giuliana

Nuovo Iscritto
23 anni fa, alla morte di mio padre ho ereditato il 50% di proprietà di un appartamento attualmente sfitto ed il 50% dell'appartamento di cui mia madre è usufruttuaria. l'altro 50% è di proprietà di mia sorella.
adesso devo vendere l'appartamento in cui vivo per comperarne un altro. vorrei usufruire delle agevolazioni per la prima casa. è possibile o devo intestare il nuovo appartamento a mio marito? per acquistare la casa in cui ora abitiamo, 25 anni fa abbiamo già usufruito delle agevolazioni fiscali
vi ringrazio per l'attenzione
 

Jrogin

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Cara Giuliana, da quanto ho capito, oltre gli immobili ereditati, 25 anni fa hai acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, se così è NON puoi usufruire nuovamente fino a che non avrai venduto la tua abitazione (vedi seguente punto c).
Per quanto riguarda gli immobili ereditati ritengo non costituiscano un impedimento, anche se fossero nel comune dove andrai ad acquistare, poichè non sei titolare esclusiva ma solo per quote (vedi seguente punto b).
Segue un riepilogo dei REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI:
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di
abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento
ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere
dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla
entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza
nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta
sul territorio italiano.
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile
da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,
di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte
dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere
attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare
mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del
precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle
agevolazioni fiscali.
In presenza dei requisiti sopra elencati l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da
un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati.
Sperando di averti aiutato a chiarire le idee, saluto.
Jrogin
 
U

User_3122

Ospite
Credo che se nella tua quota di appartamento ereditato non hai usufruito dei benefici di prima casa riguardo le imposte di successione, tu possa vendere la tua prima casa e riacquistarne un'altra nell'arco di 12 mesi mantenendo i benefici, ..... ma ..... per sicurezza chiedi ad un notaio, visto che, se ho capito bene, l'eredità del 50% della casa è successiva all'acquisto della prima.
 

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