annamaria smilari

Nuovo Iscritto
buongiorno
abito in una villetta a schiera e sto pensando di installare sul tetto dei pannelli fotovoltaici.
Mi sono accorta però che un albero nel giardino del mio vicino sovrasta il tetto e produce un'ombra che potrebbe diminuire la produttività dei pannelli.
l'albero non è prossimo al confine (7 o 8 metri dal muro di cinta), ma è molto alto
é possibile esigere che il vicino poti l'albero?
grazie
 

oliveri tomaso

Membro Attivo
Proprietario Casa
L'unica strada da percorrere è un accordo bonario con il vicino con un interscambio , tu concedi un beneficio anche futuro a lui in cambio che lui non solo poti l'albero oppure ti concede di farlo potare tu, ma lo tenga potato nel tempo in modo che non impedisca ai tuoi panelli di ricevere i raggi del sole , tutto con regolare contratto per non avere sorprese in futuro , buona fertuna .
 

hanton21

Membro Assiduo
il diritto lo hai eccome : un artivcolo di legge dice infatti che NON si puo' limitare "aria e luce" a chi ,per svariate ragioni, ne ha necessita' : oltremodo l'albero piu' alto dell'edificio potrebbe cusare danni al tetto a seguito di eventi atmosferici ed il fogliame depositarsi ,saempre per effetto eolico, sul tetto vicinale ed ostruire le grondaie : trattandosi di pannelli solari,sostenuti a gran voce da tutti, hai diritto che essi rendano il dovuto : il vicino DEVE manutenere l'albero potato onde appunto non delimitare aria e luce a te o ad altri : personalmente,in caso analogo, ho inviato all'amministratore vicinale la foto di come gli alberi vicinali ,piantumati a distanza di legge, limitassero l'arrivo della luce solare nel mio giardino e nella casa non che' aghi e foglie intasavano le mie grondaie ed apportavano danni e ,relativamente all'altezza, ho chiesto che gli alberi venissero ridimensionati : l'altezza eccessiva avrebbe potuto causare danni considerevoli in caso di cadute : due foto e l'avvertenza di ricorrere ad un legale.....e l'amminiostratore ha provveduto alla necessita'
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Quando la distanza di Legge è rispettata, non si può prevalere sul diritto di chi ha piantato l'albero a distanza regolare;

Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n 1, cod. civ., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto iGli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n 1, cod. civ., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri (n. 21865 del 26 febbraio 2003)

Nel caso che l'albero cagionerà danni materiali (caduta rami, radici ecc ecc), il proprietario dovrà rifondere, ma l'ombra non è un vero danno, perchè allora dovresti fare causa al cielo perchè si è annuvolato e il tuo pannello fotovoltaico non rende al 100% :^^:

p.s. aria e luce, non significa sole diretto, ma solamente aria e luce, un edificio all'ombra di un'albero è illuminato ugualmente e gode di aria e luce se le distanze di Legge sono rispettate
 

hanton21

Membro Assiduo
condoip : pensala come vuoi : le nuvole sono un evento atmosferico indipendente come la neve ,la polvere e la decaenza normale del sistema : l'albero produce danni fisici dipendenti (dalle radici o rami) : io,nella veste del ns amico, agirei....poi si arrivera' ad un accordo ma e' certo che se l'albero con la sua ombra mi arreca un danno dovrai ,per legge, fare in modo che NON lo possa arrecare : l'albero e' albero,le propaggini sono una cosa diversa....cosa ne di resti se le rafici di un albero piantumato a 3 metri o secondo le mormative,ti sfondasse le mura dell'edificio o si introducessero nel cortile o sulla strada e sollevassero il manto stradale ?i rami sono esattamente la stessa cosa : io,che ho messo pannelli solari, ho fatto in modo che il vicinato si tenesse foglie,ombra,e rami ...nelle proprieta' e circoscritta ad essa : e' un dato di fatto ! hai analoghe esperienze o solamente ipotesi ? lasciamo perdere le definizioni botaniche e passiamo alle necessita' impellenti di risparmio energetico : le conosci le leggi relative ?:daccordo::daccordo:
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
secondo ha ragione condobip. danni non attualmente non ne hai se poi l'albero ti cade in testa le cose cambiano. adesso sarebbe fasciarsi la testa prima di rompersela e nessun giudice ti darebbe ragione. credo però che tu possa potare i rami che sono nella tua proprietà così come potresti coglierne i frutti. probabilmente se dici al vicino che tagli i rami che ti infastidiscono non avrà nulla in contrario.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non solo io la penso così;

... un altro argomento che sta molto a cuore ai proprietari è il c.d. diritto al panorama che potremmo definirlo come il diritto di ciascun proprietario di godere di luce aria e verde all’affaccio dalla finestra o dal balcone. Questo diritto tuttavia non esiste in quanto non vi è alcun articolo di legge che lo definisce o lo introduce, per cui laddove un proprietario si sentisse leso nel suo diritto a seguito di una orribile costruzione effettuata da un suo vicino o da un albero eccessivamente rigoglioso potrebbe far ricorso rifacendosi alle norme sulle distanze legali tra le costruzioni oppure a quelle sulle luci e le vedute (artt. da 900 a 907 c.c.). DISTANZE

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell`albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.Iureconsult - Propriet - Distanze per gli alberi - Abitazione - Propriet - Servit - Superficie - Uso - Usufrutto - -


Quindi se io pianto l'albero a distanza regolare, nessuno potrà chiedere di abbassarlo per fare vedere il panorama oppure il sole, l'aria e luce è garantita, se fosse vero il contrario non avremmo più alberi nei giardini e nei viali nei parchi vicini alle abitazioni, mi pare che così sarà una desolazione
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
condo bip : il diritto esiste eccome....! informati meglio !
Non ci possono essere due diritti contrastanti, se io ho il diritto di piantare l'albero di alto fusto a tre metri dal confine, tu non puoi impedirmi un fatto naturale, ovvero la sua ombra, gli alberi trasparenti NON esistono, informati :idea:
Al massimo portò potarlo a regola d'arte quando ne avrà bisogno, per mantenerlo rigoglioso e vegeto, ma nulla più.

p.s. cita la tua fonte di diritto per favore
 

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