condobip

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Si esatto ha diritto di partecipare (lo so benissimo), ma in caso di morosità ....

Corte di Cassazione è stata chiarissima nell’affermare che la legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta dell'equo canone) non ha, nei confronti del condominio e per quanto riguarda i contributi e le spese di cui sopra, aggiunto, a quello originario rappresentato dal condomino, un altro debitore, rappresentato dal conduttore delle unità immobiliari facenti parte del condominio.Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la legge n. 392 del 1978 disciplina unicamente i rapporti tra locatori e conduttore, e, sotto l'aspetto in considerazione, non ha affatto innovato in ordine alla ricordata normativa del codice civile relativa ai soggetti tenuti, nei confronti dell'amministrazione del condominio di un edificio, al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione delle case comuni e per la prestazione dei vari servizi nell'interesse comune (Cass. 28 ottobre 1993 n. 10719).Ciò vuol dire che lo stato di morosità venutosi a creare per le inadempienze dell’inquilino, nell’ambito dei rapporti con il condominio, dovrà essere sanato dal proprietario dell’unità immobiliare che è l’unico soggetto responsabile, e quindi passibile di subire un procedimento d’ingiunzione di pagamento, nei confronti della compagine condominiale. In che modo questa morosità può influire nell’ambito del rapporto di locazione? L’omesso pagamento, ingiustificato, degli oneri accessori (così la legge n. 392/78 chiama gli oneri condominiali)
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/condominio/inquilino-moroso/
 

arciera

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me la gioco un pò per volta...come a poker, spizzo piano piano le carte....


Il sesto comma dell'art. 1136 c.c., così come modificato dall'intervenuta legge di riforma n. 220/12, specifica che "l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati". Il precedente testo limitava la convocazione " a tutti i condomini",escludendo quindi coloro che, pur non rivestendo tale qualità, comunque avevano il diritto di parteciparvi perché legittimati ad esprimere il proprio voto.
L'uso di una formula più ampia lascia intendere che il presupposto generale per essere convocati in assemblea non è più solo la qualità di condomino e quindi l'essere proprietario di una unità immobiliare sita nell'edificio condominiale.

http://tecnici24.ilsole24ore.com/art/immobili/2013-09-27/rapporti-inquilino-condominio-122404.php
 

condobip

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Proprietario Casa
me la gioco un pò per volta...come a poker, spizzo piano piano le carte....


Il sesto comma dell'art. 1136 c.c., così come modificato dall'intervenuta legge di riforma n. 220/12, specifica che "l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati". Il precedente testo limitava la convocazione " a tutti i condomini",escludendo quindi coloro che, pur non rivestendo tale qualità, comunque avevano il diritto di parteciparvi perché legittimati ad esprimere il proprio voto.
L'uso di una formula più ampia lascia intendere che il presupposto generale per essere convocati in assemblea non è più solo la qualità di condomino e quindi l'essere proprietario di una unità immobiliare sita nell'edificio condominiale.
Gli aventi diritto a votare sono i condomini e non i conduttori, caso mai i conduttori se non avvisati dal loro locatore nel caso di riscaldamento condizionamento (l'unico caso in cui hanno diritto di voto), potranno rivalesi verso i proprietari e non verso il condominio.
L'amministratore convoca i condomini e non gli inquilini.
Dammi una Legge dove l'amministratore DEVE convocare gli inquilini per favore.
Comunque non è questo il tema del topic il tema se non erro è la morosità.
 

arciera

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Proprietario Casa
troppo vecchie le tue sentenze: ma già allora il tuo articolo già apriva spiragli, ma c'è l'oggi:


Tutti coloro che ne hanno diritto devono essere convocati alla riunione, pena l'annullabilità delle delibere. E' questa infatti la sede dove poter liberamente esprimere il proprio parere sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, secondo i tempi ed i modi che di volta in volta si decidono di adottare.
E' innegabile che con la consegna del bene oggetto della locazione il conduttore viene immesso nel godimento anche delle parti comuni dell'edificio condominiali, con tutti i diritti proporzionali al valore della "quota" del condomino suo locatore.

http://tecnici24.ilsole24ore.com/art/immobili/2013-09-27/rapporti-inquilino-condominio-122404.php
 

condobip

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Proprietario Casa
troppo vecchie le tue sentenze
....
Tutti coloro che ne hanno diritto devono essere convocati alla riunione, pena l'annullabilità delle delibere.
Dammi delle nuove dopo il 18.06.13 per favore.
Vorrei vedere una sentenza dove un affittuario che, non convocato ricorre al giudice per annullare il deliberato.

cc art 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0241/sg

Dove vedi scritto che il conduttore può ricorrere?
 
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arciera

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Proprietario Casa
non possono esserci sentenze perchè la legge è passata da pochi mesi: cosa succederà quando questo sarà di dominio pubblico?
"l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati". Il precedente testo limitava la convocazione " a tutti i condomini",escludendo quindi coloro che, pur non rivestendo tale qualità, comunque avevano il diritto di parteciparvi perché legittimati ad esprimere il proprio voto.
L'uso di una formula più ampia lascia intendere che il presupposto generale per essere convocati in assemblea non è più solo la qualità di condomino e quindi l'essere proprietario di una unità immobiliare sita nell'edificio condominiale."
d'altronde è giusto che se io ho dei diritti acquisiti sul bene (e l'anagrafe condominiale lo fissa rigorosamente) debba anche avere voce in capitolo. E' la nuova legge che regolamenta il condominio
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
non possono esserci sentenze perchè la legge è passata da pochi mesi: cosa succederà quando questo sarà di dominio pubblico?
Infatti l'attendo e non anticipiamo i tempi, questo è un Forum e ne io ne te siamo fonte di diritto, per cui attendiamo pronunce in merito.
Comunque il tema era la morosità da parte del conduttore e/o richiesta delle spese e non la sua partecipazione all'assemblea ed eventuale annullabilità da parte sua se non convocato, se non erro.
 

arciera

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Proprietario Casa
non siamo fonte di diritto, i tecnici del sole 24 h. qualcosa ne masticheranno. la discussione mi pareva chiusa. ora è tempo di lana caprina...di divertissement
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
non siamo fonte di diritto, i tecnici del sole 24 h. qualcosa ne masticheranno. la discussione mi pareva chiusa. ora è tempo di lana caprina...di divertissement
Neppure loro sono fonte di diritto, i tecnici sono opinionisti, illustri quanto vuoi ma solo opinionisti, il diritto è dato dal Giudice su sentenza che attendo.
Potrà, dopo la modifica del cc del 18. 06.13 il conduttore impugnare un deliberato se non convocato dall'amministratore? (per me no, visto l'art. 1137 cc), se tu dici di si e i tecnici del sole 24 ore altrettanto, vedremo le future Sentenze.
Comunque torno a ridire, il tema era sulle spese, non sulla convocazione assembleare (debitore il condomino e non il conduttore se moroso) e l'amministratore non è tenuto ne obbligato a conoscere i termini contrattuali tra conduttore e inquilino, per cui non può agire sull'inquilino, ma solamente sul proprietario/condomino. Questo il punto focale del Topic.
 
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arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
eh, no. si deve rifare entro due mesi sul conduttore. questa è la legge che tu hai postato e a cui da solo sei arrivato. Se il conduttore non paga si deve rifare sul proprietario. il quale sarà lui a rifarsi sul conduttore. che faccio? te la riposto?
 

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