Schottky

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Proprietario Casa
Buonasera a tutti,
ho un box auto in un altro condominio, dove l'amministratore affigge sugli ascensori l'avviso a ritirare presso le custodi le raccomandate consegnate a mano inerenti le convocazioni di assemblea e le documentazioni di preventivi, consuntivi e riparto spese.
Mi chiedo se ciò è regolare. Io , ad esempio non abito in quel condominio e accedo al mio box saltuariamente.
Ora ho chiesto di ricevere dette comunicazioni via PEC, ma, a parte l'iniziativa personale, ci sono altre persone non residenti (alcune decisamente anziane) che non sapevano nulla su convocazioni ecc. (rischiando anche penali per morosità).
Mi piacerebbe sapere cosa contempla la legge in merito.
Grazie come sempre per la vostra attenzione.
 
Mi piacerebbe sapere cosa contempla la legge in merito.
gli aventi diritto devono ricevere la convocazione nei tempi e nei modi previsti dal c.c. .
L'avviso di convocazione di una assemblea condominiale deve essere comunicato a tutti i condomini almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano.
Consegnata a mano significa data nelle mani dell'interessato, o di persona con lui convivente, che deve firmare un registro di avvenuta consegna dove è riportata la data di ricevimento.
Queste cose si studiano nei corsi che fanno per iscriversi alle varie associazioni di Amministratori Condominiali.
 
Consegnata a mano significa data nelle mani dell'interessato, o di persona con lui convivente, che deve firmare un registro di avvenuta consegna dove è riportata la data di ricevimento.
Non è richiesto l'avviso di ricevimento, anche se è consigliato.
Grazie ad entrambi!
So che i condomini residenti vanno dalla custode, firmano l'avvenuta consegna e ritirano il plico contenente la documentazione. Ma rimane il problema iniziale: e i non residenti? Io "dovrei" aver risolto con la PEC, ma è stata una mia iniziativa ...
 
e i non residenti?
In ogni caso, è compito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall'amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell'apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza implica l'annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge.
In sostanza, anche se l'amministratore sbaglia a fare una convocazione e quindi la delibera viene annullata, la colpa è del presidente che l'ha dichiarata validamente costituita.
 
Ultima modifica:
So che i condomini residenti vanno dalla custode, firmano l'avvenuta consegna e ritirano il plico contenente la documentazione.
è una prassi non contemplata dal c.c. che viene presa per risparmiare sui costi della organizzazione della assemblea, costo della raccomandata addebitato ai singoli condomini, costo dell'affitto della sala diviso per millesimi di proprietà.
Il principio è che chi organizza la assemblea ha l'obbligo di avvisare gli aventi diritto, non chi ha il diritto a partecipare deve informarsi se e dove andare a ritirare la convocazione assembleare.
 
Mi sembra che la prassi corretta sarebbe l’invio tramite raccomandata presso la residenza: nel caso di residenza in complesso con portineria le raccomandate vengono consegnate in portineria quindi può essere equivalente un invio per posta ordinaria e firma per ricevuta ( = racc a mano).

Ma per i non residenti li, tale prassi non va bene: credo basti per il futuro segnalarlo e correggere
 
E c’è un termine perentorio di 30 giorni per chiedere l’annullamento.

“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.”
(Cod. Civ. art. 1137 c.2)
 

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