Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
- Cosa avviene se l'inquilino in seguito paga o direttamente o a seguito dell'intervento del giudice
A mio avviso, a parte il fatto che non mi sembra che càpiti spesso che un inquilino arrivi fin davanti al giudice e si sobbarchi ulteriori spese solo per pagare quanto sa di dovere (sapendo di stare in torto, pagherebbe direttamente al locatore, prima che questi si rivolga al giudice; a meno che non voglia solo guadagnar tempo, ma a che pro? Chi arriva davanti al giudice o ha le carte per fare opposizione o ha bisogno di guadagnar tempo) ci potrebbero essere due possibilità:
1 - Se nel contratto vi è il paragrafo della "clausola di risoluzione espressa" e, nello stesso, è riportato che la sua applicazione legittimerà il locatore a comunicare la risoluzione all'Agenzia delle Entrate, ad adire immediatamente le vie legali per sfratto da morosità e, soprattutto, <a considerare eventuali versamenti successivi alla risoluzione come somme risarcitorie e non come canoni> (Cassaz. 651/12 e 19230/15), il problema non dovrebbe porsi (salvo, poi, decidere se versare l'IRPEF su tali somme risarcitorie da occupazione abusiva, cosa che non credo si debba fare, ma tutto è possibile...). Questa ritengo sia la soluzione migliore, senza impelagarsi troppo in meandri fiscali
2 - Registrare un nuovo contratto con lo stesso inquilino (con lo svantaggio che verrà anche prorogata la scadenza).
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
e quando avra' luogo la risoluzione del contratto ai fini IRPEF :
- 1 dal primo canone non pagato
- 2 dall'intimazione del locatore di avvalersi della clausola
- 3 dalla convalida del giudice ?

in allegato un articolo trovato oggi da cui non ho capito se si consideri il punto 1 o il 2
 

Allegati

  • IRPEF per canoni non percepiti e ordinanza di sfratto per morosità- quale destino-.pdf
    1,2 MB · Visite: 34

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
quando avra' luogo la risoluzione del contratto ai fini IRPEF
Dalla sentenza si evincerebbe che, ai fini IRPEF, la risoluzione sia partita dal primo mancato pagamento (punto 1). Io, comunque, dato che con l'Agenzia delle Entrate non si è mai sicuri di nulla, opterei per il punto 2, che è sicuro, escludendo decisamente il punto 3.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Ma ottenere lo sfratto per morosità è abbastanza veloce sui contratti NON abitativi.
Quindi la risoluzione espressa non è poi una grande panacea.
Piuttosto Vi domando:
il verbale di rilascio locale spontaneo del conduttore(Società) ove egli dichiara le eventuali mensilità NON pagate ha valore ai fini dei canoni di locazione da dichiarare nella dichiarazione dei redditi?
Quindi quelli NON pagati non vengono dichiarati appunto perchè menzionati nel verbale di rilascio(con timbro e firma del legale rappresentante della Società)
Oppure va comunque fatto uno sfratto per morosità ove appunto il locatore dichiara agli atti da quando il conduttore s'è reso moroso ?
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Spererei nel punto 1.
Nel mio caso ha smesso di pagare a febbraio ed io per essere buono ho atteso fino a fine ottobre per intimare lo sfratto .
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Il problema per le locazioni non abitative è che è ancora possibile pagare i canoni in contanti.
Quindi ......
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Non si può citare nel contratto che eventuali somme successive alla risoluzione da considerarsi come risarcitorie.
Perchè?Sulla morosità si opta per decreto ingiuntivo!
Demotiva il conduttore a presentarsi davanti al giudice e pagare i canoni morosi
La risoluzione espressa è un'arma verso un conduttore poco credibile.Per cacciarli il prima possibile.
Un buon conduttore in ritardo nei pagamenti ,con una buona attivita,sana davanti al giudice la morosità
Se l'attività non va rilascia il locale spontaneamente.A che gli serve?
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Demotiva il conduttore a presentarsi davanti al giudice e pagare i canoni morosi
Perchè? Si risolve il contratto a fini fiscali e, nel contempo si avvia la procedura di sfratto per morosità, nella quale il giudice ingiungerà di pagare: se paga, le somme che verserà saranno tutte considerate risarcitorie (pregresse ed eventualmente future) ai fini fiscali e, nel mentre, non si starà pagando inutilmente l'IRPEF; se non pagherà, resterà l'ingiunzione per le somme pregresse (sempre risarcitorie) e dovrà lasciare l'immobile. La sentenza citata mi sembra chiara.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Perchè chiudere il contratto all'Agenzia delle Entrate è tombale.Ovviamente con la ris.espressa chiudi subito il contratto all'Agenzia delle Entrate(costo 80 Euro).Ne hai facoltà.Segue che il conduttore NON può saldare la morosità,neanche davanti al giudice.Va rifatto il contratto.

Per le attività commerciali ,aperte al pubblico,con canone deducibile,pagare è il canone di locazione è vantaggioso.

Se non lo paghi significa che NON fatturi.Quindi chiudi!

In bonis il locatore può ottenere il rilascio locale con la dichiarazione scritta e timbrata dal legale rappresentante la società della compensazione morosità con deposito cauzionale(3 mesi)o semplicemente l'insanabilità della morosità dichiarata per dissesto finanziario.

Documento da inviare all'Agenzia delle Entrate in caso di verifiche.

Viceversa è il caso di talune società conduttrici che volutamente non pagano il canone ,anche se fatturano,perchè gli serve il locale per poco tempo.
Società che vanno a morire con debiti.
Talune scappano lasciando pure tutto dentro,anche la stigliatura.
 

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