gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
dicono che ciò che si ottiene con le buone non si ottiene con le cattive: potresti organizzare ogni anno una festa sul tetto invitando condomini, loro antennisti di fiducia e signore, si canta si balla e si aggiustano le antenne, bevete poco che la scala è precaria, problema risolto :)
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
secondo me l'erede ha venduto appartamento, lastrico solare,con servitù di passaggio per accedere sulla copertura piana dell'appartamento che comprende anche la scala. Quindi la scala è di tutti.
Fammi capire: il venditore vende il terrazzo gravato da servitù di passaggio e la scala presente sul terrazzo sarebbe del condominio?
 
U

User_29045

Ospite
Fammi capire: il venditore vende il terrazzo gravato da servitù di passaggio e la scala presente sul terrazzo sarebbe del condominio?

Visto che la servitù di passaggio è ad uso gratuito di tutti i condomini, a spese di chi fu installata la scala presente sul terrazzo, secondo te? A spese del proprietario della terrazza? Non credo proprio! La installarono a spese di tutti, per l'utilità di tutti.
Idem vale oggi per eventuali manutenzioni / sostituzioni della scala.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Visto che la servitù di passaggio è ad uso gratuito di tutti i condomini, a spese di chi fu installata la scala presente sul terrazzo, secondo te? A spese del proprietario della terrazza? Non credo proprio! La installarono a spese di tutti, per l'utilità di tutti.
Idem vale oggi per eventuali manutenzioni / sostituzioni della scala.
Poiché la scala è un tutt'uno con il terrazzo sul quale è infissa è di proprietà del medesimo proprietario. Se poi si ipotizzasse il diritto a godere di quella scala, la metessero in sicurezza altrimenti fornissero una dichiarazione che la utilizzano a loro rischio e pericolo.
 
U

User_29045

Ospite
Poiché la scala è un tutt'uno con il terrazzo sul quale è infissa è di proprietà del medesimo proprietario

Non è corretto quanto affermi. Vediamo se dai contro anche a "Il Sole 24 Ore".


La scala di accesso al tetto resta comune
  • –Saverio Fossati
  • 09 gennaio 2015
La scala per raggiungere il tetto del condominio non si tocca. Anche se gli spazi comuni usati per l’accesso sono ormai in uso esclusivo a un condòmino.
Il caso è abbastanza frequente, soprattutto in città: la fame di terrazzi e sottotetti ha portato in molti casi all’acquisto di quelli che erano beni comuni, o alla loro concessione in uso esclusivo a chi possiede l’appartamento dell’ultimo piano.
In molte situazioni, però, l’accesso al tetto è assicurato da una scala che, partendo dall’ultimo piano (di regola dal pianerottolo) esce sul tetto o sbuca su un terrazzo comune da cui si accede al tetto con un’ulteriore scala. Quando il terrazzo o il lastrico solare vengono però ceduti in esclusiva, spesso l’idea che questi accessi vengano usati impropriamente dai condòmini, attraversando uno spazio che ormai si considera di proprietà, spinge i concessionari del diritto a rendere difficile o addirittura impossibile l’accesso. Si tratta, ovviamente, di un comportamento illegittimo, di cui la Cassazione si è occupata da ultimo con la sentenza 40/2015, depositata ieri.
Nel caso affrontato dalla Corte la proprietaria dell’unità immobiliare all’ultimo piano aveva anche un terrazzo in uso esclusivo e la mansarda con una servitù di accesso a favore del condominio per la manutenzione del tetto. Al terrazzo si accedeva con una scala condominiale. La condòmina, però, inglobava il volume scala nel suo appartamento, installando una scaletta verticale disagevole e pericolosa.
Il condominio inziava un contenzioso che lo vedeva vittorioso in primo e secondo grado ma la condòmina non si arrendeva. La Cassazione le ha dato a sua volta torto, affermando che i motivi da lei dedotti sono infondati: «poiché nella specie l’area in contestazione riguarda parte del vano scala e gli ultimi tre gradini della originaria scala in legno che collegava, assieme al pianerottolo, il vano alla porta d’accesso al terrazzo condominale, vale, ai fini della prova della proprietà comune in capo ai condòmini, la norma dell’articolo 1117 del Codice civile, relativa alle parti dell’edificio che, in difetto di prova contraria (da fornirsi a opera del condòmino) debbono presumersi comuni». E dato che dai titoli non era emerso un diritto ma al contrario l’inglobamento era solo una «mera circostanza di fatto», la Cassazione ha confermato la condanna della condòmina a ripristinare a sue spese la «situazione dei luoghi quale esistente prima dei lavori di ristrutturazione entro 120 giorni »; in mancanza, veniva autorizzato il condominio a provvedere e ad addebitare i costi alla condòmina inadempiente.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il problema che pongo è solo sulla responsabilità su eventuali incidenti causati dalla scala precaria. Nulla osta sul diritto alla servitù di passaggio.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto