basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Proprio l'opposto; si trattasse di Condominio parziale, ciò non comporterà la loro compartecipazione alla spesa. Il non esser titolati, circa la resistenza del Condominio, ha rilievo sulla validità di quanto deliberato.
Il quesito di Barbero si è rivelato per me molto interessante. Con buona pace di chi crede di aver l'esclusiva nell'analisi e nelle conclusioni, chiedo ad @Ollj la cortesia di aiutarmi a mettere ordine alle varie situazioni che sono state descritte.
si trattasse di Condominio parziale, ciò non comporterà la loro compartecipazione alla spesa.
Eliminiamo il condizionale: e diamo per assodato (almeno come ipotesi di lavoro) che si fosse di fronte al Condominio Parziale (mi pare anche assodato, per come @Luigi Barbero ha descritto la situazione).

Leggo queste affermazioni:
- Il non esser titolati, circa la resistenza del Condominio, ha rilievo sulla validità di quanto deliberato. Ma è stato anche detto che trattandosi tuttavia di resistenza del Condominio il problema neppure si pone (ben potendo svolgersi il procedimento in contumacia). (@Ollj) : l'impatto di questa ultima precisazione non mi è molto chiara.
Chiaro invece cosa intenda @Diramaz dicendo che chi, con il suo voto favorevole (ma non dovuto in quanto proprietario di diversa scala) ha determinato opposizione alla causa potrebbe essere chiamato corresponsabile ai maggiori costi derivati.


La mia domanda quindi è:

come conciliare il problema della validità della delibera, la estraneità di alcuni alla tematica che ha condotto alla delibera e successiva lite, ed il dettato dell'art. 1132, che pone un termine di 30gg per notificare il proprio dissenso a proseguire nella lite?

Detto con altre parole, (scusandomi se uso una terminologia non specialistica), come risolvere la questione visto che qui siamo di fronte al combinato degli art. 1123, 1132, 1136: quale prevale? Se viene confermata l'estraneità a priori di alcuni componenti, decadrebbe anche il dettato del 1132 o no?

Per il nostro @Luigi Barbero basterebbe (condizionale) la sua "assenza" alla delibera e appartenenza ad altra scala (@Diramaz) per essere esentato dal limite dei 30gg per la notifica ? (trascurando il non trascurabile dettaglio che anche la notizia della decisione di resistere era risultata piuttosto oscura nel verbale dell'Amministratore)
 
O

Ollj

Ospite
Come ipotesi scolastica:
- causa intentata contro Condominio parziale
- Sempronio, estraneo al Condominio parziale, partecipa erroneamente all'assemblea (irrilevante se per sua colpa o meno) e delibera la resistenza del Condominio.
1) Sempronio non ha titolo ex art.1132 non facendo parte del Condominio convenuto (è un perfetto estraneo)
2) Il voto di Sempronio ha rilievo quanto alla legittimità della delibera: se determinante per il raggiungimento della maggioranza la delibera non è valida; tuttavia il giudizio proseguirà indipendentemente da ciò (teorica contumacia)
3) Sempronio non deve pagare alcuna spesa per la mera deliberazione sulla resistenza di lite; tuttavia, se in sede di Rendiconto Consuntivo approvasse il riparto spese che prevedesse una quota di sua compartecipazione alla lite, sarà ugualmente tenuto a corrispondere quanto volontariamente accettato
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie. Non ho motivi per dubitare della bontà della risposta. Certamente è chiara e lineare.
:shock: Però ....., che necessità c'era di fare l'ipotesi scolastica di assumere " Causa contro Condominio Parziale"?
Va beh, mi pare che le conclusioni sarebbero state le medesime anche nel caso reale qui posto di Causa contro il Condominio.

In modo comprensibile anche ai non avvezzi al linguaggio giuridico, la risposta alla domanda di Barbero
L'Amm.re convoca una riunione (lui ritiene di chiamarla Assemblea....) della sola scala "B" per ripartire fra loro la spesa.
si ridurrebbe a:
R: l'Amm. si è alla fine comportato correttamente.

Grazie ancora.
 
O

Ollj

Ospite
che necessità c'era di fare l'ipotesi scolastica di assumere " Causa contro Condominio Parziale"?
Perché se parziale non fosse, discussione alcuna vi sarebbe e tutti i condòmini, salvo dissociazione ex 1132, saranno tenuti a concorrere alla spesa.
Quindi, riassumendo:
- il giudice impone al Condominio le spese di lite.
- l'amministratore del Condominio deve individuare, a seconda che la vertenza riguardi il Condominio tutto o solo quello parziale, i consociati a carico dei quali porre le spese legali.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Punto 1- più o meno d'accordo con te, Dimaraz. Ma se ero assente la copia del verbale avrebbe dovuto essere un pò più dettagliata. O no? E quindi non sapevo (sapevamo) dell'esistenza di tale diatriba.

Punto 2 - esiste (oltre al 1123 C.C.) anche il Regolamento di Condominio peraltro, contrattuale, che sancisce come ad ogni installazione (in questo caso, i pluviali) facciano capo ad un gruppo di condomini. Inoltre, il tetto è diviso in tre settori; ogni settore afferisce ad una sola scala. Nella porzione di tale tetto ci sono 2 pluviali che servono, oltre il decorso delle acque meteoriche del tetto, anche lo scarico dei bocchettoni dei balconi di un gruppo di condomini. In questo caso, ogni pluviale serve 12 appartamenti.

Punto 3 - Ovvio che l'Assemblea ha dovuto votare a favore della costituzione in giudizio. Conseguente condanna del giudice a carico "del Condominio" (ovviamente) e non a carico di una sola parte (ancor più ovviamente....)

Ed a questo punto, concludendo, credo che la prima impostazione che ho prospettato -contro ogni mio interesse di parte- era quella indicata dal Giudice: il Condominio è condannato. Il condominio (totalità) paga.
Però, come già detto, nella prima Assemblea, il condomino con la fetta più grande -circa 167 m.mi, se non ricordo male- si è tirato fuori (ma va?) sostenendo che tale spesa non gli compete. L'Amm.re gli ha dato ragione, pilotando l'Assemblea verso una ripartizione diversa (una proprietà parziale...) e da lì è partita la rivolta che vede l'amm.re dimissionario con nuova convocazione entro un mese; unico punto O.d.G.: Dimissioni amministratore e nomina nuovo. FINALMENTE!
Dal sito Propit, un autoproclamatosi giudice di pace.
Cosa ci sia ancora da replicare dopo questa tua "chiusura" solo il frad nel cielo
forse lo sa. (forse no...) Batsy ha espresso una perplessità in quasi netta contraopposizine al Dimaraz...il quale non accetta di essere contraopposto da nessuno, salvo "i" Ollj e "i" Nemesis...e forte di un indubbia capacità dialettica non seconda a nessuno, si avvita insieme a Batsy in una polemica che potrebbe "annodarsi" all'infinito. P.Q.M. Condanno i due a riconoscersi reciprocamente due Stalloni di razza e a ritirarsi in pace nelle reciproche stalle,
per il meritato riposo dopo sì estenuante contesa ( o gara?). Così deciso.
Firmato. Quiproquo.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Le deliberazioni che concernono le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, devono essere sempre approvate, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500/1000 di proprietà. Siccome la delibera vincola tutti i condomini, chi è contrario ad intraprendere la lite, sopratutto se passiva, deve dissociarsi per iscritto con lettera R.R.R. indirizzata all'amministratore del condominio, inviata entro 30 gg dal ricevimento del verbale della assemblea. Non è sufficiente la verbalizzazione della dissociazione durante l'assemblea.
La dissociazione non esonera il condòmino dal contribuire, secondo i propri millesimi di proprietà, al pagamento dell'avvocato che rappresenta il condominio.
Nel caso specifico il condominio, vista la complessità della copertura, avrebbe dovuto invocare la legittimazione passiva dell'intero condominio e spingere il giudice verso l'individuazione del condominio parziale.
La costituzione del condominio parziale non chiede alcuna specifica formalità poiché la stessa costituzione è considerata automatica, derivando dall’applicazione delle norme del codice civile che nelle ipotesi di scale, cortili e lastrici solari separati prevedono che le spese di manutenzione e conservazione spettino solo ai condomini che ne usufruiscono.
Nel condominio parziale le spese di manutenzione e conservazione dei beni e degli impianti usufruiti da una sola ‘fetta’ dell’edificio, costituendo un condominio a parte altrimenti definito parziale, devono essere esclusivamente a carico dei proprietari delle unità immobiliari interessate e non degli altri condomini.
Tuttavia i Giudici sono restii applicare direttamente il "condominio parziale" lasciano che si scannino tra loro i condòmini.
@basty, ne sa qualcosa mia sorella, dove un giudice del Tribunale di Milano ha dato ragione ad una condòmina che aveva fatto causa all' intero condominio perché la costruzione di un elevatore idraulico esternamente all'edificio aveva provocato una riduzione del rapporto aeroilluminante della cucina, nonchè aveva provocato la riduzione di visuale del suo balcone da 180° a 90°. Il problema è che questo condominio è formato da 3 palazzi distinti, di 5 piani fuoriterra, senza ascensore. Ogni palazzo è formato da 3 scale. Quindi il condominio è formato da 90 condomini. All'interno di ogni palazzo, scala per scala, sono state fatte delle assemblee alla buona per vedere se si raggiungevano le maggioranzr previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche; purtroppo con esito negativo. Allora alcuni condomini hanno deciso di intraprendere ugualmente, a loro spese, l'installazione di questi elevatori, che non potendo essere installati nel vano scale, sono stati installati all'esterno tra i balconi degli appartamenti. Ora i danni lamentati da questa condòmina, che abita a piano terra, sono oggettivi; tuttavia chi glieli provoca è l'elevatore idraulico costruito da alcuni condòmini che si trovano nella sua scala, non gli elevatori idraulici costruiti sulle altre scale. Inoltre la proprietà degli elevatori è di alcuni condomini non di tutti i condomini. Ora i 30.000 € che sono stati attribuiti al condominio qualcuno, in assemblea, ha dimidamente provato a sostenere la suddivisione della somma solo tra i proprietari di quell'elevatore: è stato assalito da tutti i proprietari degli altri elevatori che hanno sostenuto che se è stato condannato il condominio è tutto il condominio che ha da pagare; e poi hanno invocato la solidarietà condominiale, perché dividere per 89 è più comodo che dividere per 30 (proprietari degli 8 elevatori perché in una scala non è stato costruito) o per 5 che è il numero dei proprietari dell'elevatore che crea il danno. Di fronte alla prospettiva di intraprendere una nuova azione si è preferito aspettare l'esito dell'appello (che secondo me sarà sfavorevole).
 

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