Secondo la sentenza del
Tribunale di Roma n. 6769 depositata in data 13 Marzo 2018, l'attività di affittacamere – B&B all'interno del condominio, può essere vietata soltanto in presenza di una clausola ad hoc del regolamento; il regolamento per essere valido anche nei confronti di terzi, ossia dei successivi acquirenti degli immobili, deve essere trascritto nei registri immobiliari.
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Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 20 novembre 2014 n. 24707, l'attività di affittacamere è permessa anche in presenza di un regolamento condominiale che vieti di destinare gli appartamenti ad uso differente da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato.
In passato la giurisprudenza della Cassazione è stata ondivaga: ad esempio la sentenza del 7 gennaio 2016 n. 109 in base alla quale se il regolamento di condominio vieta destinazioni d'uso differenti da quella abitativa, non è possibile procedere con attività commerciali occasionali e non.
Nella seguente pagina web, è possibile ripercorrere il percorso giurisprudenziale della materia del B&B all'interno del condominio.
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Saluti