Scusami, quindi, per garantire gli effetti per un periodo più lungo, dopo tre anni bisognerebbe fare un nuovo preliminare?Ma è applicabile, ex art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento ("quod sine die debetur statim debetur").
In questo caso, mancando una data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, gli effetti cessano dopo tre anni, ex art. 2645-bis, comma 3 c.c.