pronadia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti. Abito in una villetta a schiera (unità immobiliari "attaccate"). Il regolamento del condominio, redatto nel 1992 stabilisce che il tetto, insieme a luci giardini, corsello box, acqua, ecc... è parte comune. Uno degli occupanti la villetta di testa, asserisce di essere proprietario solo della sua parte di tetto e non vuole partecipare nè al rifacimento dello stesso, nè alla sistemazione di coloro che invece hanno perdite. Può farlo? Può staccarsi? Grazie
 

Maivertu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti. Abito in una villetta a schiera (unità immobiliari "attaccate"). Il regolamento del condominio, redatto nel 1992 stabilisce che il tetto, insieme a luci giardini, corsello box, acqua, ecc... è parte comune. Uno degli occupanti la villetta di testa, asserisce di essere proprietario solo della sua parte di tetto e non vuole partecipare nè al rifacimento dello stesso, nè alla sistemazione di coloro che invece hanno perdite. Può farlo? Può staccarsi? Grazie
L'amministratore a riguardo cosa dice ?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Se la proprietà è indivisa,
sembra di sì
Il regolamento del condominio, redatto nel 1992 stabilisce che il tetto, insieme a luci giardini, corsello box, acqua, ecc... è parte comune
A parte il regolamento di condominio che vale "erga omnes" .
Solo se la copertura è individualmente indipendente (cioè le falde svolgono la funzione di copertura alla singola proprietà e raccolgono, scaricano, la pioggia all'interno della singola proprietà) può essere considerata di proprietà singola.
Ovviamente se non risulta differentemente dall'atto di acquisto del primo proprietario.
Quindi bisogna convocare regolarmente una assemblea avente per ordine del giorno l'incarico ad un progettista di preparare un capitolato lavori ed un computo metrico estimativo (per avere una idea dei costi da affrontare); si approva con la debita maggioranza. Poi si riconvoca una seconda assemblea avente per ordine del giorno la approvazione dei lavori di manutenzione come da progetto; la scelta dell'impresa esecutrice; la nomina di un Direttore dei Lavori e di un Coordinatore per la Sicurezza del Cantiere; l'apertura di un fondo lavori ed infine il riparto di tutte le spese secondo i millesimi di proprietà. Si approva con debita maggioranza.
Il condomino reticente se non paga la sua parte gli si fa scrivere bonariamente da un avvocato, poi si andrà in Mediazione e se non basta dal Giudice del tribunale.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il regolamento del condominio, redatto nel 1992 stabilisce che il tetto, insieme a luci giardini, corsello box, acqua, ecc... è parte comune. Uno degli occupanti la villetta di testa, asserisce di essere proprietario solo della sua parte di tetto e non vuole partecipare nè al rifacimento dello stesso, nè alla sistemazione di coloro che invece hanno perdite. Può farlo? Può staccarsi? Grazie
A volte chi compila i RdC non fa altro che copiaincollare la prima cosa che trova (magari in rete) senza verificare la rispondenza e/o l'applicabilità.
Anche se formalmente un RdC contrattuale (perché fornito/imposto dal costruttore o votato da tutti) vincola tutti i proprietari persino il Codice Civile e Giurisprudenza fanno dei "distinguo" introducendo il concetto dellla competenza di spesa in funzione della copertura nella verticale.

Ne consegue che gli interventi di riparazione sono di competenza di quanti patiscono il danno.

Unica cosa "certa" che nessuno puo "distaccarsi" dal Condominio se vi sono parti comuni.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche se formalmente un RdC contrattuale (perché fornito/imposto dal costruttore o votato da tutti) vincola tutti i proprietari….
Essendo una capra entro in crisi quando le risposte sono sibilline.
Chi prevale? Il RdC o il concetto di copertura nella verticale?
Io ritengo il RdC.
CC e giurisprudenza diventano di riferimento solo in assenza di regolamento.

Avevamo un caso simile da oltre 60 anni, ed era anche più critico: nella fattispecie il condominio non era sorto su un unico lotto di terreno rimasto comune, ma per evitare un successivo atto di assegnazione, il lotto era stato frazionato ed acquistate singolarmente le singole frazioni, quindi ognuno è diventato proprietario terra-cielo. In tal caso ognuno avrebbe dovuto badare alla propria sezione.
Abbiamo dopo tentennamenti convenuto di trattare in comunione l’intero tetto: del resto oggi a te, domani a me.
Importante è seguire un criterio e mantenerlo
 

pronadia

Membro Attivo
Proprietario Casa
sembra di sì

A parte il regolamento di condominio che vale "erga omnes" .
Solo se la copertura è individualmente indipendente (cioè le falde svolgono la funzione di copertura alla singola proprietà e raccolgono, scaricano, la pioggia all'interno della singola proprietà) può essere considerata di proprietà singola.
Ovviamente se non risulta differentemente dall'atto di acquisto del primo proprietario.
Quindi bisogna convocare regolarmente una assemblea avente per ordine del giorno l'incarico ad un progettista di preparare un capitolato lavori ed un computo metrico estimativo (per avere una idea dei costi da affrontare); si approva con la debita maggioranza. Poi si riconvoca una seconda assemblea avente per ordine del giorno la approvazione dei lavori di manutenzione come da progetto; la scelta dell'impresa esecutrice; la nomina di un Direttore dei Lavori e di un Coordinatore per la Sicurezza del Cantiere; l'apertura di un fondo lavori ed infine il riparto di tutte le spese secondo i millesimi di proprietà. Si approva con debita maggioranza.
Il condomino reticente se non paga la sua parte gli si fa scrivere bonariamente da un avvocato, poi si andrà in Mediazione e se non basta dal Giudice del tribunale.
Grazie mille. Molto chiaro
 

plutarco

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se il fabbricato è strrutturalmente unico (cioè suddiviso soltanto all'interno da tramezzi) nessuno può distaccarsi dal condominio a prescindere dalla presenza ad occhio nudo di parti comuni visibili. Le spese della copertura vanno suddivise tenendo conto della tipologia costruttiva della stessa.
 

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