Così come c'è incompatibilità per l'istituto assumere la carica di amministratore di sostegno a causa dell'interesse dello stesso ad optare per un interesse diretto, esiste nel caso di tunisino nel momento in cui c'è confusione causato dal conto corrente comune. Se il nostro amico vuole impegnarsi a favore del cugino deve eliminare il motivo dell'incompatibilità. Evidentemente i parenti prossimi dovrebbero esprimersi a favore di tale proposta in modo che il giudice venga convinto dell'opportunità di questa scelta. Non credo che la scelta di affidare il compito con una delega generale notarile possa risolvere il problema. L'intervento del giudice tutelare è stato promosso su richiesta di un avente diritto, altrimenti lo stesso non sarebbe intervenuto. Oramai lo stesso che ha fatto richiesta dovrebbe rettificare la sua richiesta portando le prove della sua insussistenza. Non so come la prenderà il giudice.
 
Nel modo in cui è stata prospettata la faccenda non c'è più motivo di richiesta di amministrazione di sostegno dato che il cugino èp capace di intendere e di volere. Si elimina proprio l'intervento del giudice tutelare e di chi ha fatto tale richiesta (l'istituto che Gianco vuole incompatibile, mentre sembra che è proprio questo che sta distribuendo le carte
 
generalmente le rette sono fisse,quello che varia è l'eventuale contributo del comune per le persone al disotto di un certo reddito fissato:fa fede l'ISEE.In più da noi, la Regione abbatte la parte della retta che riguarda le cure mediche con un contributo giornaliero uguale per tutti
 
appunto, le rette sono fisse. Variando l'isee varia la contribuzione, e quindi potrebbe alzare il contributo se non amministra gli averi dell'assistito, no?
 
Nel modo in cui è stata prospettata la faccenda non c'è più motivo di richiesta di amministrazione di sostegno dato che il cugino èp capace di intendere e di volere
L'AdS assiste una persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
La capacità di intendere e volere non è certamente condizione ostativa alla nomina dell'AdS. Così come l'incapacità di intendere e volere non è certamente condizione necessaria per la nomina dell'AdS.
 
Certamente. La nomina non viene fatta d'ufficio, ma dietro richiesta di una parte interessata, la quale propone un nominativo ed il giudice, sentiti i parenti prossimi, nomina a suo insindacabile giudizio.
 
Niente istituto niente richiesta. Oppure, cosa succederebbe se il cugino nominasse suo procuratore generale il nostro amico e poi il giudice tutelare provvede a nominare amministratore di sostegno un responsabile dell'istituto?
 
Il giudice impone. Per chiedere la variazione della sua decisione bisogna fargli notare i problemi che potrebbero sorgere, proponendo un'alternativa e dimostrandone la convenienza da parte dell'amministrato. Solo così puoi sperare in un ripensamento.
 
Addirittura!! Nel caso di un individuo capace di intendere e di volere, così come noi intendiamo, il giudice può sorvolare sulla sua decisione, con atto notarile, e far amministrare i suoi averi, contro la sua decisione, ad una persona da lui nominata?
 
Rispondo ad Arciera. Negli ultimi giorni la Regione mi ha inviato una raccomandata nella qual mi si chiede per mio cugino il mod. Isee, perché, probabilmente, in base ai suoi redditi dovrà pagare un contributo alla Regione. Il Giudice a questo proposito mi aveva detto che potevano anche chiedere degli arretrati, e questo, francamente non so se sia giusto. Per quanto riguarda invece la Procura del Notaio, ho bisogno di approfondire, non è una cosa semplice. Grazie a tutti.
 

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