Normalmente il Comune si da fiducia a quanto dichiarato dal tecnico che inoltra l'istanza di concessione di agibilità, fiducia questa rimessa anche sul fatto che se il tecnico asseverasse una falsa conformità, ne risponderebbe in prima persona. Ne consegue che è del tutto eccezionale che un tecnico del Comune faccia un sopralluogo di verifica a campione.
Detto questo, ai fini del rogito è sufficiente che, previo accordo con l'acquirente, sia già stata avanzata detta istanza, l'ottenimento dell'agibilità sarà successivo.
Questa è la disciplina:
col T.U. del 2001, il certificato di agilità ha sostituito quello di abitabilità, imponendo l’assoluta aderenza al progetto per poter ottenere la certificazione necessaria, livelli di risparmio energetico nell’edificio e la sicurezza negli impianti. Il certificato riguarda l’intero immobile e non i singoli appartamenti.
La procedura per l’agibilità Per ottenere il certificato dal Comune è prevista la procedura del silenzio-assenso. Il responsabile dei lavori deve presentare un’apposta dichiarazione al comune alla quale è necessario allegare, tra l’altro: un attestato di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, con l’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti (nel caso di nuove costruzioni); la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati o il loro collaudo; il certificato di collaudo statico dell’edificio; la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Il Comune dovrà verificare le carte e trascorsi 90 giorni senza contestazioni il certificato si intende rilasciato.