Antonio Abiuso

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In tema di pagamento mediante assegno circolare intestato al creditore una serie di univoche pronunce di Cassazione (es.: n.13186/2011- 21844/2013-26543/2014) ha consolidato il principio secondo cui tale mezzo non può venire da costui negato poiché il rifiuto di riceverlo è giudicato contrario a "correttezza e buona fede". C'è però da aggiungere che la stessa giurisprudenza ha anche precisato che il momento del saldo va ritenuto non quello della spedizione e/o consegna dell'assegno ma quello del suo effettivo incasso; il che in parole povere significa che fino a quando questo non avviene maturano ancora gli interessi sul capitale.
 

Franci63

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C'è però da aggiungere che la stessa giurisprudenza ha anche precisato che il momento del saldo va ritenuto non quello della spedizione e/o consegna dell'assegno ma quello del suo effettivo incasso; il che in parole povere significa che fino a quando questo non avviene maturano ancora gli interessi sul capitale.
Mi pare che nel primo post sia ben spiegato che alla consegna dell’assegno il creditore ha rilasciato ricevuta liberatoria.
In questo caso direi proprio che il debitore è a posto, a prescindere dal momento dell’incasso .
 

Antonio Abiuso

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Non mi pare; alla luce della citata giurisprudenza la liberatoria non riguarda l'avvenuto saldo del debito ma soltanto la ricezione dell'assegno.(implicito quindi il "salvo buon fine"). Anche se delle toghe si può dire tutto il male possibile, come recitano i quotidiani, resta sempre purtroppo il principio dell' "ipse dixit".
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il debito si ritiene estinto nel momento in cui viene sottoscritta una ricevuta. Evidentemente se l'assegno emesso a saldo del debito dovesse essere scoperto tale ricevuta cessa la sua validità, mancando il presupposto essenziale, la consegna dell'importo indicato.
 

Antonio Abiuso

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Proprietario Casa
Dipende, faccio due esempi:
1 ) "Dichiaro d'aver ricevuto in data odierna dal sig.....la somma di €......a saldo della mia fattura
XY a mezzo assegno circolare YZ e di nulla avere più da chiedere o pretendere a tale riguardo
".
In tal caso la ricevuta fa prova liberatoria quanto al debito relativo all'importo fatturato.
2 ) " Dichiaro d'aver ricevuto in data odierna dal sig.....assegno circolare YZ n°.....dell'importo di €...... a copertura e saldo della mia fattura XY ".
In tal caso fa prova liberatoria della sola ricezione dell'assegno riferito all'importo fatturato.
Con questo discrimine ritengo sia il solco della giurisprudenza citata in merito. Altrimenti non si spiegherebbe perché l'ammontare del debito da estinguere, comprensivo degli interessi di mora, debba essere non quello riferito alla data di ricezione dell'assegno ma a quella del suo incasso effettivo da parte del prenditore; come affermato dalla S.Corte.
Naturalmente poi le opinioni sono sempre libere di divergere, è 'il bello della diretta'; non a caso siamo in Italia ove, sin dai tempi dei Romani "tot capita,tot sententiae...".
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Con questo discrimine ritengo sia il solco della giurisprudenza citata in merito.
Quindi, come detto sopra, il postante è a posto perché ha ricevuta liberatoria.
Almeno stando a quanto scritto al post n. 1
Il punto 2) dell’esempio non è una liberatoria, direi, ma la ricevuta per la consegna dell’assegno.

, una ricevuta liberatoria di quanto da me dovuto.
 

estate

Membro Attivo
Proprietario Casa
Volevo aggiornare e concludere la discussione segnalando che non ho avuto più notizie dall'ex inquilino per cui, presumo, che sia riuscito a incassare l'assegno circolare. Grazie a tutti delle risposte.
 

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