uva

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Proprietario Casa
A meno che, per prova scritta, tu non intenda la sentenza di sfratto:
Infatti nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi (mod. RedditiPF) è scritto chiaramente che, in caso di immobili ad uso abitativo, si dichiarano e si pagano le imposte solo sui canoni effettivamente percepiti se lo sfratto per morosità è stato convalidato.

Non è chiaro a quale
prova documentale di data certa
si riferisce @GIANLUCA69
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Inoltre io non ho capito questo passaggio:

specialmente se non incide su importo imposta di registro (non ricordo e a maggior ragione in caso di cedolare secca) è sempre utile inserirla in contratto come disincentivo per il conduttore a tardare il pagamento.

Cosa c'entra la clausola risolutiva espressa con l'imposta di registro e/o con la cedolare secca?
 

Aidualc

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Inoltre io non ho capito questo passaggio:



Cosa c'entra la clausola risolutiva espressa con l'imposta di registro e/o con la cedolare secca?
Secondo me intendeva dire se non costa inserirla in contratto a livello di imposta di registro da versare (es. le grosse cifre in caso di garante, o di penali...) è meglio inserirla in contratto. Ma mi pare che non abbia un peso in denaro il suo inserimento,
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
hai perfettamente ragione Gagarin..due appunti però: 1) sul piano giuridico, in caso di contestazione di un determinato fatto (in questo caso il pagamento tempestivo canone), c'è sempre un problema di prova (preferibilmente documentale) per stabilire chi ha ragione..ed è difficile (non impossibile) che il conduttore moroso rilasci immobile semplicemente sventolandogli la clausola risolutiva espressa inserita in contratto (che però, come ricordato, è utile anche nei contratti ad uso abitativo, laddove, in sede di convalida, o s'impone al conduttore la sanatoria banco iudicis alla prima udienza o, per alcuni, si può, perfino, evitarla e ottenere risoluzione mediante ordinanza d convalida); e, comunque, ha finalità dissuasiva riguardo a condotte di pagamento tardive; 2) nei confronti del Fisco la prova documentale (non è prevista la prova orale nell'ambito tributario) del mancato pagamento tempestivo (la clausola in questione documenta solo esistenza di relativo obbligo) non è integrata dalla ricevuta di ritorno (relativa alla) e dalla raccomandata con cui il locatore informa il conduttore di voler avvalersi della clausola stessa e questo vale in tutti i casi, quindi, anche per le locazioni ad uso diverso.
In conclusione delle due l'una: a) c'è riconoscimento per iscritto (prova documentale) da parte del conduttore del mancato pagamento tempestivo (nel verbale di rilascio spontaneo immobile, oppure, in caso di ostinata morosità, in dichiarazione confessoria del conduttore, il quale, o ammette di voler occupare illegittimamente o, di voler pagare a titolo risarcitorio a seguito dell'inadempimento contrattuale dal medesimo compiuto) da allegare alla registrazione risoluzione (nel caso di riscossione canoni essi dovranno essere imputati non a reddito locatizio, ma bensì a reddito diverso -a titolo risarcimento danno-); b) il conduttore non vuole andarsene (e nemmeno venire incontro al locatore con anzidetta dichiarazione confessoria) e, allora, l'unica strada percorribile è quella di ricorrere al giudice (per il rilascio immobile, anche senza, avvocato, per il recupero credito, dal GdP, senza, ove l'ammontare è inferiore a € 1.100) e col provvedimento di convalida in mano procedere (allegandolo) alla risoluzione
ringrazio aidualc.. ed il suo latino..per aver chiarito a uva
 

key

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Bravo Gianluca
Per il non abitativo nella sentenza di convalida di sfratto è indicata la morosità e tale morosità è valida ai fini fiscali.
La 1456 c.c. è alquanto inutile.
Lo sfratto si può fare dopo il mancato pagamento di 1 mensilità (o 2 mensilità di oneri accessori non pagati)trascorsi però 20 giorni dalla scadenza prevista.
Da dove risulta solo 10 giorni?
 

key

Membro Assiduo
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C'è un deposito cauzionale ,in genere di 3 mensilità,per il non abitativo.Si procede dopo 3 mensilità non pagate.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Certamente.
Ma procedere con lo sfratto per morosità dopo 1 mensilità non pagata (o due)quando è presente un deposito cauzionale di 3 mensilità dà al conduttore motivo per resistere.
Ho già vinto una causa in merito.Però mi sono beccato la resistenza del conduttore.
Quindi meglio attendere le 3 mensilità non pagate.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
... il deposito cauzionale non puo' essere mai considerato ai fini dei canoni di locazione o degli oneri accessorinon pagati . Il deposito cauzionale viene versato solo al fine di garanzia per eventuali danni apportati ai locali locati, danni riscontrati a fine locazione all'atto del rilascio al proprietario. Questo e' quanto mio risulta.
 

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