Dimaraz

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La mia richiesta era rivolta a chi poteva darmi una risposta secca e giusta im materia di fatturazione elettronica nei riguardi del condominio,anche perche' la legge prevede che anche l'amministratore ne e' coinvolto. Siccome anche io amministro il mio condominio però'senza avere la partita IVA ma solo il codice fiscale del condominio come ne sarò' coinvolto? Come dovro' comportarmi.? Quali saranno i miei adempimenti?
In sostanza questo cavolo di fatturazione elettronica interessa anche un condominio amministrato come il mio o solo quelli amministrati da un Amministratore munito di partita IVA?
Saluti e grazie


Non devi fare nulla se non "pretendere" una copia cartacea della fattura.
Nessun Condominio ha partita IVA.
 

Dimaraz

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La fattura sarà emessa in forma elettronica. Avrà l’obbligo di riceverla nella stessa forma.

Io ripeto che prima di parlare di diktat meglio attendere (come riferito dal commercialista hanno sospeso i corsi di aggiornamento vista il rinvio avvenuto anche per il settore carburanti) l'approssimarsi della data di inizio (Gennaio 2019).


Che si sia costretti (non per normativa) comunque a stamparne formato cartaceo te lo dice uno che la Fattura Elettronica la fa da svariati anni.

Che non ci sia confusione su chi deve farla (chiunque sia dotato di Partita IVA) non fa il paio con a quali clienti debba essere utilizzata.

Obbligo di fatturazione elettronica tra privati: breve guida in 50 righe - Digital4

Dall’1 gennaio 2019 in Italia entrerà in vigore l’obbligo di Fatturazione Elettronica tra privati, persone fisiche e giuridiche, per le operazioni effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi avvengano tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ...

Quell'evidenziato (ripetuto anche su altri siti) non avrebbe ragione di esistere se l'obbligo fosse anche per prestazioni/forniture verso i clienti privati.

Non trascuriamo che la Legge specifica già alcune categorie non obbligate a tale "formalità":

... i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27 comma 3 del DL98/11) o del “regime forfettario” (Legge n. 190/14): sono esonerati dall’emissione.

Da qualche parte ho letto che appunto su richiesta del committente "privato" (non dotato di Partita IVA con conseguente obbligo di Pec e menate varie), chi ha emesso una Fattura Elettronica dovrà fornire il cartaceo.
 

Dimaraz

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Indiscutibile che esiste una norma... che non è "efficace" se non fra 6 mesi...un tempo eterno (per le modifiche/proroghe) in Italia.

Ho (ri)trovato:

Previsto dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime di fatturazione elettronica anche tra privati. Ecco i casi di esonero in cui sarà permessa la fattura analogica

Comma 909, art. 1 Legge 205/2017. Al DL 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: (..)

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »



Per me nulla cambia...sono attrezzato da tempo.
 

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