ai fornitori che devono essere pagati? Metti che il riscaldamento è centralizzato (il cliente è il condominio, non il singolo utente) e che la morosità pregressa comporta l'interruzione della fornitura di combustibilie. Che si fa, si rimane tutti al freddo d'inverno perché non ci si vuole far carico della spesa? Non credo. Si paga e poi, se del caso, ci si rivale sul condomino (o ex condomino) moroso.



Art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ. Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Quindi, si può arrivare fino a 24 mesi e non solo 12.

La responsabilità tra acquirente e venditore (o esecutato, in questo caso) è solidale. Ciò vuol dire che l’amministratore potrà pretendere le quote condominiali, per l’anno nel quale è avvenuta la vendita e per quello precedente, indifferentemente, sia al venditore (o esecutato) che dall’acquirente.
Pagando, l'acquirente acquisisce titolo per rivalersi, se ne vale la pena, sul venditore (o esecutato).

La norma che prevede la solidarietà (l’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.) è derogabile, ossia la sua applicazione può essere esclusa da un accordo tra le parti (ovviamente, non è il caso di acquisto tramite asta giudiziaria).



Tu devi pagare questo anno ed i 12 mesi dell'esercizio precedente (dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011) in base ai millesimi di proprietà.

Cerca di capire se non si tratti solo di un errore o se vi sia stata malafede. Tuttavia, prima di pagare e visti i precedenti, chiedi (è un tuo diritto) di poter prendere visione di tutta la documentazione a supporto delle spese rendicontate. In tal modo potrai verificare la correttezza del rendiconto e, solo allora, pagare quanto ti spetta.


Salve a tutti, anche io sono "implicato" in un caso simile, ma quindi per tirare le somme, secondo lart.63 da quanto ho capito si è responsabili dell'anno in corso e quello precendete tranne nel caso dell'acquisto tramite asta giudiziaria? cioè tramite asta cambia qualcosa sugli anni precedenti?

Thanks
 

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