alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
oibo' bel dubbio....l'addebito della rata da parte della banca scatta proprio il giorno 30/11 - ma come faccio a sapere se quella che pago il 30/11 è la rata relativa a dicembre o a novembre appena passato? ... bohhhhhhh :occhi_al_cielo:
Presumo che tu abbia le contabili, ci sarà pur scritta una causale. Inoltre sarebbe sufficiente controllare quante rate ti sono state addebitate dal 1 gennaio ad oggi.
Dovresti verificare se le rate sono "anticipate" 0 "posticipate".
Penso che esista anche una rata con addebito al 31/12/2011.
Quest'ultima se il pagamento è posticipato è relativa al mese di Dicembre, mentre se è anticipata è relativa al mese di gennaio 2012.
Ma.......indipendentemente da tutto questo, chiedi alla banca se puoi pagare entro il 30/11/11 anche la rata scadente al 31/12/11.
Il discorso.......però è valido solo nel caso in cui l'ammontare di tutti gli interessi già pagati nel corso dell'anno 2011 non superi i 4.000 Euro, perchè altrimenti sarebbe inutile anticipare il pagamento.
Spero di non aver reso ancora più ostico il ragionamento.
Buona giornata.
 

tovrm

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Si fa finta di non capire? E' evidente che nella fattispecie in discussione l'OP non ha (o avrà) più la dimora abituale nell'abitazione in cui ha l'iscrizione anagrafica. Pertanto, repetita iuvant, ha (avrà) l'obbligo di comunicare la nuova residenza per adeguare l'iscrizione anagrafica alla mutata situazione di fatto.
Infine, la comunicazione del "cambio di residenza" deve avvenire indipendentemente dal fatto che la nuova dimora abituale sia in un "diverso comune" o no.

Nemesis,
Io sono d'accordo con te.:daccordo:

Il cambio di «residenza» all'interno dello stesso comune viene considerato come una semplice variazione di domicilio. A Roma, almeno, è così, tant'è che non viene nemmeno fatta la verifica da parte dei vigili, mentre nel caso di provenienza da altro comune scattano regolarmente i controlli e la procedura per richiedere la variazione è diversa.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il cambio di «residenza» all'interno dello stesso comune viene considerato come una semplice variazione di domicilio.
Il cambio di residenza all'interno dello stesso comune è denominato tecnicamente "cambiamento di abitazione" (art. 13, primo comma, lett. c) del D.P.R. n. 223/1989). Ma è pur sempre un trasferimento di residenza (cambia infatti l'abitazione che si occupa, e quindi il luogo di dimora abituale). E' quindi soggetto agli stessi obblighi previsti per tutti i "traslochi" (e cioè quelli di rendere le dichiarazioni anagrafiche a ogni "mutazione", entro venti giorni dal loro verificarsi).
Pertanto un cambio di abitazione non può mai essere considerato una variazione di domicilio.
Primo, perché si tratta (invece) di una variazione di residenza (varia la dimora abituale).
Secondo, perché il domicilio (art. 43, primo comma c.c.) è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il fatto che si consideri la sede principale comporta che i diversi affari e interessi possano avere più sedi, dove quella principale è individuabile in relazione alla principalità degli affari e interessi. Per "affari e interessi", nel contesto del codice civile, che regola il cosiddetto diritto privato, s'intendono le attività economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona.
Per questa sua stessa natura, il domicilio non ha, e non può avere una propria specifica registrazione amministrativa. Traduzione: le anagrafi comunali della popolazione residente non registrano nessun domicilio.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Il cambio di residenza all'interno dello stesso comune è denominato tecnicamente "cambiamento di abitazione" (art. 13, primo comma, lett. c) del D.P.R. n. 223/1989). Ma è pur sempre un trasferimento di residenza (cambia infatti l'abitazione che si occupa, e quindi il luogo di dimora abituale). E' quindi soggetto agli stessi obblighi previsti per tutti i "traslochi" (e cioè quelli di rendere le dichiarazioni anagrafiche a ogni "mutazione", entro venti giorni dal loro verificarsi).
Pertanto un cambio di abitazione non può mai essere considerato una variazione di domicilio.
Primo, perché si tratta (invece) di una variazione di residenza (varia la dimora abituale).
Secondo, perché il domicilio (art. 43, primo comma c.c.) è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il fatto che si consideri la sede principale comporta che i diversi affari e interessi possano avere più sedi, dove quella principale è individuabile in relazione alla principalità degli affari e interessi. Per "affari e interessi", nel contesto del codice civile, che regola il cosiddetto diritto privato, s'intendono le attività economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona.
Per questa sua stessa natura, il domicilio non ha, e non può avere una propria specifica registrazione amministrativa. Traduzione: le anagrafi comunali della popolazione residente non registrano nessun domicilio.

Non metto in dubbio il testo degli articoli di legge, ma sarà così quando anche gli uffici del Comune di Roma parleranno la stessa lingua. Io non ho fatto altro che riportare quanto riferito (terminologia inclusa) da tali uffici. Sono i medesimi uffici che, per variazioni all'interno del Comune, non effettuano verifiche circa l'effettiva abitazione della nuova dimora, ben potendo, di fatto, sussistere le condizioni da me riportate. La legge, per essere valida, deve essere applicata, altrimenti rimane lettera morta.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
Non metto in dubbio il testo degli articoli di legge, ma sarà così quando anche gli uffici del Comune di Roma parleranno la stessa lingua. Io non ho fatto altro che riportare quanto riferito (terminologia inclusa) da tali uffici. Sono i medesimi uffici che, per variazioni all'interno del Comune, non effettuano verifiche circa l'effettiva abitazione della nuova dimora, ben potendo, di fatto, sussistere le condizioni da me riportate. La legge, per essere valida, deve essere applicata, altrimenti rimane lettera morta.

La legge può rimanere lettera morta per molti motivi. a me è successo di impiegare mesi per trovare alloggio a Roma, mesi in cui non risiedevo più nella città di partenza e non risiedevo ancora in quella di arrivo... per tacere dei senza fissa dimora, di coloro che hanno gli arresti domiciliari su una panchina e altre simpatiche amenità...
 

alexfin

Membro Ordinario
Proprietario Casa
La legge può rimanere lettera morta per molti motivi. a me è successo di impiegare mesi per trovare alloggio a Roma, mesi in cui non risiedevo più nella città di partenza e non risiedevo ancora in quella di arrivo... per tacere dei senza fissa dimora, di coloro che hanno gli arresti domiciliari su una panchina e altre simpatiche amenità...
senza fissa dimora, di coloro che hanno gli arresti domiciliari su una panchina
:shock:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sono i medesimi uffici che, per variazioni all'interno del Comune, non effettuano verifiche circa l'effettiva abitazione della nuova dimora...
Art. 4 legge n. 1228/1954:
"L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed e' responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verita' dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
(omissis)".
Art. 19, secondo comma del D.P.R. n. 223/1989:
"L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica".
Tutto ciò premesso, l'attuale discussione (accertamenti o no da parte dell'UdA nel caso di cambiamento di abitazione) c'entra poco con il nocciolo della questione, che era (si ribadisce):
- anche il cambiamento dell'abitazione comporta l'obbligo di dichiarare all'UdA la nuova situazione di fatto.
- il cambiamento di abitazione non è un cambiamento di domicilio.
 

hanton21

Membro Assiduo
tutto perfetto e discussione interessante : sarebbe anche semplice che il richiedente visionasse da se' su internet la differenza e le regole fra "residenza e domicilio"
 

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