uva

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4) solitamente per ottenere dall'Agenzia delle Entrate il rimborso per il mancato reddito locatizio risultante in dichiarazione e corrispondente al periodo di morosità maturata occorre produrre provvedimento giudiziale di convalida di sfratto (per morosità) in cui, appunto, sono accertate le mensilità non riscosse;

Non mi è chiaro questo punto.
Forse ti riferisci alla possibilità di non pagare le imposte sui canoni non incassati in caso di sfratto per morosità convalidato dal giudice. Il locatore dichiara solo i canoni effettivamente percepiti.
Se aveva già dichiarato e assoggettato a tassazione quelli non incassati, ha diritto ad un credito d'imposta.
Questo però vale solo per i contratti ad uso abitazione.

Per i contratti commerciali i canoni non riscossi prima della risoluzione del contratto sono comunque soggetti a tassazione.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Ringrazio @GIANLUCA69 per le spiegazioni, e mi permetto di copiare/incollare quelle fornite in passato da un esperto del Forum (che non è più iscritto e non vi partecipa più) sull'argomento.

La giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione si è orientata nel senso di non tener minimamente in conto quanto su indicato in ambito fiscale; il presupposto giuridico su cui si fonda tal "costruzione" giurisprudenziale è dato dal principio secondo cui, ex art. 55 legge equo canone, siano definite disposizioni con valenza di ordine pubblico inderogabili dai privati in sede contrattuale (Cassazione sentenza n.6995 del 1986), con la conseguenza che la sanatoria ex art. 55 equo canone sia da ammettersi pur in presenza di clausola risolutiva espressa.
Tal principio è stato poi ribadito:
- dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.3 del 21 gennaio 1999, che ha ritenuto proponibile la "sanatoria" anche al di fuori del perimetro normativo per cui fu prevista dall'art.55 (procedura di sfratto per morosità - rito speciale di cui all'art.658 cpc) e ritenendo estendibile lo stesso anche all'eventualità in cui il locatore, contestando l'inadempimento del conduttore ex art 1453 3° comma CC, intendesse utilizzare il rito ordinario per la risoluzione del contratto (contraddicendo in tal senso Cassazione che sino ad allora non riteneva applicabile la sanatoria in tal evenienza).
- dalla stessa Cassazione che, a partire dalla sentenza n.2087 del 2000 e preso atto della posizione assunta dai giudici della legittimità, si uniformò a tal indirizzo sancendo come la sanatoria possa sussistere ogniqualvolta il locatore chieda pronuncia della risoluzione del contratto per omesso pagamento da parte del conduttore, quindi anche se nel rito ordinario di cui sopra.

Conseguentemente: anche chi fosse munito di clausola risolutiva espressa potrà essere sottoposto alla spada di Damocle della sanatoria ex art.55 legge equo canone; il contratto in precedenza risolto a tutti gli effetti, avrà nuova vita e il locatore dovrà riversare le imposte per i canoni percepiti a far data dall'ordinanza del giudice e per la durata del contratto (un girone dantesco.... quando poi il conduttore ricominciasse a non pagare! Ergo altra messa in mora, altra risoluzione, altro procedimento per morosità.... ecc.)


Ho sottolineato la parte che mi sembra in contrasto con le conclusioni di @GIANLUCA69

Se interessa, la discussione a cui mi riferisco è questa:
Inquilino che non paga... si può "chiudere" il contratto unilateralmente? | propit.it - Forum per la Casa
(post n. # 9, #11, #13)
 

happysmileone

Membro Assiduo
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Da @GIANLUCA69 ho appreso di nuovo che :
Dopo l'invio della A/R per notificare l'intenzione di avvalersi della clausola si puo' risolvere il contratto all'Agenzia delle Entrate e fare decreto ingiuntivo per il recupero dei canoni senza ricorrere alla causa di sfratto per morosita'.
Il mio legale ha detto che l'invocata clausola va sempre convalidata dal giudice in sentenza di sfratto per morosita'.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Il mio legale ha detto che l'invocata clausola va sempre convalidata dal giudice in sentenza di sfratto per morosita'.

Probabilmente perché il tuo legale, @happysmileone , condivide l'opinione espressa a suo tempo da @Ollj che ho trascritto nel mio post n. #72.

Ossia: il conduttore moroso (nei confronti del quale il locatore si è avvalso della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto) ha comunque il diritto di sanare la morosità in udienza, come previsto dall'art. 55 l. 392/1978 "equo canone".

Quindi i casi possibili sono due:

1) Il conduttore NON SANA la morosità e il giudice CONVALIDA lo sfratto. Il contratto è definitivamente risolto.

2) Il conduttore SANA la morosità in udienza, il giudice NON CONVALIDA lo sfratto, il contratto precedentemente risolto dal locatore in forza della clausola risolutiva espressa "avrà nuova vita" come aveva scritto @Ollj.
 

happysmileone

Membro Assiduo
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mi sembrava di aver capito che nel caso di contratto non abitativo anche se il locatore sana il debito il contratto si ritiene comunque risolto salvo successivi accordi tra le parti.
Questo non avviene per i contratti abitativi dove se l'inquilino sana il debito il contratto prosegue senza essere risolto.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
nel caso di contratto non abitativo anche se il conduttore sana il debito il contratto si ritiene comunque risolto salvo successivi accordi tra le parti.
(ho corretto conduttore, non locatore).

Infatti è la novità sorta negli ultimi post di questa discussione.

Io non ero al corrente di questa differenza, riguardo l'applicazione della clausola risolutiva espressa, tra contratti abitativi e contratti commerciali.
Se ti è possibile chiedere al tuo avvocato, sarebbe interessante la sua opinione in merito.
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
provo a spiegarmi meglio (e ringrazio uva della precisazione) correggendo, in parte, quanto scritto in precedenti post (parte sottolineata): la clausola risolutiva espressa (se ha ad oggetto il pagamento canone entro termine previsto in contratto) risolve il contratto col ricevimento da parte del conduttore della raccomandata (con la quale il locatore intende avvalersene); nel caso di locazione ad uso abitativo è lo stesso legislatore -art. 5, cit- a stabilire il termine entro il quale pagare se si vuole evitare morosità e -previa convalida- risoluzione del contratto (entrambe però sanabili o evitabili con purgazione della mora banco iudicis, eventualmente anche usufruendo di ulteriore termine di grazia, ex art. 55, cit.); in tale fattispecie la clausola risolutiva espressa: per alcuni autori -maggioranza- sarebbe inidonea a derogare il regime pubblicistico anzidetto e, pertanto, a fronte di non persistenza di morosità o di sua purgazione (inclusi accessori e spese processuali), in udienza (per giurispudenza di legittimità, anche nell'ambito del procedimento ordinario ex art. 1453 c.c. e ss.), il contratto non si risolverebbe ed il locatore non potrebbe avvalersi nei confronti del Fisco di alcun tipo di registrazione per non pagare relativa imposta sul reddito locativo; per altri -minoranza-, i contraenti potrebbero negoziare autonomamente la deroga a detto regime e, pertanto, inserire in contratto valida clausola risolutiva espressa (con la quale, ad esempio, esplicitamente convenire che "il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile"; agli occhi del Fisco potrebbe non bastare la mera raccomandata o una successiva dichiarazione di rilascio del conduttore esigendosi, altresì, che la registrazione venga supportata da provvedimento giudiziale che accerti l'inadempimento ipso iure del conduttore o, comunque, da prova documentale di data certa; del tutto diversa la fattispecie di locazione ad uso non abitativo alla quale non si applica il regime di cui agli artt. 5 e 55, cit. (vd. Cass. Civ., 31 maggio 2010, n. 13248) e, pertanto, l'approvazione di clausola risolutiva espressa legittima il locatore -che con raccomandata l'abbia fatta valere- a rifiutare qualunque adempimento tardivo e/o parziale imponendo al giudice la pronuncia dichiarativa di risoluzione, ex art. 1456 c.c. (anche e soprattutto in ambito di procedimento di sfratto per morosità, ex art. 658 c.p.c.) e/o a registrare la risoluzione del contratto (nei confronti del Fisco permangono i limiti probatori riguardo alla data certa di cessazione degli effetti del contratto, difficilmente documentabili in difetto di provvedimento giudiziale e/o di effettivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore); in conclusione, sul piano civilistico la clausola risolutiva espressa produce effetti risolutivi ipso iure dalla data ricevimento raccomandata (per alcuni anche se apposta a contratti ad uso abitativo), ma, solo riguardo ai contratti ad uso non abitativo il locatore può pacificamente rifiutare l'adempimento tardivo e/o parziale e ottenere sentenza dichiarativa di accertamento (anche nella forma di convalida di sfratto per morosità); sul piano tributario, invece, pur in presenza di clausola risolutiva espressa, il locatore solo in caso di canoni ad uso abitativo non riscossi può ottenere il rimborso dell'imposta ad essi riferita e solo se dispone di prova documentale di data certa -attestante la morosità o altra causa di risoluzione- può legittimamente registrare l'avvenuta risoluzione del contratto e non assoggettare a tassazione i canoni non percepiti.
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista
provo a spiegarmi meglio...

Grazie per la approfondita spiegazione.
Un unico appunto. Vista la complessità della materia, una formattazione con qualche punto e a capo, capoverso ecc.. aiuterebbe maggiormente la comprensione del testo, invece che una narrazione "ciceronica".
Lo dico proprio perchè sono argomenti cui in tanti siamo interessati e vogliamo ben comprendere e una stesura più snella aiuterebbe.
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
comprendo ma le cose semplici, di solito, sono quelle più complicate da spiegare..la formattazione è vero è un problema in più..le questioni sono tante e assai intricate..Cicerone grande narratore, ma incomprensibile..saluti a tutti
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
solo se dispone di prova documentale di data certa
Come si può avere tale prova? La prova scritta si può avere per i canoni riscossi, non per quelli non riscossi, tant'è che è il conduttore a dover dimostrare di aver pagato, non il locatore a dimostrare di non aver riscosso. A meno che, per prova scritta, tu non intenda la sentenza di sfratto: ma in questo caso si ritorna all'origine della questione e della inutilità della clausola di risoluzione nei contratti abitativi.
 

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