fiorenza

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E' un caso molto simile a quello della scrivente, che si riporta anche se esula da quanto attiene alla richiesta emendamento dell'art.67.

IL CONDOMINIO E' RESPONSABILE PER I DANNI ARRECATI SE NON VIGILA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI APPALTATI
29 Set 2017 11:00:06
Il fatto. Il proprietario di un immobile ubicato in un edificio condominiale cita in giudizio il condominio sostenendo che, a causa di infiltrazioni provenienti dalla struttura condominiale in concomitanza con lavori di manutenzione straordinaria, aveva subito ingenti danni.
La sentenza. Il Tribunale ha accolto la domanda del condomino danneggiato soffermandosi sulla responsabilita' gravante sul condominio committente in caso di appalto di lavori di manutenzione.(Tribunale di Salerno, I sez. civ., 11.7.2017 n. 3472).per la cosiddetta culpa in eligendo per aver demandato l'esecuzione dei lavori condominiali a soggetto non idoneo ad adempiervi con efficacia”.
La pronuncia del tribunale campano condivide l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimita' secondo cui in caso di danni derivanti dall'appalto di lavori condominiali: alla responsabilita' del condominio e dell'impresa esecutrice si aggiunge anche quella dell'amministratore in proprio “ laddove questi abbia tenuto una condotta qualificante la cosiddetta culpa in vigilando, venendo meno al suo dovere, quale rappresentante del condominio, di controllare la regolare e corretta esecuzione dei lavori; trattasi in realta' di una forma di responsabilita' a carattere non oggettivo atteso che essa non e' configurabile allorquando il danno sia stato causato da un'attivita' dell'impresa svolta in regime di totale autonomia” (Cass. 20557/2014, Cass. 25251/2008)
Fra l'altro, in tema di appalto, la verifica della corretta esecuzione dei lavori spetta sempre al committente personalmente ( cfr art. 1662 c.c.) e nel caso di lavori particolarmente complessi tramite l'ausilio di un tecnico che coincide con il direttore dei lavori che puo' considerarsi come un vero e proprio rappresentante del committente, che nel caso di specie, coincide con il condominio. (Cass. 27.1.2012 n. 1218)
L'amministratore di condominio malgrado le continue sollecitazioni del danneggiato che ha lamentato innumerevoli anomalie nell'esecuzione delle opere, che hanno causato infiltrazioni d'acqua nel suo immobile, non ha mai esercitato alcun controllo.
Accertata una culpa in vigilando del condominio che non ha mai controllato la corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, l'ente di gestione e' stato condannato a risarcire al condomino danneggiato una somma di oltre venticinquemila euro.
Fonte: www.condominioweb.com
 
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fiorenza

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Le digressioni, non strettamente attinenti alla richiesta di emendare l'art. 67, che mi sono permessa fare, si riferiscono tutte all'amministratore che manipola a suo piacimento detto articolo, prestandosi a ciò la sua formulazione.
 
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fiorenza

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In merito alla nuova normativa che regolamenta il condominio (legge 2012/220) alla voce Usufruttuari:
"Usufruttuari. È precisato meglio il ruolo degli usufruttuari in assemblea, che hanno comunque diritto di voto al posto dei nudi proprietari quando eseguono opere anche di manutenzione straordinaria a proprie spese, perfino se poi possono chiederne il rimborso."

Rimborso che è vietato, secondo legge, richiedere prima della fine del rapporto nudo proprietario usufruttuario, quindi disposizione inconciiabile con usufrutto a vita. Incongruenza già evidenziata in altra sede, cui non si pone rimedio. E' comunque troppo impegnativo per il legislatore fare dei distinguo in merito all'età dell'usufruttuario? Accettabile che un usufruttuarioi 88enne si assuma il carico di lavori straordinari per un appartamento che a breve sara' del nudo proprietario? E' perlomeno questione di buon senso.
 

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fiorenza

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Sento forzatura nel trattare la questione usufruttuari in coincidenza con le mie rimostranze. Ho sempre comunque pensato ad influenze, non confessabili, ma determinanti sulla legislazione.
 

fiorenza

Membro Attivo
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Assolutamente inattendibile quanto riportato sugli usufruttuari, e' chiaramente un posticcio. Mi rifiuto pensare che chi legifera si esprima con quei termini.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Quindi un usufruttuario 88nne dovrebbe, secondo il posticcio di cui sopra, pagare spese per lavori straordinari in un condominio che sta per lasciare. E' enorme.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Ma se non si trattasse di un posticcio non mi meraviglierei: sarebbe un'ulteriore conferma di come si procede in Italia, conferma di inciviltà, per usare un eufemismo, sostenuta da troppi.
 
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