max1974

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
Io e mia moglie siamo proprietari di un appartamento e vorremmo acquistare l'appartamento al piano superiore da collegare tramite scala interna. Abbiamo però qualche dubbio......
1- L'acquisto sarebbe come prima casa?
2- Per quanto riguarda l'IMU invece?
3- Dovendo acquistare tramite mutuo è possibile allungare l'attuale acceso appunto come prima casa?

Spero di essermi spiegato in modo esaudiente e colgo l'occasione di ringraziare anticipatamente tutti gli utenti del forum.
Max D.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Se l'unione dei due appartamenti non superano i requisiti non di lusso puoi farlo altrimenti no dal punto di vista fiscale.

Invece per quanto riguarda la parte urbanistica occorre che vieni autorizzato dal condominio per la modifica alla struttura dell'edificio dovuta all'inserimento della scala interna comunicante che va ad intaccare la struttura dell'edificio, e relative autorizzazioni comunali e quant'altro e sempre che i regolamenti sia condominiale che comunale permettano tali lavori.

Ciao salves
 

max1974

Membro Junior
Proprietario Casa
Ciao Salves,ti ringrazio molto sei stato preciso e molto esaudiente ora le idee sono un più chiare.
Ti chiedo solo ancora una cosa.....i requisiti non di lusso sono determinati dalla rendita catastale?

A presto,
Max
 
J

JERRY48

Ospite
Acquisto secondo appartamento al piano superiore

1) al momento dell'acquisto, no; poichè ancora tutti i lavori non son stati eseguiti con tutte le procedure e gli adempimenti di legge tecnici e urbanistici (e non concessi), potrebbero sorgere degli inghippi.

2) per quanto riguarda l'IMU, 2 casa per i motivi sopracitati.

3) idem come il 1° punto

Parere personale.
saluti
jerry48
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Riporto dalla guida fiscale alla compravendita della casa (Agenzia delle Entrate).

Acquisto di abitazione contigua
L’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, spetta anche:
• quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa,
purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso;
• quando si acquista un immobile contiguo ad un’altra casa di abitazione già acquistata (ad esempio
quando si acquista una stanza contigua).


Quindi in sostanza è possibile farlo dichiarando in atto che si intende riunire il tutto in una unica civile abitazione.
 
J

JERRY48

Ospite
Aggiungo: la detrazione spetta per una unica unità immobiliare.
Nel caso quindi di due appartamenti contigui, la definizione di "abitazione principale" e conseguentemente la detrazione, spetta solo per una delle due abitazioni, a meno che non si proceda ad una "fusione" catastale.
Soddisfatte tutte queste condizioni, l'abitazione su cui ottenere la detrazione prima casa può essere classificata in qualsiasi categoria catastale ad uso abitativo, comprese le case di lusso, cioè quelle per le quali non è invece possibile ottenere benefici prima casa in fase di acquisto.
saluti
jerry48
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Ai fini fiscali le caratteristiche delle abitazioni di lusso sono determinate dal D.M. 2 agosto 1969.
Fra le varie casistiche basta che vengano uniti due appartamenti da 121 mq l'uno per formare un'unica abitazione di 242 mq e si rientra già nella casa di lusso.....Saluti.
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Allego per chi desiderasse leggerlo iltesto del decreto indicato da essezeta67
Ministero dei Lavori Pubblici

Decreto 2 agosto 1969, n. 1072*

Caratteristiche delle abitazioni di lusso

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969

Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso.

Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.


Tabella delle caratteristiche

Caratteristiche Specificazione delle caratteristiche
Superficie dell’appartamento
Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana
Ascensori
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
Scala di servizio
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi
Montacarichi o ascensore di servizio
Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
Scala principale
con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media;
con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
Altezza libera netta del piano
Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
in legno pregiato o massello e lastronato;
di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
Infissi interni
Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
Pavimenti
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:
in materiale pregiato;
con materiali lavorati in modo pregiato.
Pareti
Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
eseguite con materiali e lavori pregiati;
rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
Soffitti
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
Piscina
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Campo da tennis
Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliari (appartamento).

Note:
*
Tale decreto sostituisce il precedente 07/01/1950; esso è stato emanato ai sensi ed in applicazione dell'art. 13 della legge 02/07/1949, n. 408 che ha demandato al Ministro dei LL.PP., sentito il Ministro delle Finanze, di fissare "le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso".
 

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