jessica1111

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Mia nonna è assegnataria di una casa popolare e con lei,da quando sono nati, vivono due figli con residenza lì . Adesso mia nonna verrà trasferita in una residenza per assisterla cioè una residenza sanitaria assistita (RSA) . Cosa succede mia nonna cambia residenza ? Gli altri due figli rimangono in quella casa ? Nel contratto di locazione e adesso ci sono i miei due zii ? Sono subentrati loro ? Grazie per la risposte
 

Excalibur

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I tuoi zii oltre ad avere la residenza, sono nel nucleo familiare di tua nonna? La RSA prevede l'obbligo di trasferire la residenza - quella in cui è ricoverato mio suocero sì, ma so che non tutte lo chiedono.?
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
siamo alle solite: gli appartamenti di edilizia economico popolare diventano proprietà indisponibile degli enti gestori e possesso dei discendenti degli assegnatari.
La Cassazione con sentenza n. 9783 del 13.05.2015 ha sancito che:
"Non basta la parentela o la convivenza di fatto con l’assegnatario di una casa popolare per poter subentrare nel godimento di tale bene alla sua morte: affinché, infatti, un terzo soggetto possa ottenere la voltura del contratto di assegnazione della casa popolare in proprio favore occorre che, prima del decesso, egli fosse stato già riconosciuto come membro del nucleo familiare di appartenenza dell’originario conduttore da un espresso provvedimento dell’ente concedente e gestore."
tuttavia qui ci sarà un problema: l'attuale intestatario non è morto ma ha solo cambiato residenza. Ovviamente tutti i componenti del nucleo familiare dovrebbero seguire il capofamiglia se non lo fanno genereranno un nuovo nucleo familiare; i tuoi zii sono entrambi scapoli? credo che se nel contratto possa subentrare qualcuno questo potrà essere fatto solo ad uno dei due e l'altro?
 

SuperRomu

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siamo alle solite: gli appartamenti di edilizia economico popolare diventano proprietà indisponibile degli enti gestori e possesso dei discendenti degli assegnatari.
La Cassazione con sentenza n. 9783 del 13.05.2015 ha sancito che:
"Non basta la parentela o la convivenza di fatto con l’assegnatario di una casa popolare per poter subentrare nel godimento di tale bene alla sua morte: affinché, infatti, un terzo soggetto possa ottenere la voltura del contratto di assegnazione della casa popolare in proprio favore occorre che, prima del decesso, egli fosse stato già riconosciuto come membro del nucleo familiare di appartenenza dell’originario conduttore da un espresso provvedimento dell’ente concedente e gestore."
tuttavia qui ci sarà un problema: l'attuale intestatario non è morto ma ha solo cambiato residenza. Ovviamente tutti i componenti del nucleo familiare dovrebbero seguire il capofamiglia se non lo fanno genereranno un nuovo nucleo familiare; i tuoi zii sono entrambi scapoli? credo che se nel contratto possa subentrare qualcuno questo potrà essere fatto solo ad uno dei due e l'altro?
Gent.le utente Luigi Criscuolo,
In base all'emanazione della sentenza della Corte di Cassione da lei citato, aggiungo che alcuni Enti Gestionali hanno adottato una normativa interna che poi è divenuta punto particolare dei requisiti, che in alcuni casi seppur il custode dell'alloggio è in vita e per motivi salutari egli cambia la sua residenza in una RSA, ed i figli che hanno maturato gli anni di residenza con la custode dell'alloggio, l'ente gestionale, concede la voltura ai figli.
A Napoli la I.A.C.P. ha emesso voltura a casi simili per un numero indefinito di volte.
 

jessica1111

Nuovo Iscritto
Conduttore
siamo alle solite: gli appartamenti di edilizia economico popolare diventano proprietà indisponibile degli enti gestori e possesso dei discendenti degli assegnatari.
La Cassazione con sentenza n. 9783 del 13.05.2015 ha sancito che:
"Non basta la parentela o la convivenza di fatto con l’assegnatario di una casa popolare per poter subentrare nel godimento di tale bene alla sua morte: affinché, infatti, un terzo soggetto possa ottenere la voltura del contratto di assegnazione della casa popolare in proprio favore occorre che, prima del decesso, egli fosse stato già riconosciuto come membro del nucleo familiare di appartenenza dell’originario conduttore da un espresso provvedimento dell’ente concedente e gestore."
tuttavia qui ci sarà un problema: l'attuale intestatario non è morto ma ha solo cambiato residenza. Ovviamente tutti i componenti del nucleo familiare dovrebbero seguire il capofamiglia se non lo fanno genereranno un nuovo nucleo familiare; i tuoi zii sono entrambi scapoli? credo che se nel contratto possa subentrare qualcuno questo potrà essere fatto solo ad uno dei due e l'altro?
Si sono scapoli uno invalido al 100%
 

Nemesis

Membro Storico
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La RSA prevede l'obbligo di trasferire la residenza...
Quando una persona viene accolta in casa di riposo o una R.S.A., ossia una struttura che rientra nell'ambito dell'art. 5 del Regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. n. 233/1989, il responsabile della convivenza, da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa, deve provvedere a richiederne l'iscrizione anagrafica.
 

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