Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti. Qualcuno deve ancora dimostrare che ci sono casi reali (previsti da una legge) in cui un condomino (a) deve consentire lecitamente che un altro condomino (b) installi la propria antenna sulla proprietà privata di a .

Per analogia con il passaggio di cavi (giurisprudenza docet) anche una antenna potrebbe essere posta...ma sarà il Giudice a stabilire sulla questione valutando ove non esistano alternative.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Infatti. Qualcuno deve ancora dimostrare che ci sono casi reali (previsti da una legge) in cui un condomino (a) deve consentire lecitamente che un altro condomino (b) installi la propria antenna sulla proprietà privata di a .
Ma più che altro bisognerebbe verificare il diritto di accedere al terrazzo attraverso l'appartamento del condomino a.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
A me sembra che il diritto di installare un'antenna sul terrazzo altrui e il diritto di accedervi attraverso l'altrui appartamento siano due cose diverse, e non poco.
Infatti, detti a la persona che ha la TV e b un condomino di quel condominio:
- a può accedere passando per l'appartamento di b all'antenna, collocata in una parte comune
- Un cavo può passare per l'appartamento di b per collegare l'antenna, collocata in una parte comune, di a.
Insomma la servitù a cui non ci si può opporre è una servitù di passaggio!
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Infatti, detti a la persona che ha la TV e b un condomino di quel condominio:
- a può accedere passando per l'appartamento di b all'antenna, collocata in una parte comune
- Un cavo può passare per l'appartamento di b per collegare l'antenna, collocata in una parte comune, di a.
Insomma la servitù a cui non ci si può opporre è una servitù di passaggio!
Rassegnamoci, siamo due zucconi. Impossibile per uno convincere l'altro. Ma ti sembra che un cavo che ti passa in casa sia la stessa cosa di una persona estranea che ti passeggia per casa ???????
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti. Qualcuno deve ancora dimostrare che ci sono casi reali (previsti da una legge) in cui un condomino (a) deve consentire lecitamente che un altro condomino (b) installi la propria antenna sulla proprietà privata di a .
non ti basta la normativa esistente?
Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n.3728 del 22/10/76,
....L'art.1 della l.6 maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e che, per analogia, puo' essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radio-riceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprieta', di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e trasmittenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto e' condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talche' le istallazioni devono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che tali istallazioni non debbono impedire in alcun modo il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprieta' medesima. Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce per il riconoscimento del diritto all'istallazione o di chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, e' tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni della giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata, dinanzi al giudice ordinario.

Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20/10/1988, l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia piu' di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e' competente ad autorizzare l'istallazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non puo' sindacarne le dimensioni.

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