• Autore discussione Autore discussione User_56610
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Esatto. Se fosse a favore del coniuge, sarebbe imponibile (aumenta il suo reddito) e deducibile (riduce il reddito) per chi è condannato ad erogarlo.
Nel mio caso però non gli ha ridotto il reddito, perché tassando erroneamente me, lui si trova un reddito più alto, il condannato intendo.
 
Secondo te sarei qui se avesse fatto quanto disposto dal giudice? E' chiaro che non l'ha fatto : ha preso un granchio scambiando per mio l'assegno destinato al figlio
Allora: l' INPS ha preso un granchio? Oscurando i dati sensibili vuoi allegare il dispositivo del giudice. Che vuol dire ha scambiato per mio l' assegno destinato al figlio. Poi, sempre oscurando i dati sensibili, vuoi allegare la CU. Se erogazione di denaro c'è stata, c è stato calcolo delle imposte, relativo addebito con le realtive detrazioni
 
Io sto a quanto capisco del testo di legge del TUIR
Se ti riferisci al mio intervento nr. 117, ho espresso esattamente ciò che aveva documentato @Nemesis con i riferimenti normativi:

Sintetizzo nuovamente:
1) Assegno di mantenimento per il figlio:
-
effetto fiscale per il figlio: ininfluente perché esente
-
effetto fiscale per ma la madre: nessuno
- effetto fiscale per il Padre (che eroga l'assegno) : nessuno

2) SE invece l'assegno fosse per il mantenimento della ex-moglie (che nel caso in esame non lo è in quanto titolare di un congruo stipendio):
- effetto fiscale per la beneficiaria : Imponibile (aumenta il reddito e verrà tassato con aliquota marginale);
- effetto fiscale per il padre (Che eroga l'assegno) : deducibile dal reddito complessivo (con risparmio imposta aliquota marginale).
 
Non riesco a capire come leggete l'art. citato:

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge

Intanto spettanti al coniuge: quindi il soggetto d'imposta è il coniuge
destinati all mantenimento dei figli: esattamente la condizione qui discussa.

Non è assegnato al figli, che quindi non è titolare di questa assegnazione
E' assegnato alla madre per il mantenimento del figli, ed è escluso dalla sua base imponibile.

Come fate a scrivere il contrario?
 
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
Io non contesto tale affermazione, è corretta. Però spettante al coniuge significa che quest'ultimo fa da intermediario, perché ci possono essere dei figli piccoli, anche di pochi mesi, che certamente non possono occuparsi dell'incasso dell'assegno.
Ciò che, forse, ti ha sviato del mio ricorso è il riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge, che potrebbe anche non avere figli. In tal caso l'assegno che riceve è imponibile ad IRPEF ed alle addizionali.
Cappitto mi hai ?
 
Cappitto mi hai ?
Era “qui pro qui” a concludere così ma è passato molto tempo.......
No, no ti seguo.
Ciò che, forse, ti ha sviato del mio ricorso è il riferimento all'assegno di mantenimento del coniuge, che potrebbe anche non avere figli. In tal caso l'assegno che riceve è imponibile ad IRPEF ed alle addizionali.
Questo è il tuo caso due su cui non discuto: non ne so niente.

Ma qui stiamo parlando del caso 1: assegno assegnato dal giudice alla madre per il mantenimento del figlio. Per cui avrei scritto:
1) Assegno di mantenimento per il figlio:
-
effetto fiscale per il figlio: ininfluente perché non assegnatario
-
effetto fiscale per la madre: esente
- effetto fiscale per il Padre (che eroga l'assegno) : non lo so

Qui ci vuole l’arbitro 😉
 
Per la madre è importo escluso dalla base imponibile; per il padre è un onere non deducibile (quindi non è "esente", dato che ci paga l'IRPEF e relative addizionali).
Il termine esente usato da Alberto era chiaramente un refuso. Nel post precedente si era espresso correttamente indicando “nessun” (beneficio/deduzione)

Resta confermato invece quanto avevo inteso in relazione alla madre assegnataria.
 

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